La sezione “Ricerche” pubblica la tesi di laurea magistrale di Fulvia Larena che avvia una riflessione sulla tutela del patrimonio culturale, partendo dal portato della Convenzione di Faro (2005) fino alla più recente Convenzione di Nicosia (2017). L’autrice approfondisce il tema dei reati relativi ai beni culturali e agli strumenti finalizzati alla loro tutela, ricostruendo l’azione e lo sforzo della comunità internazionale in materia di protezione del patrimonio culturale. Lasciamo però all’Autrice il compito di introdurci al tema e di descriverci le azioni fin qui intraprese.
Il Consiglio d’Europa e la difesa del patrimonio culturale
Il 22 e 24 aprile 2015 i Ministri della Cultura del Consiglio d’Europa si sono riuniti a Namur (Belgio) per discutere sull’importanza sociale del patrimonio culturale nel XXI secolo e dare una risposta concreta al rischio a cui è sottoposto il patrimonio culturale dei popoli. Da questa Conferenza nasce “La Convenzione sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali“, firmata sotto l’egida del Consiglio d’Europa a Nicosia il 3 maggio 2017, con lo scopo di creare delle misure efficienti e congiunte a livello nazionale e internazionale per combattere i crimini contro i beni culturali. Questi, infatti appartengono a tutti i popoli e costituiscono una testimonianza unica per la cultura e l’identità di ogni popolo. La Convenzione si inserisce in un contesto internazionale complesso e variegato, dove principi di valorizzazione e protezione del patrimonio culturale si intersecano fra loro, in un lasso di tempo che potremmo definire amnes felices (L. Casini, 2019). Infatti, la comunità internazionale può vantare degli ottimi risultati raggiunti tra il 2015 e il 2017, tra cui occorre citare la condanna di Mr. Al-Mahdi da parte della Corte Penale Internazionale per la distruzione deliberata dei Mausolei di Timbuctu come crimine di guerra contro l’umanità; la Risoluzione ONU 2347, pietra miliare nella lotta contro le offese ai beni culturali che ha portato positive conseguenze anche nella Dichiarazione di Firenze, nata dal G7 dei Ministri della Cultura tenutasi nell’omonima città. La nuova Convenzione del Consiglio d’Europa si erge quale ultimo baluardo di questo contesto, figlia anche di una globalizzazione giuridica che porta alla maggiore volontà di trovare soluzioni internazionali e condivise a problematiche non più nazionali ma, appunto, globali.
La minaccia ai beni culturali e gli strumenti internazionali
Nello scorcio iniziale del XXI secolo la distruzione dei beni culturali attraverso azioni volontarie e belligeranti, insieme al rischio apportato dal traffico illecito di beni culturali, risulta essere tra le più sentite minacce da parte della comunità internazionale. Nel quadro dei conflitti contemporanei, nei quali l’azione distruttiva coinvolge non solo la popolazione, ma anche e sempre più spesso il “potere culturale”, le tradizioni e credenze, con l’obiettivo dell’annientamento etnico-culturale, la comunità internazionale ha reagito, predisponendo una duplice azione. Da una parte, ha emanato strumenti volti alla tutela del patrimonio culturale, dall’altra, ha varato strumenti che vertono alla valorizzazione della cultura, attraverso politiche attivate non solo nel suo specifico settore, ma anche all’interno di realtà economiche e di sviluppo sociale. Se gli eventi degli anni Novanta avevano fatto crescere il sentimento di rivendicazione di singole identità, gli eventi degli anni Duemila hanno messo in grave pericolo questa stessa identità: da qui la necessità di creare nuovi strumenti per proteggere i valori sui quali la cultura di intere comunità si fonda, ciascuna costruendo un proprio castello «pietra sopra pietra», divenuto improvvisamente molto fragile.
L’UE e il Consiglio d’Europa: valorizzazione e protezione del patrimonio culturale
A livello internazionale un ruolo fondamentale per la promozione della cultura e per lo sviluppo di politiche economiche e sociali è svolto dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. È noto come quest’ultimo sia stato a livello regionale il terreno più fertile per il dibattito inerente ai beni culturali, in merito al quale l’organizzazione internazionale ha varato una serie di Convenzioni, soprattutto a tutela dei beni culturali, fino ad arrivare all’iniziativa più ambiziosa della Convenzione sull’importanza dell’eredità culturale per la società, firmata a Faro nel 2005. Con questa Convenzione, da poco ratificata dall’Italia, i beni culturali vengono inseriti all’interno di questioni vicine ai diritti dell’uomo e alla democrazia. Già prima della Convenzione di Faro, il Consiglio dava vita al progetto Itinerari culturali, che metteva in atto iniziative innovative volte alla cooperazione intereuropea in ambito di sviluppo e ricerca, valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio europeo, scambi culturali e educativi, turismo culturale e sostenibile.
Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, il patrimonio culturale è preso in considerazione dal Trattato di Lisbona, con il quale viene inserito all’interno delle politiche comunitarie. Il Trattato, con il suo art. 167, pone infatti le basi giuridiche per permettere un’amministrazione del patrimonio culturale comune europeo con la stretta partecipazione degli Stati e il principio della sussidiarietà. Nel 2014, sotto gli auspici dell’Unione Europea, si tenne ad Atene la Conferenza “Heritage firts! Towards a common approach for a sustenable Europe”, che includeva il patrimonio culturale negli obiettivi della Strategia 2020.
