Società  di Mutuo Soccorso

Le Società  di Mutuo Soccorso, interessante esempio di associazionismo nato più di 150 anni fa

Le Società  di Mutuo Soccorso sono un interessante esempio di associazionismo, costituitosi più di 15 anni fa per aiutare i lavoratori e sopperire alle carenze dello stato sociale, con una funzione integrativa e sussidiaria per il welfare e per la sicurezza sociale. Si caratterizzano da subito per una fortissima impostazione solidaristica e rivestono un ruolo fondamentale nelle comunità  locali e sul territorio. Se inizialmente contribuiscono all’emancipazione delle sole classi operarie disagiate, con l’evolversi della società  la loro azione comincia a riguardare le nuove professioni, la cultura e soprattutto l’assistenza sanitaria integrativa, come avviene ancora oggi in Basilicata.



Il provvedimento lucano ha come oggetto proprio la "tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società  di Mutuo Soccorso" e si rivolge a quelle Società  ” in attività  da almeno 1 anni, finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà  tra i lavoratori ed i cittadini in genere ” . Per promuovere le loro iniziative di carattere mutualistico, la Regione concede contributi per l’acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili connessi all’attività  sociale.



Oltre all’erogazione di questi contributi (alla cui disciplina sono dedicati gli articoli 3, 4 e 5 della legge), viene poi promossa l’istituzione del ‘Centro per lo studio e la documentazione delle Società  di Mutuo Soccorso’. Centro  che dovrà   svolgere un ruolo promozionale al fine di costituire una biblioteca e un archivio, organizzare mostre e convegni, promuovere borse di studio per i giovani, sempre con lo scopo di tramandare la memoria e il ruolo ancora attuale di queste Società .







Ecco  i primi  articoli della l.r. 2/21:





Articolo 1  – Finalità 



1. La Regione Basilicata in attuazione dell’art.5 del proprio Statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società  di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Società  costituite, ed in attività  da almeno 1 anni, finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà  tra i lavoratori ed i cittadini in genere.
2. A tal fine, la Regione, favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività  dei soggetti di cui al comma 1, disponendo interventi finanziari per l’acquisto, il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili, degli arredi e dei beni culturali di proprietà  o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonché la promozione di iniziative di carattere mutualistico.



Articolo 2 – Istituzione Centro studi e documentazione delle S.M.S.



1. La Regione per le finalità  di cui all’art. 1, promuove, previa indagine conoscitiva dei sodalizi esistenti in Basilicata, l’istituzione del ” Centro per lo studio e la documentazione delle Società  di Mutuo Soccorso ” .
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità :
a. costituzione di una biblioteca specializzata sulle Società  di Mutuo Soccorso (S.M.S.), con particolare riferimento a quelle lucane;
b. costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle S.M.S.;
c. organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà  delle S.M.S. per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d. organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.M.S., sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà ;
e. promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.M.S.



Articolo 3 – Contributi



1. Per le finalità  di cui all’art. 1 la Giunta Regionale concede contributi in conto capitale e in conto interessi per: a. la ristrutturazione, l’acquisto e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà  dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, in cui essi hanno sede e svolgono l’attività  sociale; b. rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi alla attività  sociale.

2. I contributi di cui alla lett. a) possono essere richiesti in misura del 5% del costo delle opere di acquisto, ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di € 5.,. I contributi di cui alla lett. b) possono essere concessi in misura massimo del 5% dell’investimento e delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 15.,.

3. Qualora l’opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività  pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre, ecc., promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, i contributi di cui al comma 1, lett. a), possono essere concessi nella misura dell’8% del costo delle opere di ristrutturazione, fino ad un massimo di € 75.,. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili, o di porzioni di essi, da parte dei Comuni in cui si trovano.

4. Per il raggiungimento delle finalità  previste dall’articolo 1 la Giunta Regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 3 punti percentuali, su prestiti per interventi di acquisto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività  sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro 9 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un Istituto non convenzionato.

5. Le domande di contributo in sede di prima applicazione, per l’anno in corso, devono essere presentate entro 9 giorni dalla data di approvazione della presente legge con le stesse modalità  previste all’art. 4.

6. Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale o in conto interessi, in misura tale da coprire l’intero costo dell’opera o concorrere all’abbattimento del 1% degli oneri derivanti da interessi sui finanziamenti bancari.





Articolo 4 – Modalità  di richiesta dei contributi

1. I contributi di cui all’art. 3 devono essere richiesti alla Regione Basilicata direttamente dai soggetti beneficiari di cui all’art. 1, entro il 31 marzo di ogni anno, inviando la seguente documentazione:
a. per le opere di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;
b. per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), un preventivo dettagliato, ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;
c. per le opere di cui all’art. 3, comma 3, copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere, una relazione del Comune di appartenenza che motivi le finalità  dell’intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per le attività  di cui all’art. 3 e copia dell’eventuale convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 3.





Articolo 5 – Modalità  di erogazione dei contributi

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:
a. del 5% del contributo concesso alla stipula del contratto di acquisto, contratto dei lavori da parte degli Enti, o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
b. del 5% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.
2. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui all’art. 3, lett. b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni, o della realizzazione degli impianti ivi previsti.
3. I contributi in conto interessi vengono erogati e liquidati sulla base delle istruzioni che verranno impartite dalla Giunta Regionale con successiva deliberazione.