La Sezione sesta del Consiglio di Stato, con la sentenza del 22 gennaio 2021, n. 660, si è pronunciata riguardo alla distinzione tra Istituzioni di Alta formazione musicale statali e non statali richiamando anche il principio di sussidiarietà orizzontale.
I motivi alla base della controversia
Con decreto 14 agosto 2018, n. 597, il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca ha previsto che l’inserimento in apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato o determinato venga riservato esclusivamente al personale docente che abbia prestato tre anni di servizio nelle Istituzioni statali di Alta formazione artistica musicale e coreutica (di seguito dette Afam). A causa di tale classificazione, l’appellante, che ha esperienza di servizio presso un ex Istituto musicale pareggiato (oggi Istituto superiore di studi musicali e coreutici), non ha potuto presentare la propria domanda telematica ed è stato escluso dalla procedura di reclutamento. Per tale motivo, ha impugnato il decreto e la graduatoria finale dinnanzi al Tar Lazio che, con sentenza semplificata (18 ottobre 2019, n. 11993), ha rigettato il ricorso. La scelta di limitare la partecipazione alla procedura è stata infatti ritenuta legittima da parte del tribunale regionale del Lazio. La Sezione sesta del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza.
La distinzione tra Afam statali e non statali
La questione sottoposta all’attenzione della Sezione sesta del Consiglio di Stato attiene alla legittimità della scelta ministeriale di consentire l’inserimento in apposite graduatorie nazionali esclusivamente al personale docente che abbia prestato tre anni di servizio nelle Afam statali e non anche nelle Afam non statali. La distinzione tra Istituzioni statali e non statali, secondo la Sezione, non è di poco conto. Nonostante il testo della legge n. 205 del 2017 faccia riferimento genericamente alle Afam, infatti, la Sezione sesta si è già espressa (con sentenze 30 dicembre 2020, numeri 8525, 8528, 8529) in merito all’interpretazione restrittiva dell’uso Afam, intendendo solo le Afam statali e non anche quelle non statali.
La non condivisibile interpretazione del principio di sussidiarietà orizzontale
La Sezione porta in esame vari indici a favore della previsione di due procedure, complementari ma differenti, per il personale in servizio presso Afam statali e non statali. Uno di questi, in particolare, risulta interessante per Labsus. Viene richiamato l’art. 33, comma 3, della Costituzione secondo il quale «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Secondo la Sezione sesta tale scelta costituzionale sembra porre un freno all’operatività del principio di sussidiarietà orizzontale (art.118, comma 4). L’interpretazione della Sezione prevede che la sussidiarietà orizzontale sia traducibile come «preferenza per lo svolgimento di attività di interesse pubblico da parte di soggetti privati ove questi siano in grado di offrire prestazioni adeguate». A tal proposito, però, è opportuno considerare il testo della norma costituzionale. Essa non prevede esplicitamente di preferire, bensì richiede che si favorisca l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le iniziative di sussidiarietà orizzontale hanno forme diverse ma caratteristiche specifiche. In primis, si tratta di iniziative che nascono in modo spontaneo, dal basso. In secondo luogo, favorire tali azioni significa vengano supportate dalle pubbliche amministrazioni. Le misure a sostegno delle iniziative di sussidiarietà orizzontale da parte delle pubbliche amministrazioni consistono tendenzialmente in pubblicità, supporto organizzativo, fornitura di spazi o di materiali. Sostenere con favore non significa, infatti, un obbligo di supporto a trecentosessanta gradi, che includa le risorse economiche, e una preferenza assoluta. Per questi motivi, risulta difficilmente condivisibile nel caso di specie la tesi di una preclusione dell’operatività della disciplina del principio di sussidiarietà orizzontale.
ALLEGATI (1):