Parallelamente alle spinte verso un’inclusione maggiore del patrimonio culturale all’interno delle politiche di sviluppo della comunità, le due Organizzazioni regionali hanno colto anche la sfida riguardante la distruzione sistematica e volontaria del patrimonio culturale e il suo traffico illecito. L’Unione Europea ha disposto una serie di Risoluzioni tese a condannare le azioni commesse dalle organizzazioni terroriste (Res. 2015/2649; Res. 2015/2732); analogamente, il Consiglio d’Europa è intervenuto, inter alia, con la Dichiarazione di Namur, con la Risoluzione 2057 sulla crisi del patrimonio culturale e la situazione post-crisi e, da ultimo, con la Convenzione sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.
La risposta penale ai reati relativi ai beni culturali
Pare ormai opinione condivisa dalle organizzazioni internazionali (e anche dai singoli Stati) il fatto di dover affrontare opportunamente un piano di sviluppo nell’ambito della protezione del patrimonio culturale che vada verso l’attuazione di misure sanzionatorie adeguate per difendere insieme ai beni materiali anche i valori fondamentali dell’umanità che il patrimonio culturale reca con sé. Ciò detto, trovare una strada univoca e comune per la protezione penale dei beni culturali pone una serie di sfide.
Innanzitutto, non siamo ancora in presenza di un patrimonio culturale propriamente comune, pur essendoci la chiara volontà delle organizzazioni regionali di governare tale fenomeno, auspicando un’evoluzione del concetto di protezione dei beni culturali. Per questo motivo risulta ancora difficile immaginare un’istituzione sovranazionale in grado di gestire la governance del patrimonio culturale a livello globale, che resta ancora la somma del patrimonio nazionale di ogni Stato, garante e responsabile della sua incolumità. In secondo luogo, le questioni penali costituiscono motivo di profonde differenze nelle legislazioni statali, all’interno delle quali il sistema penale viene definito in base alla soggettività del reato. Su questo punto è da evidenziare che tuttavia esistono strumenti internazionali dedicati alle risposte giuridiche per reati vicini a quelli relativi ai beni culturali, come il traffico illecito di armi o droghe e il terrorismo in generale. Questi strumenti potrebbero essere messi in relazione con i possibili strumenti volti alla protezione penale del patrimonio culturale in una dinamica di collaborazione orizzontale per un obiettivo comune.
Inoltre, la necessità di trovare una declinazione per ognuno dei reati a cui il patrimonio culturale è soggetto rappresenta un grande ostacolo. Sarebbe un grave errore pensare che questi reati possano essere racchiusi tutti sotto un’unica fattispecie. In questo contesto bisogna poi considerare non solo la responsabilità delle persone fisiche, ma anche quella delle persone giuridiche, spesso responsabili di ruoli fondamentali nello specchio di una catena illecita (si pensi al mercato dei beni culturali). Infine, urge sottolineare come un buono strumento di diritto penale concernente le offese ai beni culturali avrebbe sempre una sua difficoltà ad esistere se non dovesse poggiare su solide basi di prevenzione delle le stesse.
Solo alla luce di ciò si potrà capire se la Convenzione del Consiglio d’Europa potrà essere uno strumento efficace, in grado di far fronte alle sfide poste in essere.
La proposta italiana del titolo VIII bis all’interno del Codice Penale
Che l’argomento affrontato rappresenti per l’Italia un punto fondamentale è testimoniato dalla presentazione, ad un mese dall’elaborazione del testo della Convenzione di Nicosia, di un disegno di legge delega per riformare il sistema sanzionatorio degli illeciti contro il patrimonio culturale, ridefinendo assetto ed entità delle sanzioni. In realtà questo era un tema che si era già presentato nell’agenda governativa italiana ma il così detto Decreto Orlando-Franceschini si distingue per la volontà, piuttosto radicale e rivoluzionaria, di inserire il testo all’interno del Codice Penale con un titolo ex novo: il titolo VIII bis. Nelle intenzioni del legislatore, quest’ultimo avrebbe dovuto creare una serie di condotte costituenti fattispecie autonome di reato, abrogando gli articoli presenti nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relativi alle sanzioni presenti. Va sottolineata la volontà degli autori non solo di riformare le pene ma anche di rielaborare in senso rafforzativo le misure investigative che ad oggi rappresentano un serio limite per l’effettiva riuscita dei casi concernenti reati contro i beni culturali.
Nonostante la proposta coraggiosa che evidenzia la volontà politica di cambiare prospettiva sulla tutela dei beni culturali, il processo non è ancora giunto a compimento e viene da chiederci se ciò potrà effettivamente avvenire, forse proprio in ragione dell’audacia e della carica innovativa del progetto di riforma, grazie al quale l’Italia potrebbe porsi in una posizione di effettiva avanguardia.
Foto di copertina: Jacqueline Macou da Pixabay