Secondo la giurisprudenza amministrativa, per la selezione degli enti del Terzo settore a cui affidare i servizi di interesse generale si può prescindere dai criteri economici

Il Tar Lazio, sede di Roma, sez. II-bis, e il Tar Piemonte, sez. I, rispettivamente con le sentenze del 2 agosto 2022, n. 10886, e del 29 agosto 2022, n. 719, hanno fatto salve le procedure di aggiudicazione di alcuni servizi di interesse generale – e le successive convenzioni – a favore degli Enti del Terzo settore, considerando recessivi i criteri economici rispetto a quelli soggettivi.

La mancanza di criteri adeguati e oggettivi e la motivazione discorsiva

Il Tar Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto da un ente del Terzo settore, che chiedeva l’annullamento dell’affidamento di una stazione astronomica, realizzato in favore di un’altra organizzazione senza scopo di lucro, che stipulava la relativa convenzione ex art. 56 del d.lgs. n. 117/2017. A parere del ricorrente l’amministrazione comunale si era limitata a fornire delle linee guida per la stesura dei progetti e, in base ad esse, individuava degli ambiti oggetto di valutazione, senza individuare parametri di valutazione adeguati ed oggettivi, come quello del prezzo. Ciò avrebbe portato la commissione a svolgere una valutazione meramente soggettiva, basata su una motivazione prettamente discorsiva e, per questo, incongrua, sproporzionata e irragionevole.

Le convenzioni ex art. 57 del Codice del Terzo settore e i criteri applicabili

La controversia sottoposta al Tar Piemonte riguarda, invece, la scelta da parte di un’amministrazione comunale di affidare il servizio di trasporto sanitario in ambulanza in emergenza, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 117/2017, a favore di alcune organizzazioni di volontariato. In particolare, il giudice è stato adito in quanto, secondo la ricorrente – un’organizzazione di volontariato –, l’amministrazione comunale, nell’individuare i criteri di selezione delle offerte, avrebbe riconosciuto un’importanza prioritaria ad alcuni aspetti soggettivi dei proponenti (es. le esperienze pregresse precedentemente maturate), rispetto a quelli economici. Invero, si sarebbe proceduto con una valutazione economica soltanto laddove le valutazioni dei progetti tecnici, basate sui criteri soggettivi, fossero state molto simili tra loro.

La prevalenza dei criteri soggettivi su quelli economici

Entrambe le controversie sono state risolte dai giudici amministrativi nel senso di respingere i ricorsi proposti. Malgrado i contesti siano diversi, le motivazioni che hanno portato i giudici a far salvi gli affidamenti di alcuni servizi di interesse generale nei confronti degli enti del Terzo settore, sono in parte analoghe.
In entrambi i casi, infatti, i giudici di prime cure si sono espressi a favore delle scelte delle amministrazioni locali di riconoscere a dei criteri soggettivi, come la qualità del servizio reso, l’organizzazione ovvero le esperienze maturate dai partecipanti, un ruolo prioritario rispetto a quelli economici. Queste decisioni si pongono in ossequio con quanto sancito dalla stessa giurisprudenza costituzionale, dal momento che la scelta di organizzare i servizi di interesse generale attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nonché quella di concludere con essi delle convenzioni, delinea una fattispecie di Amministrazione condivisa. Si tratta di situazioni che si pongono al di fuori delle mere logiche del mercato e che non si basano sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse di entrambe le parti per la programmazione di servizi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
Pertanto, le due procedure di affidamento di servizi di interesse generale – e le successive convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017 – pur rispettando i principi sanciti dall’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, collocandosi al di fuori del mero scambio utilitaristico, sono sottratte dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma sono assoggettate alla disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore. Da ciò ne consegue che i processi di selezione degli enti del Terzo settore possono avvenire prescindendo, tra i criteri di comparazione delle proposte, dell’elemento del prezzo, indispensabile invece nelle procedure di mercato nei settori ordinari; mentre, al contrario, si può riconoscere una maggiore rilevanza alla componente tecnico-qualitativa dell’offerta, ammettendo anche una motivazione discorsiva che, anzi, è oggetto di una maggiore garanzia di trasparenza.

Un’ulteriore conferma giurisprudenziale

Le due pronunce qui in commento, delineando una sorta di “classifica” tra i criteri che si devono applicare nell’ipotesi in cui si procede ad un affidamento di un servizio di interesse generale agli enti del Terzo settore e alla stipula di una convenzione con essi, sembrerebbero confermare quell’orientamento giurisprudenziale che, al fine di individuare la disciplina applicabile e la conseguente legittimità degli atti adottati, è solito porre in risalto le finalità solidaristiche che caratterizzano le attività da realizzare, piuttosto che l’aspetto economico delle stesse.

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Foto di copertina: Briam Cute su Pixabay