La promozione di politiche non discriminatorie rappresenta un’attività di interesse generale e non un’attività politica in senso proprio

Il giudizio conclusosi con la sentenza del Tar della Valle D’Aosta n. 28/2023 riguarda l’impugnazione della concessione di un patrocinio comunale disposta dal Comune di Aosta per l’iniziativa Aosta Pride 2022 prevista dall’Associazione Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA.

La controversia

Secondo i ricorrenti, oltre alla sussistenza di vizi procedurali, la natura del soggetto richiedente e dell’attività prevista non qualificherebbero la manifestazione come avente una finalità sociale o culturale, ma assumerebbe invece una connotazione prettamente politica; caratteristica che precluderebbe al Comune di Aosta la possibilità di concessione di un patrocinio comunale o di altro vantaggio economico ai sensi del proprio Regolamento comunale.
Respinte le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità formulate dalle parti resistenti, il Tar ha ritenuto non fondate tutte le censure proposte da parte ricorrente, in virtù della ricostruzione dell’iter seguito, della natura soggettiva dell’Associazione e dell’attività proposta.
Accertato che i provvedimenti impugnati non fossero stati adottati da un organo incompetente, riguardo l’attività patrocinata il Tar non ha condiviso l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui l’iniziativa Aosta Pride 2022, con le rivendicazioni connesse e le modalità di promozione previste, fosse da ritenersi come attività politica in senso proprio, e ciò perché trattasi invece di “una iniziativa di sicuro interesse generale, che non consiste soltanto nello svolgimento della parata finale ma si concretizza in una serie di eventi musicali, artistici, cinematografici e teatrali nonché in una serie di conferenze volte a promuovere la cultura dell’inclusione sociale ed a sensibilizzare la comunità locale sui temi della lotta alle discriminazioni – basate sull’orientamento sessuale, sull’identità e sull’espressione di genere degli individui – e del riconoscimento dei diritti fondamentali di tutti gli individui, al fine di garantire loro il pieno sviluppo della personalità”;  valori che risultano coerenti con gli scopi istituzionali stabiliti nello Statuto del Comune di Aosta , e all’adesione dello stesso Comune alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.
Motivi per i quali il Tar della Valle D’Aosta ha concluso che “L’iniziativa Aosta Pride 2022 deve perciò essere qualificata come attività di inclusione sociale e di promozione culturale del rifiuto di ogni discriminazione, per cui il patrocinio comunale, alla stessa concesso, si rivela coerente con i requisiti oggettivi indicati nell’articolo 6, comma terzo, lettere a) e c), del Regolamento” che permette la concessione del contestato patrocinio comunale alle manifestazioni e iniziative riconducibili ad attività sociali e culturali.
Infine, anche la critica rispetto la natura soggettiva dell’Associazione, qualificata dai ricorrenti quale movimento politico, è stata considerata destituita di fondamento: il Tar ha rilevato come l’Associazione fosse iscritta al RUNTS, e quindi ex lege un ente del Terzo Settore, qualifica preclusa alle formazioni e associazioni politiche.  E ancora, che i valori di libertà, di uguaglianza e di solidarietà perseguiti statutariamente dall’Associazione tramite attività di interesse generale ex art. 5 del CTSsono astrattamente idonee ad escludere la sussistenza di reconditi fini di propaganda ideologica o elettorale” oltreché “la tutela dei diritti delle persone LGBTQQIA+ rifugge da ogni categorizzazione sociale”. E in questo scenario si inserisce la concessione di un patrocinio comunale, rispetto alla quale il Giudice di primo grado richiama il riconosciuto valore e funzione sociale degli enti del Terzo Settore e la loro promozione anche tramite forme di collaborazione, concordemente al principio di sussidiarietà orizzontale.

Il commento

Sebbene la pronuncia risulti attualmente ancora sub iudice, essendo stata appellata dinnanzi al Consiglio di Stato, dalla stessa possono trarsi alcune considerazioni importanti.
Innanzitutto, il Tar, con considerazioni che trascendono anche la dimensione prettamente e formalisticamente giuridica, e volendo indagare la materia non fermandosi al dato letterale delle norme rilevanti, ha sottolineato come le iniziative volte a rivendicare “diritti fondamentali di tutti gli individui, al fine di garantire loro il pieno sviluppo della personalità” non possano essere ricondotte a (mere) manifestazioni politiche.
Può ritenersi che, giustamente, il Tar consideri che la realizzazione di “attività di inclusione sociale e di promozione culturale del rifiuto di ogni discriminazione” non può essere ridimensionata a mera manifestazione politica, e men che meno ad attività politica in senso proprio, definita nel corpo della sentenza come “quella attraverso la quale i singoli ed i gruppi concorrono a determinare il funzionamento delle istituzioni democratiche (c.d. partecipazione istituzionale)”; diversamente, si realizzerebbe una sovrapposizione di due ambiti e concetti senz’altro correlati, ma distinti e distinguibili, e congiuntamente verrebbe circoscritta notevolmente la casistica potenzialmente oggetto di patrocinio comunale, escludendo macrotematiche che invece possono essere, e sono, tra le più rilevanti.
Altrettanto importante appare il richiamo al principio di sussidiarietà orizzontale e alla collaborazione tra enti locali ed enti del Terzo Settore. Il Tar ricorda che “ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, sono favorite le forme di collaborazione tra gli enti locali e gli enti del Terzo Settore” e aggiunge che le iniziative analizzate sono sussumibili tra le attività di interesse generale, ragioni per le quali non è necessaria alcuna ulteriore istruttoria finalizzata a escludere la compatibilità della finalità con il patrocinio concesso.
Pertanto, il Tar riconosce che anche le attività di concessione di un patrocinio comunale rientrano in manifestazioni attive del principio di sussidiarietà orizzontale declinate per (e con) gli enti del Terzo Settore e, in quanto tali, devono essere favorite e non osteggiate tramite interpretazioni particolarmente restrittive.

Immagine di copertina: Prawny su Pixabay