ARTICOLO 1
1. All’articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da «per il conseguimento delle finalita`» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «per il raggiungimento delle finalita` di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e tutela dei diritti delle persone; ne valorizza il ruolo e l’apporto nella costruzione del sistema di protezione sociale, nella partecipazione alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili cos#` come nella realizzazione dei servizi»;
b) dopo il comma 2 e` aggiunto il seguente: «2-bis. La presente legge ha, altres#`, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare e rafforzare quelle gia` esistenti, che rispondano alle finalita` di cui al presente articolo, anche favorendo l’ingresso e l’impegno solidale delle nuove generazioni ed il loro radicamento nel tessuto sociale».

 

ARTICOLO 2
1. All’articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «ed esclusivamente per fini di solidarieta`», sono sostituite dalle seguenti: «e per il perseguimento delle finalita` di cui all’articolo 1, comma 1.»;
b) al comma 2, le parole da «per l’attivita`prestata» fino alla fine del periodo, sono
sostituite dalle seguenti «e documentate per l’attivita` prestata, entro limiti e con modalita`preventivamente stabilite dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile.»;
c) dopo il comma 3 e` aggiunto il seguente; «3-bis. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad adottare forme di rendicontazione dei rimborsi offerti ai volontari. Le regioni e le province autonome sono tenute a controllare la veridicita` di tali rendicontazioni. Nel caso vengano scoperte irregolarita` o illeciti le regioni e le province autonome applicano le sanzioni previste all’articolo 17.»

 

ARTICOLO 3
1. All’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «ogni organismo» sono inserite le seguenti: «, coordinamento o federazioni di organismi di volontariato»;
b) al comma 1, e` aggiunto in fine il seguente periodo: «Unica deroga ammissibile al principio di gratuita` per i volontari e` quella relativa al ricoprire cariche nazionali nell’organizzazione di volontariato di appartenenza»;
c) il comma 3 e` sostituito dai seguenti: «3. Non sono considerate organizzazioni
di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale previste dalla legge 7 dicembre 2, n. 383, e tutte le associazioni che hanno come finalita` la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3-bis. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’assenza di fini di lucro;
d) l’attribuzione della rappresentanza legale;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princ#`pi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell’elettivita` delle cariche associative;
f) la gratuita` delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro nazionale di cui all’articolo 5-bis, l’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
h) la redazione del bilancio, nonche´ le modalita` di approvazione dello stesso da
parte dell’assemblea degli aderenti;
i) le modalita` di scioglimento dell’organizzazione»;
d) al comma 4, e` aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti non puo` essere superiore al numero dei lavoratori volontari. Le attivita`normalmente svolte dal personale retribuito devono essere sufficientemente distinte dalle attivita` svolte dai volontari.».

 

ARTICOLO 4
1. All’articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. Le organizzazioni di volontariato
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita` da:
a) quote e contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita` e progetti;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali;
h) rendite derivanti da patrimoni;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole «o negli accordi degli aderenti» sono sostituite dalle seguenti «o nell’atto costitutivo».

 

ARTICOLO 5
1. Dopo l’articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e` inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale).
1. E`istituito presso il Ministero della solidarieta` sociale il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale di seguito denominato "registro nazionale" al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione delle presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quelle che svolgono attivita` e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle organizzazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.
4. Il Ministro della solidarieta` sociale, adotta un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’iscrizione e la cancellazione nel registro nazionale nonche´la revisione periodica dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 199, n. 241.
5. Il regolamento di cui al comma 4 deve prevedere un termine per la conclusione del procedimento e puo` stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
6. L’iscrizione nel registro nazionale e`condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali.
7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione nel registro nazionale e avverso i provvedimenti di cancellazione e` ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarieta` sociale, che decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e` ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e` appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalita` entro sessanta giorni».
2. Il regolamento di cui al comma 4, dell’articolo 5-bis della legge 11 agosto 1991, n, 266, introdotto dal comma 1 del presente articolo e` adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 6
1. All’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole «non a carattere nazionale.»;
b) al comma 2, le parole «, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.» sono sostituite dalle seguenti: «e di ogni altro tipo previste dall’ordinamento vigente.»;
c) al comma 3 le parole da «e che alleghino» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, quelle che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3, e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto.»;
d) al comma 6, alla fine del periodo, e` aggiunto il seguente «Il Ministro della solidarieta`sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro nazionale».

