Un passo concreto verso la democrazia della prossimità 

La partecipazione: quando la PA dà  ascolto ai cittadini

La legge, approvata dall’assemblea legislativa della regione Emilia Romagna il 4 febbraio scorso, pone l’accento sulla concreta partecipazione dei cittadini alle politiche regionali compiendo un passo decisivo verso la reale attuazione della sussidiarietà orizzontale.

La legge si compone di 18 articoli e di cinque titoli (titolo I: Principi e finalità; titolo II: Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi, titolo III: Sostegno regionale, modalità e criteri di ammissione; titolo IV: Esiti ed effetti dei processi partecipativi; titolo V: Disposizioni finanziarie e finali).

Già in un documento, (di cui ci siamo occupati noi di Labsus), curato dalla stessa regione, si era posto in evidenza il tema della partecipazione e della necessità di coinvolgere i cittadini fornendo loro gli strumenti più idonei. Ora la partecipazione è legge.

Lo spirito della sussidiarietà nella legge

“La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia”. Così si legge nell’articolo 1.

Con tale legge si pone l’accento sulla necessità di attuare il principio costituzionale contenuto nell’articolo 118 (ultimo comma), puntando ad una società più coesa in cui ognuno possa dare il proprio contributo alla comunità locale e regionale. Scelte condivise, partecipazione e collaborazione gli imperativi dominanti. Non è più tempo di contrapposizione tra amministrazione e cittadini, ma è tempo di cooperazione, è il modello sussidiario che può offrire la soluzione più adeguata alle problematiche relative alla comunità di appartenenza. Sono i cittadini che, vivendo la quotidianità, sono vicini ai problemi reali e possono essere portatori di soluzioni efficaci. Prestare ascolto alla voce cittadina e agli altri attori sociali è la mossa vincente verso l’attuazione della democrazia "sostanziale".

L’articolo 3 della legge individua, altresì, i soggetti titolari del diritto di partecipazione, e sono “tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente”. Anche nel caso in cui la regione debba esprimere pareri, non tecnici, in relazione ad opere pubbliche nazionali.

Inoltre all’articolo 8 si fa riferimento ad un “tecnico di garanzia in materia di partecipazione”, una sorta di “facilitatore” del processo partecipativo. E’ in realtà un dirigente dell’Assemblea legislativa che svolge una serie di compiti fondamentali a garanzia del processo partecipativo.

Si occupa di “fornire i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale; esamina le proposte di progetto, offre un supporto di consulenza metodologica all’elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi; svolge anche un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico; elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi; realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa; propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini; valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale”.

Gli obiettivi della legge regionale

Nell’articolo 2 della legge 3 del 21 vengono elencati i Principi basilari da attuare e sono:

– incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee elettive e delle Giunte, a livello regionale e locale, nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza;
– creare maggiore coesione sociale, governando la conflittualità, facilitando l’individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali: amministrazioni pubbliche, istituti pubblici, associazioni di rappresentanza economica e culturale, imprese, famiglie e cittadini;

– operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili soltanto con il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;
– favorire la produzione di nuove risorse materiali e la distribuzione in modo più condiviso di quelle esistenti, attraverso la convergenza d’azione degli attori territoriali;

– ridurre i tempi e i costi amministrativi dei procedimenti decisionali, attivando modalità operative condivise per ridurre possibili ostacoli e ritardi;
– valorizzare le competenze diffuse nella società, promuovere la parità di genere, l’inclusione dei soggetti deboli e gli interessi sottorappresentati e in generale un maggior impegno diffuso verso le scelte riguardanti la propria comunità locale e regionale;

– attuare il principio costituzionale (articolo 118) della sussidiarietà che afferma l’importanza dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell’ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
– favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l’ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l’istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture;

– favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i cittadini, singoli e associati;
– garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;

– sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze, ausilio alla scelta e all’impianto delle forme partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non vincolanti, ma suggeriti dall’esperienza;
– favorire, oltre la mera comunicazione istituzionale, l’evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva;

– riconoscere una premialità agli enti locali che approvano progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di verificarne l’accettabilità sociale, la qualità progettuale e la gestione della sicurezza condivisa;
– valorizzare le esperienze già attivate in regione per la proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare quale principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.

I concetti chiave della legge sono rappresentati dall’idea di creare un’amministrazione più flessibile e trasparente, "una torre di cristallo", in grado di essere maggiormente recettiva delle questioni riguardanti il proprio ambito d’azione in collaborazione con i cittadini, stimati non più come semplici soggetti amministrati, ma come soggetti responsabili e solidali impegnati nella cura dei beni comuni, materiali o immateriali.

Non a caso la legge prevede anche una sessione annuale dell’Assemblea legislativa dedicata proprio al tema della partecipazione, la sessione è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale con l’analisi dello stato di salute della partecipazione a livello regionale.



ALLEGATI (1):