Con la sentenza n. 48 del 23 marzo 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, lettera b) della l.r. 8/2022, nella parte in cui rimette alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la definizione mediante adozione di specifico disciplinare dei “requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER”.
Le comunità di energia rinnovabile
La Corte costituzionale, al fine di chiarire l’ambito materiale cui ricondurre le disposizioni impugnate dal Presidente del consiglio dei ministri, poi individuato inequivocabilmente nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, ha richiamato in via preliminare il contesto di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.
È stato ricordato come le CER siano disciplinate nella Direttiva RED II (dir. UE 2018/2001) come “soggetto giuridico” autonomo che ha quale obiettivo principale il fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, piuttosto che profitti finanziari e che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di azionisti o membri (persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali), da cui è controllato, situati nelle vicinanze degli impianti di produzione.
Il contesto italiano e la l.reg. Abruzzo n. 8/2022
In Italia, le disposizioni relative alle CER di cui alla Direttiva RED II hanno trovato preliminare attuazione con una disciplina transitoria e sperimentale (art. 42-bis del d.l. 162/2019 s.m.i.). Successivamente il d.lgs. 199/2021, ha recepito la Direttiva RED II e ha stabilizzato la disciplina relativa alle CER. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, dalle disposizioni richiamate emerge un marcato favor nei confronti delle CER da parte del legislatore europeo e italiano: le CER rappresentano, infatti, “strumenti, ispirati al principio di sussidiarietà orizzontale, finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione del consumo di energia da fonti tradizionali”.
In questo contesto, la Regione Abruzzo con la l.r. 8/2022 ha voluto dettare specifiche norme di promozione delle CER, al fine di contribuire agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel giudizio di costituzionalità in commento, molte disposizioni della l.r. 8/2022 sono state impugnate in relazione a differenti parametri di costituzionalità, che riposano sulla violazione della Direttiva RED II e sulle normative di recepimento e, nella ricostruzione del ricorrente, sul ruolo ricoperto in via esclusiva dall’ARERA nel processo di attuazione e promozione delle CER.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le questioni di legittimità proposte, con esclusione di quella relativa all’art. 9, co. 1, let. b) e limitatamente alle parole “i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e”. Detta conclusione, riposa sulla più volte rilevata assoluta carenza di motivazione relativa a molte delle censure proposte.
L’art. 9 censurato, prevedeva che la Giunta regionale con apposito disciplinare avrebbe avuto il compito di definire, sentita la competente commissione consiliare, “i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro”.
Nei limiti di quanto sopra, viene dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione, in quanto i requisiti che i clienti finali devono possedere per poter organizzarsi in CER e le condizioni nel rispetto delle quali le CER devono operare, sono già disciplinati nel d.lgs. 199/2021 e risultano improntati al principio della massima apertura delle CER, secondo cui, come previsto nella Direttiva RED II, la CER “si basa sulla partecipazione aperta e volontaria” e gli Stati membri devono assicurare ai clienti finali “il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, (…) senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie”, fornendo inter alia un quadro di sostegno che garantisca che “la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili”.
Il parametro interposto richiamato esprime, quindi, un principio fondamentale della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER, in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo. La disposizione regionale impugnata contrasterebbe, dunque, con tale principio fondamentale, affidando alla Regione il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una CER, laddove essi devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale e sono già definiti nella legge nazionale.
Considerazioni conclusive
Si osserva che, stante il giustamente rimarcato profilo di massima apertura delle CER a tutti i consumatori, con particolare attenzione a quelli in condizioni di particolare vulnerabilità, permangono criticità in ordine alla legge regionale dichiarata parzialmente incostituzionale.
L’art. 9, nella parte censurata, prevedeva che la Giunta regionale definisse non solamente i requisiti per poter partecipare alle CER, ma anche “le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro”. La Corte costituzionale ha, tuttavia, delimitato il thema decidendum al solo frammento della disposizione relativo ai requisiti, evidenziando come in relazione alla successiva parte il ricorrente non avesse articolato alcuna specifica censura.
Si ritiene che la definizione delle modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle CER e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro rappresentino due elementi dai contorni piuttosto sfumati, che in ogni caso attengono all’autonomia delle CER. Del resto, è la stessa Corte costituzionale ad affermare il carattere autonomo delle CER e il loro rispondere al principio di sussidiarietà orizzontale.
In conclusione, l’eterodeterminazione di questi elementi in tutti i loro profili in un disciplinare della Giunta regionale, senza preliminarmente chiarire neppure i principi generali o le finalità a cui la gestione e la distribuzione dell’energia nelle CER dovrà rispondere, rischia di minare il percorso per l’attivazione di comunità energetiche rinnovabili e solidali, indebolendo i tanti processi di partecipazione attiva che, nella prospettiva dell’amministrazione condivisa, sono volti all’individuazione degli obiettivi sociali e ambientali connessi alle CER(S) di riferimento.
ALLEGATI (1):