I locali adibiti agli ETS prescindono dalla destinazione d’uso edilizio

Il TAR Latina, sez. I, 8 aprile 2024, n. 269 ha affermato che l’art. 71 del Codice del terzo settore facoltizza l’utilizzo di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un temporaneo cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli ETS, ma certamente non può intendersi nel senso di consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio.

La vicenda

La società – proprietaria di un immobile – ha chiesto al Tribunale l’annullamento dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori e contestuale ingiunzione di demolizione relativa ad un intervento edilizio di nuova costruzione eseguito in assenza di titolo abilitativo. Tale società ha concesso il locale in questione in locazione ad uso non abitativo ad una società sportiva dilettantistica (impresa sociale ente del terzo settore), con la finalità di adibire il locale ad attività sportiva e di promozione sociale senza fine di lucro del padel; perciò, eseguiva alcuni interventi edilizi ma in assenza di titolo abilitativo. In seguito, la società proprietaria presentava una SCIA in sanatoria al fine di regolarizzare l’attività edilizia; ciononostante, il Comune notificava alla società proprietaria l’ordinanza di sospensione lavori con ingiunzione di demolizione e, successivamente, comunicava l’inefficacia della SCIA presentata.

La tesi del ricorrente

Secondo la società ricorrente, la realizzazione dei campi di padel non necessiterebbe di alcun permesso di costruire per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché nel caso di specie la realizzazione dei campi è intervenuta senza alcun intervento murario o di trasformazione edilizia ma con la mera installazione di pannelli vetrati; in secondo luogo, nella fattispecie concreta il Comune avrebbe dovuto fare applicazione della disposizione contenuta nell’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017. Conseguentemente, prevalendo il regime di favore per l’attività sportiva svolta dall’ETS, l’intervento in questione dovrebbe ritenersi pienamente legittimo e conforme al regime dell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001.

La motivazione

Ad avviso del Tribunale, il ricorso è privo di pregio.
Secondo giurisprudenza costante, la realizzazione di un campo di padel rientra nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, lett. e), del DPR 380/2001, pertanto richiede il permesso di costruire (TAR Piemonte, sez. II, 13 marzo 2023, n. 223). Né la non necessità del permesso di costruire per la realizzazione di campi di padel può farsi discendere dall’art. 71, d.lgs. 117/2017, che non può essere intesa come una deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi o come una autorizzazione preventiva a qualsiasi attività costruttiva eseguita per iniziativa degli ETS.

La disciplina dei locali degli ETS

L’art. 71 stabilisce, infatti, il principio della c.d. “indifferenza urbanistica”, ossia della possibilità data agli ETS di usufruire di qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione d’uso, per stabilirvi la propria sede legale, centro di svolgimento dell’attività istituzionale.
Guardando alla sua ratio, il legislatore ha voluto, in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale” (art. 118, ult. comma, Cost.), promuovere e favorire gli ETS che realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Dunque, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dagli ETS, lo Stato consente che le relative sedi e i locali adibiti all’attività sociale siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2020, n. 3803).
L’art. 71 comma 1 d.lgs. 117/2017 non è, quindi, una disposizione urbanistica, in quanto non ha ad oggetto la regolazione del territorio, ma si limita a prevedere un trattamento speciale in favore di certi soggetti (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2021, n. 1737).

Il principio di diritto affermato dalla sentenza del TAR Latina

Da ciò consegue che la norma in parola facoltizza l’utilizzo di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un temporaneo cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli ETS, che cesserebbe con il venire meno di uno dei requisiti, ma certamente non può intendersi nel senso di consentire in via generalizzata nuove costruzioni in assenza del rilascio dell’apposito titolo edilizio.
Inoltre, l’attuale tenore della norma (“attività istituzionali purché non di tipo produttivo”) esclude, oltre alle attività a carattere produttivo, anche le attività non istituzionali, che pertanto non potranno beneficiarne anche qualora siano strumentali alle prime (TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 luglio 2023, n. 607).
In conclusione, l’ordine di demolizione è pienamente legittimo quanto alla realizzazione dei campi di padel in assenza di valido permesso di costruire.

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Foto di copertina: Bruno Vaccaro Vercellino su Unsplash