Con la sentenza n. 7956 del 25 agosto 2023, il Consiglio di Stato ha ricostruito nuovamente i requisiti della legittimazione processuale degli enti esponenziali, nello specifico di un comitato di cittadini, a partire dalla Adunanza Plenaria n. 6 del 20 febbraio 2020. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che, alla luce dei più significativi interventi normativi di rango internazionale (Convenzione di Aarhus), costituzionale (art. 118 Cost.) e legislativo (art. 3-ter del Codice Ambiente), ai fini della legittimazione al ricorso di enti esponenziali siano sufficienti i requisiti della finalità statutaria e della stabilità organizzativa, associativa e territoriale, non risultando necessario quello della stabilità temporale.
La vicenda giudiziaria
La controversia in oggetto verte sulla realizzazione di una filovia per collegare Montesilvano a Pescara, mirando a decongestionare il traffico e ridurre l’inquinamento da polveri sottili. In sintesi, il Comitato dei Cittadini Strada Parco Bene Comune si è opposto alla realizzazione del progetto ed in particolare alla terza variante che sostituiva, a seguito del fallimento della ditta fornitrice, il mezzo ibrido originariamente previsto con un veicolo esclusivamente elettrico di tipo “Tram Look”, sostenendo inter alia che l’area destinata all’intervento dovesse essere considerata un bene comune della collettività di riferimento, e come tale da sottrarre a simili interventi, e che la terza variante non fosse stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA. Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto la richiesta di sospensiva, ha ribaltato la sentenza del TAR Abruzzo, che accoglieva il ricorso del Comitato, ma ha confermato la sussistenza della legittimazione ad agire dello stesso.
Gli ordinari requisiti della legittimazione ad agire degli enti esponenziali
Già da tempo si è affermato nella giurisprudenza l’orientamento del c.d. doppio binario, che riconosce la legittimazione ad agire degli enti esponenziali non soltanto secondo il criterio della legittimazione ex lege (per le associazioni ambientali l. 8 luglio 1986, n. 349), ma anche consentendo una valutazione caso per caso in relazione ad enti esponenziali che non rientrano nello schema della legittimazione ex lege. La verifica caso per caso verte su specifici requisiti cumulativi individuati dalla giurisprudenza (da ultimo Cons. St., Ad. Plen., n. 6 del 20 febbraio 2020) e nello specifico: (i) la finalità ambientale da tutelare, che deve essere presente a livello statutario; (ii) la stabilità organizzativa ed associativa; (iii) la stabilità territoriale; e (iv) la stabilità temporale, consistente per l’appunto nello svolgimento dell’attività in via protratta nel tempo, con preesistenza rispetto all’iniziativa che si intende contrastare. Nel caso di specie, sembra essere assente l’elemento della stabilità temporale.
L’inattualità del requisito della c.d. stabilità temporale: precedenti
Il discrimine dell’elemento della c.d. stabilità temporale era già stata valutata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7850 del 10 dicembre 2020, nella quale si era affermato che, se l’elemento temporale fosse dirimente, si impedirebbe in modo irragionevolmente discriminatorio a formazioni sociali di nuova costituzione di accedere agli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per la tutela di situazioni giuridiche protette, in violazione dei principi espressi dagli artt. 2, 3 e 39 Cost. Inoltre, residuerebbe un indebito elemento discrezionale nella delimitazione del quantum temporale sufficiente ad assicurare la “stabilità temporale”.
Il requisito della c.d. stabilità temporale alla luce dei più significativi interventi normativi
Con la sentenza n. 7956/2023, il giudice meglio contestualizza l’elemento della stabilità temporale nel quadro dei più significativi interventi normativi di rango internazionale, costituzionale e legislativo e in particolare la Convenzione di Aarhus, l’art. 118, co. 4 della Costituzione e l’articolo 3-ter del Codice ambiente. Il Consiglio di Stato osserva che negare la legittimazione ad associazioni e comitati che si formano proprio come risposta ad un “evento scatenante”, contrasterebbe con i principi di tali disposizioni, creando disparità di trattamento con la tutela individuale. L’esigenza di una legittimazione “di gruppo” è, infatti, essenziale anche per affrontare lo scontro con antagonisti più forti e consentire l’ottimizzazione di risorse tecniche e finanziarie.
La governance del bene ambientale tramite l’azione di formazioni sociali
Inoltre, secondo la Corte, la governance del bene ambientale passa attraverso l’azione di formazioni sociali che, in chiave di sussidiarietà, sopperiscono all’insufficienza della tutela pubblica di certi valori, pure costituzionalmente garantiti. Detta azione sussidiaria, esperiti tutti i mezzi “fisiologici” di tutela del bene, non può che assumere natura “patologica” mediante il ricorso giurisdizionale. In questa prospettiva, conclude il Consiglio di Stato, l’orientamento giurisprudenziale che sostiene il requisito della stabilità temporale, finisce per scoraggiare quelle forme di associazionismo cui la citata disposizione del Codice dell’ambiente, unitamente all’art. 118, co. 4, Cost., tende invece ad assegnare un ruolo pressoché fondamentale ai fini della tutela dell’ambiente.
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Immagine di copertina: Giorgio Stagni su Milano Città Stato
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