Con la sentenza n. 97 del 12 febbraio 2022 il TAR Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso promosso da Associazione Gruppo Immagine volto da un lato a far accertare il diritto della stessa associazione a proseguire nell’utilizzo del padiglione T del Parco di San Giovanni a Trieste, la cui concessione era scaduta, dall’altro a far dichiarare illegittima l’eventuale preferenza nell’assegnazione del padiglione all’Università degli Studi di Trieste.
Il Parco di San Giovanni a Trieste
Il Parco di San Giovanni non è stato solamente la sede dell’ospedale psichiatrico della Provincia di Trieste, ma è il luogo da cui è partita la rivoluzione del sistema degli ospedali psichiatrici di cui si è fatto promotore Franco Basaglia negli anni Settanta e nel quale è stato costruito il Marco Cavallo, cavallo azzurro di legno e cartapesta, tutt’oggi simbolo del parco e di quelle stesse battaglie. Ad oggi il parco, che si estende su un’area di 22 ettari, ospita undici associazioni, sei cooperative sociali e differenti istituzioni, tra cui l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e alcuni dipartimenti dell’Università degli Studi di Trieste.
La vicenda giudiziaria e il progetto Mini Mu
Dal 2008 l’Associazione Gruppo Immagine ha in uso, all’interno del Parco di San Giovanni, il padiglione T, dove, con la collaborazione della Provincia di Trieste e dell’Azienda per i Servizi Sanitari Triestina, ha dato vita a “Mini Mu parco dei bambini San Giovanni”. Il progetto Mini Mu, in particolare, partendo dall’arte contemporanea e mediante laboratori di gioco con l’arte, si è fatto promotore di un processo educativo che “trova nell’immaginazione e nella creatività dei giovani lo stimolo propulsore”. L’Associazione, titolare di un contratto di concessione in uso con scadenza al 30 novembre 2020, poi prorogata fino al 1° febbraio 2021, rivendicava il diritto di continuare il percorso avviato nel 2008 e contestava la decisione non formalizzata dell’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia (ERPAC) di affidare il padiglione T all’Università degli Studi di Trieste, in quanto lesiva inter alia del principio di sussidiarietà orizzontale.
La posizione dell’amministrazione
La Regione, di contro, affermava di aver comunicato all’Associazione Gruppo Immagine la volontà di rientrare in possesso dell’immobile alla scadenza del contratto di concessione e di non averne ancora ottenuto la restituzione. Chiariva, inoltre, che non era stato adottato alcun provvedimento di nuova assegnazione del padiglione T all’Università degli Studi di Trieste, la quale aveva solamente domandato alla Regione la disponibilità di eventuali spazi liberi nell’ambito del Parco di San Giovanni. La Regione eccepiva, dunque, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in primo luogo perché l’eventuale pregiudizio che avrebbe potuto soffrire l’Associazione sarebbe derivato da una “generica e indimostrata volontà dell’amministrazione” di destinare gli spazi del padiglione all’Università degli Studi di Trieste e, in secondo luogo, perché la ricorrente non avrebbe potuto vantare alcun diritto a continuare ad utilizzare l’immobile.
La decisione del TAR Friuli-Venezia Giulia
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha accolto la posizione della Regione dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Chiave di volta della motivazione è proprio l’assenza di un provvedimento amministrativo o procedimento in corso relativo all’assegnazione del padiglione T. Da un lato, dunque, manca l’interesse a ricorrere, risultando del tutto assenti i presupposti per configurare un effettivo pregiudizio derivante dall’azione dell’amministrazione e un conseguente vantaggio, eventualmente conseguibile per effetto della rimozione del provvedimento invece assente. Dall’altro, la pretesa dell’Associazione di veder riconosciuto il suo diritto a proseguire nell’utilizzo del padiglione T, secondo il Tribunale Amministrativo, non può trovare riconoscimento in quanto, in primo luogo, è lo stesso contratto stipulato a prevedere la riconsegna dell’immobile alla scadenza della concessione e, in secondo luogo, il riconoscimento di detto diritto si pone in contrasto con i principi che disciplinano la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici.
Discrezionalità amministrativa e sussidiarietà orizzontale
Quale spazio viene dunque riservato al principio di sussidiarietà orizzontale nella gestione di un bene pubblico dal così importante valore, anche simbolico? Basti ricordare a tal fine che la rivoluzione basagliana che si è diffusa da quegli stessi padiglioni, aprendo le porte dell’ospedale psichiatrico a numerosi artisti e promuovendo assemblee tra pazienti e operatori, aveva fatto proprio dell’arte e delle pratiche partecipate perni fondamentali per la rivoluzione del trattamento psichiatrico. Ad avviso del Tribunale Amministrativo, se la rilevanza sociale e culturale del progetto portato avanti dall’Associazione Gruppo Immagine, non è di per sé idonea a fondare un “diritto incondizionato” a che sia mantenuta immutata nel tempo la destinazione degli spazi, d’altro canto si rivela essere un fattore in grado di orientare la discrezionalità amministrativa nel corso del nuovo procedimento di assegnazione degli spazi. In tale prospettiva, il “valore primario del principio di sussidiarietà nella moderna gestione della cosa pubblica” si presta ad essere un fattore-limite che la pubblica amministrazione dovrà certamente tenere in considerazione.
ALLEGATI (1):