Il TAR Molise annulla parzialmente il bando e il regolamento ASREM, ispirandosi al principio di ristoro dei costi sostenuti dagli Enti del Terzo settore

La decisione in commento tocca da vicino questioni tanto complesse quanto delicate. Forse non è a tutti noto che il servizio sanitario di emergenza/urgenza (attivabile tramite la ben nota “chiamata al 118”) viene per lo più svolto da associazioni di volontariato (in particolare la Croce Rossa), ovvero da Enti del Terzo settore (disciplinati dall’omonimo Codice, d.lgs. 117/2017). Infatti, l’attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e, in tale sistema, è inserita la CRI (Croce Rossa Italiana), che in varie Regioni stipula convenzioni con le ASL per l’espletamento del Servizio di soccorso e di emergenza, svolto con personale prevalentemente volontario e competente.

Il fatto

Il caso che qui ci occupa vede coinvolte nove associazioni di volontariato che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza nella città di Campobasso, in Molise, le quali si sono unite in un’unica associazione temporanea per partecipare al bando indetto dall’ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise). Si tratta, nello specifico, di Croce Azzurra Molisana, Croce Bianca Molise, Croce di Padre Pio, Croce San Gerardo, Croce Verde Molisana, Cvass, Isernia Soccorso, Molise Emergenza, Vitattiva, mosse dal comune intento di richiedere l’annullamento del regolamento e dell’avviso di selezione per l’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato ed alla Croce Rossa Italiana del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza in forma continuativa.
In sintesi, le ricorrenti, dopo aver illustrato le regole applicabili alla selezione in discorso, hanno censurato le previsioni del regolamento aziendale e dell’avviso di selezione disciplinanti il regime del rimborso delle varie voci di costo inerenti alla prestazione del servizio da affidare (costi diretti, indiretti, costi del personale, condizioni del trasporto speciale, convenzioni estemporanee, mancata previsione dell’adeguamento periodico dei costi), le quali integrerebbero delle clausole immediatamente escludenti, e determinerebbero, nel merito, l’impossibilità per gli operatori del settore di candidarsi per l’esecuzione del servizio, a causa degli oneri economici loro imposti, palesemente insostenibili, incomprensibili e sproporzionati.

Quadro normativo e decisione del TAR Molise

Nella parte motivazionale della decisione, i giudici precisano il quadro normativo entro cui la vicenda si inserisce. In particolare, alle suddette procedure trovano applicazione, oltre alle disposizioni contenute nella L. n. 241/1990, i princìpi sanciti dagli artt. 4 e 30 del d.lgs n. 50/2016, e, soprattutto, le regole speciali previste dagli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs 117/2017 (il già richiamato Codice del Terzo settore) e dagli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione.
Sicché, in parziale accoglimento delle richieste delle ricorrenti e in applicazione dei richiamati principi, i giudici hanno ritenuto sussistenti le troppe limitazioni ai rimborsi destinati alle associazioni di volontariato. La procedura di selezione indetta dall’ASREM e il relativo regolamento prevedevano, infatti, limitazioni che «risultano eccessive, non congrue e in alcun modo motivate» sui rimborsi alle associazioni di volontariato per l’acquisto di ambulanze di soccorso, di trasporto e dell’automedica, per i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Più specificamente, secondo il TAR le previsioni impugnate disattendono «il principio del rimborso dei costi sopportati dalle organizzazioni di volontariato per l’esecuzione del servizio, atteso che tali previsioni di fatto riversano su queste ultime una consistente parte dei costi di acquisto dei mezzi di soccorso, senza nemmeno adeguata istruttoria né motivazione a supporto».
Non può sottacersi, dunque, il fatto che «un regime di rimborsi dei costi restrittivo al punto di determinare una innaturale riduzione della platea dei potenziali interessati, quale quella registrata nella presente vicenda» – rilevano i giudici – «oltre a pregiudicare l’obiettivo della massima partecipazione, finisce per andare a detrimento anche delle finalità promozionali della solidarietà e della sussidiarietà orizzontale che pur dovrebbero connotare, ai sensi dell’art. 57, comma 1 del d.lgs n. 117/2017, le procedure in discorso».

Conclusioni

Le motivazioni addotte dai giudici amministrativi appaiono condivisibili e possono essere compendiate nei termini seguenti. Se nelle procedure rette dal Codice del Terzo settore deve escludersi a favore delle organizzazioni qualsiasi forma di remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi (lavoro, capitale), va tuttavia ammesso il rimborso delle spese (perlomeno delle «documentate spese vive incontrate dall’ente»).

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Immagine di copertina: Gianfranco Vitolo su flickr