 

ARTICOLO 7
1. All’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da «sei mesi» fino alla fine del periodo, sono sostituite
dalle seguenti: «un anno nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6. Alle organizzazioni
di volontariato e` precluso l’accesso alle procedure di appalto.»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «degli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari»; al secondo periodo, dopo le parole «di controllo della loro qualita`» sono inserite le seguenti «che garantiscano il coinvolgimento dei beneficiari,».

 

ARTICOLO 8
1. All’articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e` sostituito dal seguente: «4. I proventi derivanti da attivita` commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita` delle attivita`, decide il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro competente.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Sono da considerarsi attivita` commerciali e produttive marginali quelle che presentano una incidenza limitata, non superiore ad un quarto, rispetto al totale delle entrate di bilancio. Con decreto del Ministro della solidarieta` sociale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere stabilite, anche per specifici settori di attivita`, quote percentuali inferiori.
4-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni, le province autonome,
sulla base delle rispettive competenze in materia di agevolazioni fiscali, sono tenuti a controllare la veridicita` delle dichiarazioni concernenti tali agevolazioni. Nel caso vengano accertate irregolarita` o illeciti il Ministero della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni e province autonome applicano le sanzioni previste all’articolo 17».

 

ARTICOLO 9
1. Dopo l’articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e` inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Tributi locali). – 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato, qualora non si trovino in condizioni di dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2, n. 267».

 

ARTICOLO 1
1. All’articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole «di cui all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5-bis e».

 

ARTICOLO 11
1. Dopo l’articolo 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e` inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – (Flessibilita` dell’orario di lavoro). – 1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive prerogative e competenze, promuovono modalita` di organizzazione del lavoro che favoriscano forme di flessibilita` dell’orario e dell’organizzazione del lavoro per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o dell’amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, in un’ottica di valorizzazione della responsabilita` sociale di impresa.
2. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere nazionale iscritto nel registro nazionale che ricopra, secondo lo statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello nazionale, e` riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilita` di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalita` da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottato di concerto con il Ministro della solidarieta` sociale.
3. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere regionale iscritta nel registro regionale, ma associata o appartenente ad una organizzazione di volontariato iscritta nel registro nazionale, che ricopra, secondo lo statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello regionale, e` riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilita` di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non
retribuito, secondo modalita` da stabilire con apposito decreto.».

 

ARTICOLO 12
1. All’articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.»;
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell’alinea la parola «disciplinano» e` sostituita dalle seguenti «, previa intesa con le articolazioni regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), si prevede che le regioni disciplinino:»;
2) la lettera b) e` sostituita dalla seguente:
«b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concertata degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano;»;
3) alla lettera f) le parole «di cui all’articolo» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 5-bis e».

 

ARTICOLO 13
1. All’articolo 11, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole «di cui all’articolo» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 5-bis e».

 

ARTICOLO 14
1. Dopo l’articolo 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e` inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Messaggi di utilita` sociale).1. Ai sensi dell’articolo 3 della
legge 7 giugno 2, n. 15, la Presidenzadel Consiglio dei ministri trasmette alla societa`concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilita` sociale ricevuti dall’Osservatorio nazionale per il volontariato».

