La sentenza n. 3327 del 31 maggio 2023 della V sezione del TAR Campania fornisce una lettura più ampia dei servizi di trasporto sanitario che possono essere affidati in via prioritaria alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 57 del Codice del Terzo Settore (di seguito, CTS).

La controversia

Con la sentenza n. 3327 del 31 maggio 2023, il giudice amministrativo campano ha dichiarato infondato il ricorso promosso da una società profit operante nel campo del servizio di trasporto sanitario in emergenza, che chiedeva l’annullamento della delibera adottata dal Direttore Generale della ASL di Caserta. In particolare, con tale atto, l’azienda disponeva di affidare in convenzione, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, il servizio di trasporto sanitario in emergenza-urgenza 118, ivi incluse le postazioni di automedica.

L’affidamento dei servizi di trasporto sanitario tra mercato…

Tra i motivi per i quali si sarebbe dovuto procedere con l’annullamento della suddetta delibera, la ricorrente lamentava l’illegittima applicazione del citato articolo 57 del CTS, poiché tale norma, di natura eccezionale, prevede che soltanto i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere oggetto di affidamento in convenzioni ad organizzazioni di volontariato e non anche il servizio di trasporto sanitario svolto attraverso l’impiego delle automediche. Pertanto, vista la necessità di affidare anche questa tipologia di servizio, per la ricorrente, si sarebbe dovuto procedere con un confronto concorrenziale, aperto anche alle organizzazioni profit, di fatto escluse alla luce della decisione assunta dall’amministrazione.

…e Terzo Settore

In primo luogo, preme osservare come, con la sentenza in esame, il Collegio aderisca all’orientamento fatto proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di gestione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza. In particolare, ha ribadito che per ciò che concerne tali servizi di interesse generale, essi sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e ciò deriva dall’esigenza di «mediare le due contrapposte esigenze: valorizzare le organizzazioni non lucrative, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione, e, al contempo, salvaguardare gli equilibri funzionali del libero mercato». E, anzi, ha aggiunto che la scelta da parte di un’amministrazione di ricorrere ad una convenzione ex art. 57 del CTS, piuttosto che ad una procedura competitiva aperta, non richiede in alcun caso la comparazione preventiva di maggior favore rispetto al mercato. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione pubblica decida di effettuare una comparazione, «la “maggiore convenienza rispetto al mercato” non deve far riferimento alla mera convenienza economica, bensì deve essere valutata alla luce dei maggiori benefici che tale scelta comporta per la collettività in termini di attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza, economicità e adeguatezza».

Cosa si intende per “servizio di emergenza”?

Tale pronuncia appare interessante anche sotto un altro profilo, in quanto ha permesso allo stesso Collegio di fornire una lettura più ampia dell’ambito di applicazione dell’art. 57 del CTS.
Sempre rifacendosi alla posizione espressa dal giudice euro-unitario, secondo cui è possibile derogare alla disciplina in materia di appalti pubblici a favore di regimi più favorevoli soltanto laddove si debba affidare un “servizio di emergenza”, il Collegio ha evidenziato come la stessa norma contenuta all’art. 57 del CTS in nessun punto circoscriva l’oggetto dell’affidamento del servizio unicamente al trasporto di emergenza ai soli infermi (mediante l’utilizzo di ambulanze), ma che, anzi, facendo riferimento, più in generale, ai “servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza” permetterebbe di far rientrare in questi anche quello svolto mediante il ricorso alle automediche, ossia dei mezzi di soccorso sanitario in grado di far pervenire prontamente e direttamente, sul luogo dell’evento, l’équipe sanitaria necessaria e preparata a fronteggiare una situazione di pericolo.

Commento

In conclusione, con la sentenza in esame, è possibile osservare come anche la giurisprudenza interna si stia sempre più orientando a riconoscere legittimi quei modelli organizzativi capaci di contemperare le esigenze di mercato con i valori della solidarietà. Tuttavia, tale riconoscimento non deve tradursi in una legittimazione ad un ricorso indiscriminato alla disciplina derogatoria a scapito della normativa generale – nazionale ed europea – in materia di appalti pubblici, che, anzi, troverebbe applicazione proprio qualora si debba procedere all’affidamento dei servizi di trasporto sanitario non connessi a condizioni di emergenza e urgenza, ovverosia quando non siano finalizzati a garantire cure in una situazione estrema.

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Foto di copertina: Elena Mozhvilo su Unsplash