Sussidiarietà  orizzontale e aiuti alle imprese

Per l'accesso delle imprese private ai finanziamenti pubblici non è invocabile il principio di sussidiarietà  orizzontale.

In queste pagine si intende mettere a fuoco, sinteticamente, l’iter seguito dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 25 agosto 23, n. 144, rinviando per un ampio e completo commento del parere alla nota di G. RAZZANO, Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà  orizzontale e le imprese, presente in allegato e pubblicato su Giurisprudenza italiana, 24, 718-722.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 4 del 23 agosto 1988, il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni ed internazionali – direzione generale della finanza locale ha chiesto parere al Consiglio di Stato in relazione allo schema di regolamento relativo all’utilizzo del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori per l’adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e di sviluppo (istituito ai sensi dell’articolo 25, commi 7, 8 e 9, legge 448 del 28 dicembre 21 – finanziaria 22). Per l’erogazione delle risorse del Fondo, detto schema di regolamento prevedeva: a) l’individuazione preventiva della tipologia di settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo (da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’interno); b) la determinazione delle modalità  di accesso al fondo, con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città  autonomie locali.
Il Consiglio di Stato ha dato parere negativo all’ulteriore corso del provvedimento normativo analizzando le seguenti questioni:
a) la partecipazione diretta di imprese private alla selezione per le erogazioni previste dal fondo;
b) la prevalenza dello sviluppo economico e sociale e sul conseguente non significativo rilievo della finalità  ambientale nella ripartizione delle risorse del Fondo;
c) la concentrazione di ogni competenza nel Ministero dell’interno anche nella fase della valutazione delle domande.
Con riferimento al principio di sussidiarietà  orizzontale, preme in particolare concentrare la nostra attenzione sulla prima ragione ostativa all’ulteriore corso dell’atto, cioè “la partecipazione diretta di imprese private alla selezione per le erogazioni previste dal fondo”.
L’accesso diretto al fondo da parte delle imprese private era supportato per l’Amministrazione riferente:
a) dall’assenza all’articolo 25, commi 7, 8 e 9, legge 448 del 28 dicembre 21 “di limitazioni a particolari soggetti per l’erogazione del fondo”, diversamente da quanto avviene nel medesimo articolo al comma 1 per il fondo di riqualificazione urbana;
b) dal principio di sussidiarietà  orizzontale ex articolo 118, comma 4, Costituzione, laddove “la salvaguardia dell’interesse generale ed il carattere pubblico dell’intervento, attivati dai soggetti privati, sarebbe garantita dall’attestazione dell’ente locale sulla rispondenza dei progetti presentati dalle imprese all’interesse dell’ente stesso”.

Sussidiarietà  ed imprese

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il principio di sussidiarietà  orizzontale non può essere utilizzato per la fattispecie di aiuti alle imprese; l’articolo 118, comma 4, Costituzione, infatti, costituzionalizza il precetto sostanziale presente agli articoli 4, comma 3, legge 59 del 15 marzo 1997 e 3, comma 5, decreto legislativo 267 del 18 agosto 2, e prevede dunque una riserva originaria di materie a soggetti, cittadini e loro formazioni sociali (famiglie, associazioni, comunità ) che sono esponenti della ‘cittadinanza societaria’, intendendosi per tale “l’aspetto relazionale che ai soggetti è conferito per il solo fatto di porsi nel contesto sociale e di operarvi al di fuori di regole preconfezionate da autorità  munite di pubblici poteri”.

Gli interessi coinvolti

Esistono dunque interessi che fuoriescono dal modello di cittadinanza partecipativa, che appartengono ai soggetti utenti ed agenti, che si affiancano, coesistono con gli interessi assunti dagli enti locali, ma che con gli stessi non si “confondono”. Dunque gli enti territoriali sono chiamati, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, Costituzione, “a favorire tali forme di attività , in contesti di interesse generale non gestiti dalla mano pubblica”.
Si tratta – afferma il Consiglio di Stato – “di una rideterminazione delle metodiche della democrazia non solo con riferimento ai poteri dei singoli nell’ordinamento generale, ma anche con riguardo alle forme di estrinsecazione della personalità  sociale, laddove sono le singole comunità  di base a regolare al proprio interno scelte di interesse generale”; tali comunità  interpretano e gestiscono i bisogni della collettività  di riferimento.
In questo scenario, dunque, il fenomeno della sussidiarietà  orizzontale si riferisce al cittadino, singolo o associato, e non alle imprese.
Il Consiglio di Stato, però non esclude che il finanziamento pubblico, erogato in ambiti territoriali determinati, possa essere applicato “anche a fenomeni tipici della sussidiarietà  orizzontale” sussistendone tutte le condizioni, che vengono individuate:
• nella sussistenza di una attività  a cura ed iniziativa di cittadini, famiglie, associazioni comunità  che si rilevi adeguata e di interesse generale;
• nella tipicità  della suddetta attività ;
• nella riferibilità  esclusiva della stessa a soggetti determinati;
• nel giudizio da parte dell’ente pubblico della necessità  che il servizio o l’attività  possano continuare per beneficio della comunità  di riferimento,
• nell’erogazione dell’ausilio quale forma di concorso per l’implicita utilizzazione dei benefici dall’intera collettività , anche politica, di riferimento.
Tali condizioni non sono state riscontrate nel caso in specie.