 

ARTICOLO 15
1. L’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e` sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Osservatorio nazionale per il volontariato). – 1. Con decreto del Ministro
della solidarieta` sociale e` istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L’Osservatorio e` composto da venticinque membri. Essi sono:
a) il Ministro della solidarieta` sociale o un suo delegato che lo presiede;
b) dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale;
c) dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri regionali;
d) tre esperti nominati dal Ministro competente;
e) un rappresentante dei centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 15,
comma 1.
3. Al fine di assicurare una rappresentanza ampia ed eterogenea al proprio interno i membri dell’Osservatorio sono cos#` individuati:
a) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale sono scelti dal
Ministro competente d’intesa con le associazioni iscritte al registro nazionale, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell’associazione, collocazione geografica e settore principale di attivita`;
b) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere regionale sono nominati dal Ministro competente sulla base della designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell’associazione, collocazione geografica e settore principale di attivita`;
c) il rappresentante dei centri di servizio per il volontariato e` eletto dai centri medesimi a maggioranza assoluta.
4. Sono invitati permanenti dell’Osservatorio tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante dei comitati di gestione di cui all’articolo 15-ter.
5. Per le sedute in cui lo si ritenga necessario e` invitato un rappresentante dell’ISTAT.
6. L’Osservatorio elegge il suo vicepresidente tra i componenti di cui alle lettere a)
e b) del comma 3 e dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per piu` di due mandati.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio adotta un apposito regolamento.
8. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero competente, ha in particolare i seguenti compiti:
a) assiste il Ministro competente nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;
c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all’estero;
d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attivita` delle organizzazioni, nonche´ progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
f) pubblica un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) promuove iniziative di informazione e comunicazione e altre iniziative finalizzate
alla circolazione delle notizie attinenti l’attivita` di volontariato;
h) stabilisce relazioni con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalita`, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attivita` di volontariato e di promozione sociale nella lotta all’esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l’Osservatorio svolge la sua attivita` in collaborazione con l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo di cui all’articolo 11 della legge 7 dicembre 2, n. 383;
i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipino i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;
l) esamina i messaggi di utilita` sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei
centri di servizio per il volontariato;
n) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica dell’applicazione della
presente legge nei livelli territoriali.
9. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e` autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro all’anno».

 

ARTICOLO 16
1. Dopo l’articolo 12, della legge 11 agosto 991, n. 266, e` inserito il seguente:
«Art. 12-bis. – (Fondo nazionale per il volontariato).
– 1. E` istituito, presso il Ministero della solidarieta` sociale, il Fondo nazionale
per il volontariato, finalizzato a sostenere i finanziamenti, le iniziative e i progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 8 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo e` autorizzata una spesa di 1 milioni di euro all’anno, utilizzando una percentuale dell’ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori.».

 

ARTICOLO 17
1. All’articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «, di protezione civile» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e di protezione civile».

 

ARTICOLO 18
1. All’articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «di cui
al comma 2 dell’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 12-bis» e le parole: «di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera i) dell’articolo 12».

 

