Con la sentenza n. 174 del 17 marzo 2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha ritenuto legittima la decisione dell’Amministrazione in virtù della quale si riconosceva come prevalente l’interesse pubblico connesso alla destinazione di un bene demaniale rispetto alla richiesta di concessione dello stesso.
La controversia
Il contenzioso sottoposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (di seguito C.G.A.R.S.) nasce dalla richiesta presentata da una società privata all’Assessorato regionale territorio ed ambiente della Regione Siciliana finalizzata ad ottenere il rilascio della concessione di un’area pubblica costituente un bene demaniale e incidente su una zona litorale; area ricompresa in un Sito di Interesse Comunitario (c.d. S.I.C.).
All’esito dell’istruttoria svolta dagli uffici preposti, veniva espresso parere favorevole limitatamente ad alcune delle particelle oggetto della richiesta, rilevando invece la non assentibilità della richiesta di concessione per ulteriori tre particelle ricomprese nell’istanza in quanto trattasi di particelle già cedute con Decreto Assessoriale al Comune di Palermo «per destinarli nell’ambito degli obiettivi di governance ambientale, alla valorizzazione paesaggistica, alla salvaguardia degli habitat ed alla sostenibile pubblica fruizione del litorale».
La società istante impugnava tale decreto e gli atti ad esso connessi dinnanzi al TAR per la Sicilia che rigettava il ricorso. La sentenza del TAR per la Sicilia veniva appellata dalla medesima società allora ricorrente dinnanzi al C.G.A.R.S., il quale con la sentenza in esame ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo legittima la cessione al Comune di Palermo delle particelle contestate in virtù dell’interesse pubblico sotteso.
Commento
Nel rigettare le doglianze proposte da parte appellante, il C.G.A.R.S. afferma la legittimità dell’operato delle Amministrazioni coinvolte, sottolineando contestualmente la primarietà dell’interesse pubblico sottesa alla scelta di cessione al Comune di Palermo delle particelle contestate in giudizio.
Nel ricostruire le varie fasi che hanno determinato la cessione delle particelle al Comune di Palermo, il C.G.A.R.S. ha escluso l’esistenza di alcuna contraddittorietà nell’operato degli enti pubblici – le cui scelte discrezionali come quelle in esame possono esser sindacate dal giudice amministrativo solo laddove si rilevino profili di abnormità e irragionevolezza, qui assenti – volto a garantire la fruizione collettiva dell’area litorale, sulla quale l’attività oggetto della richiesta di concessione poteva incidere negativamente.
Peraltro, il Giudice Amministrativo si premura anche di chiarire come l’esistenza di un immobile abusivo sull’area oggetto di richiesta di concessione non può incidere negativamente sulla valutazione dell’interesse pubblico, potendo l’Amministrazione adottare i mezzi idonei per il ripristino della legalità.
La sentenza conferma quindi la primarietà dell’interesse pubblico rispetto alle eventuali richieste di utilizzo di un bene pubblico da parte dei privati che non siano compatibili con esso: l’interesse pubblico all’utilizzo di un bene demaniale non può infatti ritenersi cedevole rispetto alla richiesta di concessione dello stesso; ciò a maggior ragione nel caso di un’area demaniale, atteso «l’interesse della comunità ad usufruire di un “bene comune” come il mare».
Confermando la legittimità dell’operato delle Amministrazioni coinvolte, il Giudice Amministrativo riconosce altresì come l’ordinamento preveda procedimenti e istituti che permettono agli enti pubblici di garantire la priorità della finalità pubblica di un bene rispetto alle aspirazioni di matrice privatistica sullo stesso, potendo così assicurare la fruizione collettiva dei beni comuni.
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Foto di copertina: Costa della Sicilia (credits: Giangiorgio Macdonald)
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