La sentenza
L’Università Telematica Pegaso agisce dinanzi al Tar Abruzzo per l’annullamento dell’avviso pubblico bandito dalla Fondazione Universitaria “G. D’Annunzio” per la selezione di un partecipante istituzionale della Fondazione medesima a cui demandare la nomina di una rappresentanza maggioritaria nel consiglio di amministrazione dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, costituita in adempimento di una apposita convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” e l’omonima Fondazione.
In forza del bando oggetto di impugnativa, l’attribuzione e il mantenimento della qualifica di partecipante istituzionale, nonché dell’annessa facoltà di scelta della maggioranza in seno al CdA dell’Ateneo telematico, risulta subordinata al versamento di contributi in denaro necessari alla Fondazione per la realizzazione dei suoi scopi.
Ad avviso della ricorrente, non ammessa alla competizione in virtù di una clausola del bando volta all’esclusione di soggetti connotati da una situazione di concorrenza con l’Università Telematica “Leonardo da Vinci”, l’attribuzione ad un soggetto privato del potere di maggioranza nella governance di un ateneo comprometterebbe non solo la natura giuridica di questo (che muterebbe di fatto il suo assetto proprietario pubblicistico) ma anche la soddisfazione del pubblico interesse facente capo all’ente pubblico di riferimento.
Il Giudice amministrativo, esaminato il rapporto intercorrente tra l’Università fondatrice e la sua Fondazione, accoglie la posizione espressa nel ricorso.
Il commento
L’istituzione dell’ente resistente in giudizio trova il suo fondamento normativo nell’art. 59 della Legge n. 388/2000, che accorda alle università italiane la possibilità di costituire fondazioni di diritto privato, aperte anche alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, alle quali affidare, «nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università », lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.
Da tale disposizione il Collegio giudicante trae un triplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, il Tar Abruzzo definisce la natura della fondazione resistente, qualificandola in termini di “fondazione di partecipazione” in ragione della compresenza dell’elemento patrimoniale, proprio delle fondazioni tradizionalmente intese, con l’elemento personalistico della partecipazione, propria invece delle realtà associative.
A seguire, il Tar Abruzzo precisa inoltre la funzione connaturata all’istituzione di tali enti atipici, ravvisando questa nell’esigenza di agevolare il coinvolgimento di energie e capitali privati nel perseguimento di finalità pubbliche, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Tanto chiarito, il Giudice amministrativo si sofferma dunque sulle implicazioni derivanti dal criterio di strumentalità espressamente richiamato nell’ambito della disposizione di riferimento.
La circostanza per cui, a norma del dettato normativo, l’attività svolta dall’ente di partecipazione non possa che porsi come esclusivamente strumentale al conseguimento delle finalità proprie dell’ente pubblico fondatore, si atteggia invero a elemento portante della decisione in commento. A giudizio del Tar, infatti, la necessità di assicurare il rispetto del canone delle strumentalità si manifesta non solo nell’esercizio da parte dell’ente pubblico di funzioni di indirizzo e controllo sull’attività svolta dall’ente privato, ma anche nell’inevitabile applicazione del medesimo criterio anche con riguardo alle persone giuridiche “figlie” del soggetto privato partecipato: quale, nel caso di specie, l’ateneo telematico.
Il fulcro della decisione assunta si annida pertanto in quest’ultimo passaggio, contrastando la vendita della governance dell’università telematica ad un singolo partecipante istituzionale con il vincolo di perseguimento del pubblico interesse chiaramente gravante sulla fondazione promotrice del bando.
Volendo invece trarre una conclusione di più ampio respiro, la vicenda considerata mostra come, in tema di fondazioni universitarie di partecipazione, il criterio della strumentalità , combinato con la riserva all’ateneo fondatore delle funzioni istituzionali proprie dell’ente, operi sostanzialmente a presidio dell’art. 33 Cost., preservando al meglio la libertà di insegnamento.
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