ARTICOLO 19
1. All’articolo 15, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il comma 3, e` sostituito dal seguente:
«3. Le modalita` di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarieta` sociale».
2. Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 15 della citata legge n. 266 del 1991,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo e` emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 2
1. Dopo l’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. – (Costituzione dei centri di servizio per il volontariato). – 1. Ai fini della
costituzione dei centri di servizio per il volontariato di cui al comma 1 dell’articolo
15, i gruppi di organizzazioni di volontariato devono presentare istanza di costituzione all’ente locale competente per territorio, che la trasmette con parere motivato al comitato di gestione. La gestione dei centri di servizio per il volontariato e` affidata ad un’entita` giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria delle stesse.
2. In particolare, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere composto da almeno il 2 per cento delle associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale afferenti al territorio, provinciale o regionale, su cui il centro di servizi insiste; ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, nel caso si presentino nel gruppo proponente piu` organizzazioni afferenti ad una associazione regionale o nazionale la loro partecipazione viene conteggiata come se fossero un’unica organizzazione; anche nelle fasi successive all’istituzione la percentuale di partecipazione non puo` scendere al di sotto del 2 per cento;
b) deve proporre un progetto di gestione del centro di servizio per il volontariato di
ambito almeno provinciale, salvo che nelle province con un numero di abitanti superiori al milione; e` in ogni caso preclusa l’istituzione di centri di servizio per il volontariato che operino a livello sub-provinciale; nelle province con piu` di 1 milione di abitanti, nel caso vengano costituiti piu` centri di servizio per il volontariato, le rispettive competenze territoriali devono rimanere distinte;
c) decorsi tre anni dall’insediamento del centro servizi, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti aggiudicatario della gestione del centro di servizio per il volontariato deve risultare composto da almeno il 25 per cento delle associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale afferenti al territorio su cui il centro di servizio per il volontariato insiste.
3. I centri di servizio per il volontariato hanno la funzione di sostenere e qualificare
l’attivita` delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri, attraverso la erogazione 1 di servizi di:
a) formazione;
b) informazione e documentazione;
c) accompagnamento alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento di quelle gia` esistenti;
d) consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
e) sostegno organizzativo alla progettazione, all’avvio e alla realizzazione di specifiche attivita` e progetti di organizzazione di volontariato;
f) promozione e facilitazione delle forme di autorappresentanza del volontariato;
g) promozione di una partecipazione civica solidale nella popolazione del territorio
di riferimento finalizzata alla costituzione di organizzazioni di volontariato o all’inserimento al loro interno;
h) promozione di crescenti livelli di partecipazione solidale delle nuove generazioni.
4. Alla realizzazione di progetti delle organizzazioni di volontariato e` destinata una
quota compresa fra un terzo e la meta` delle risorse economiche annualmente a disposizione dei centri di servizio per il volontariato. Tale voce non comprende i costi di struttura e di personale per il centro di servizio per il volontariato per l’impostazione dei progetti, la selezione delle domande e la supervisione delle attivita` realizzate con le risorse messe a disposizione.
5. I centri di servizio per il volontariato redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al comitato di gestione competente per territorio e all’Osservatorio.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarieta` sociale, e` costituito un fondo di perequazione a vantaggio delle regioni in cui i centri di servizio per il volontariato godono di finanziamenti minori. I criteri e le modalita` di accesso al fondo di perequazione
sono definite dal medesimo decreto, sentiti i soggetti interessati.
Art. 15-ter. – (Comitati di gestione). – 1. Presso ogni regione e` istituito un fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono iscritti gli importi versati dagli enti conferenti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Tali importi e i relativi interessi maturati costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Le risorse del Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991 sono disponibili per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato e, nella misura restante, per le spese di attivita` di funzionamento del comitato di gestione, di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Ogni fondo speciale e` amministrato da un comitato di gestione composto da:
a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato – iscritte nei registri regionali – democraticamente eletti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) sette membri nominati dagli enti conferenti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) un membro nominato dall’Associazione fra le Casse di risparmio italiane (ACRI);
e) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro cos#` sostituito. Il comitato puo` deliberare quando sia stata nominata la meta` piu` uno dei componenti.
4. Il comitato di gestione:
a) istituisce con provvedimento motivato centri di servizio per il volontariato
nella regione, sulla base dei criteri adeguatamente pubblicizzati;
b) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio per il volontariato, denominato
«elenco regionale dei centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266», e ne pubblicizza l’esistenza; iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio per il volontariato;
d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio per il volontariato istituiti presso la
regione, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, sulla base dell’approvazione con provvedimento motivato dei programmi annuali di attivita` presentanti dai centri di servizio per il volontariato medesimi al comitato di gestione. Il Comitato di gestione ha la facolta` di offrire indirizzi e suggerimenti, non vincolanti, in merito ai contenuti dei programmi annuali.
5. Le modalita` di attuazione delle norme di cui agli articoli 15 e 15-bis e delle norme di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente».
2. Il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 15-ter della legge 11 agosto 1991, n. 266, introdotto dal comma 1 del presente articolo e` adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 21
1. L’articolo 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e` sostituito dal seguente:
«Art. 17. – (Sanzioni). – 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell’ambito delle rispettive prerogative e competenze, determinano ed applicano sanzioni alle organizzazioni di volontariato che non ottemperano agli obblighi di cui alla presente legge, nella forma di limitazioni o preclusioni all’accesso a finanziamenti, convenzioni ed agevolazioni pubbliche. Le sanzioni devono risultare congrue rispetto alla gravita` dei comportamenti delle organizzazioni di volontariato.
2. Le sanzioni comportano in ogni caso la sospensione dal registro regionale o nazionale e, nei casi piu` gravi, la cancellazione dai suddetti registri.»