Anche la Regione Umbria, dopo Molise ed Emilia-Romagna, si dota di disposizioni in materia di amministrazione condivisa per favorirne la diffusione e l’implementazione.

Regioni e Comuni sono ormai un vero e proprio laboratorio di sperimentazioni normative per l’attuazione del modello di amministrazione condivisa. Dopo le Regioni Toscana e Molise, anche l’Umbria, infatti, ha approvato la legge regionale 6 marzo 2023, n. 2, recante “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa”.

Uno strumento in più per la promozione dell’amministrazione condivisa.

In buona sostanza, si tratta di un intervento normativo che intende declinare, a livello regionale, le novità introdotte dall’art. 55 del codice del terzo settore (d.lgs., 3 luglio 2017, n. 117), offrendo agli attori pubblici e del terzo settore della Regione un quadro di principi e di regole comuni per potersi orientare e dare consistenza ai procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione (disciplinati, rispettivamente, ai Capp. III e IV). L’approccio prescelto è quello di introdurre una disciplina a carattere trasversale al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore (nel prosieguo, ETS) in tutti i settori di attività di interesse generale di competenza regionale (artt. 1 e 2). Dal momento che viene offerto uno strumento in più per l’esercizio delle funzioni amministrative, che non elimina quelli già sperimentati, ma li affianca e li arricchisce, è possibile affermare che tale legge innova l’intero ordinamento regionale.

I profili sostanziali e procedurali della legge regionale.

Particolare interesse desta l’art. 4, ove precisa che la Regione e gli enti locali favoriscono la modalità di esercizio delle funzioni amministrative nelle forme dell’amministrazione condivisa. Non si tratta, quindi, di una legge “neutrale”, che si limita a riconoscere la possibilità per le amministrazioni di attingere ora al codice dei contratti pubblici, ora al codice del terzo settore; ma risalta l’intenzione del legislatore di imprimere all’amministrazione condivisa, per così dire, un marchio valoriale che si inscrive nel patrimonio identitario della Regione stessa. Sicché, negli ambiti di attività di interesse generale, la scelta di non perseguire la via della condivisione dovrebbe trovare uno spazio residuale ed essere sorretta da solide motivazioni, sia politiche che giuridiche.
Un altro elemento interessante dell’intervento del legislatore umbro è rappresentato – di là dalla disciplina procedimentale – dalla previsione nel Capo VI di misure di sostegno per l’implementazione del modello di amministrazione condivisa, attraverso l’accesso degli ETS a determinate risorse, a specifiche misure premiali, ad accordi di collaborazione istituzionali, oltre alla messa in condivisione di risorse pubbliche (ad esempio, beni immobili pubblici inutilizzati). Da questo punto di vista, è possibile scorgere il passaggio da una dimensione propriamente regolatoria, all’apertura di una prospettiva promozionale, come sostegno alle pubbliche amministrazioni e agli ETS che scelgono di percorrere queste modalità di relazione collaborativa.
Inoltre, all’art. 20 è prevista una clausola valutativa, che richiede alla Giunta di trasmettere, a cadenza annuale, una relazione concernente le iniziative di amministrazione condivisa, gli accordi di collaborazione conclusi, le valutazioni di impatto sociale avviate o concluse. L’auspicio è che non si tratti di una relazione di rito, ma che divenga un documento sul quale tutti gli attori coinvolti possano aprire una riflessione, identificando le azioni di miglioramento da realizzare.
Infine, i Capi III, IV e V della legge affrontano i profili procedimentali, relative a co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. Non è possibile ripercorrere integralmente la disciplina, ma meritano di essere sottolineati alcuni aspetti. In primo luogo, si dà attuazione a quanto previsto dal d.m. n. 72/2021, disciplinando l’attivazione del procedimento dal lato del Terzo settore (artt. 8 e 12). In secondo luogo, si identificano le modalità con le quali sono selezionati gli enti con i quali avviare la collaborazione (evidenza pubblica, elenchi aperti), fino alla conclusione del procedimento (artt. 9 e 12).
La portata giuridica della disciplina umbra, fondata sulla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale e del ruolo sociale degli ETS, è probabilmente destinata a valicare i confini della Regione. Il diritto dell’amministrazione condivisa, infatti, così come specificamente declinato dal codice del terzo settore, nasce dalla dialettica tra legislatori nazionale e locali, nonché dalle prassi negoziali condivise, volte altresì ad incrementare il coinvolgimento della comunità (art. 5).

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Foto di copertina: Sofia su Unsplash



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