La Corte dice no alle ronde in situazioni di "disagio sociale"

La Corte dichiara la parziale illegittimità  delle norme sulle ronde

Il decreto ministeriale (attuativo della legge 94 del 15 luglio 29) aveva riconosciuto ai cittadini la possibilità di dare il via ad associazioni di osservatori volontari, senza scopo di lucro e non politicizzate, che, iscritte in appositi registri, avrebbero avuto il compito di segnalare alla polizia locale possibili situazioni rischiose "per la sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale". La Consulta ha però bocciato la parte riguardante l’impiego di ronde in situazioni di "disagio sociale" perché attinente ad una materia di competenza delle Regioni.

Si alla "sicurezza urbana"

L’incostituzionalità delle norme sulle "ronde" non riguarderebbe dunque, la parte relativa alla "sicurezza urbana"; si legge, infatti, nella sentenza, redatta dal giudice costituzionale Giuseppe Frigo: "Il dettato della norma impugnata non è in contrasto con la previsione costituzionale", poiché la norma é "coerente" con un concetto "evocativo della sola attività di prevenzione e repressione dei reati". A ciò è da aggiungersi che – continua la Corte – "le associazioni di volontari svolgono una attività di mera osservazione e segnalazione e che qualsiasi privato cittadino può denunciare i reati, perseguibili d’ufficio, di cui venga a conoscenza" e che tra i compiti istituzionali della Polizia di Stato vi sia l’esercizio delle funzioni “al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, ‘sollecitandone la collaborazione’".

Non si mette in discussione il "monopolio della forza", è chiaro che sono le istituzioni, la polizia di Stato a dover garantire l’ordine pubblico. In virtù dello "spirito sussidiario" dell’articolo 118 della Costituzione, l’attivismo cittadino, in questo caso, va interpretato come volto alla tutela del bene comune rappresentato dalla sicurezza e in nessun modo dall’ordine pubblico (si veda, a tal proposito, l’editoriale di Gregorio Arena).

No "al disagio sociale"

Sul versante "sicurezza urbana", dunque, sono stati respinti i ricorsi di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna ma non può dirsi lo stesso per quel che concerne il "disagio sociale". Difatti, come detto, la Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 4 dell’art. 3 della legge 94 del 29 per contrasto con l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Si tratterebbe – secondo la Corte – di un ambito di intervento troppo vasto e poco chiaro. Qualsiasi situazione critica, dall’emarginazione o alle difficoltà dell’individuo di inserirsi nel tessuto sociale (per motivi legati alle condizioni economiche, familiari etc.) potrebbe rientrare nelle segnalazioni delle associazioni di osservatori volontari violando la competenza legislativa delle Regioni. Si tratta infatti di questioni attinenti la politica sociale.

Tra le ragioni della bocciatura spiccano questioni di non poco conto. Il fatto di preferire associazioni composte da soggetti in congedo dalla polizia o da altri corpi dello Stato, assieme al principio secondo cui il sindaco può avvalersi di questi "corpi volontari" previa intesa con il prefetto, nonché la condizione secondo la quale le segnalazioni vengano fatte esclusivamente alla polizia locale o di Stato, sarebbero tutte condizioni maggiormente rispondenti al concetto di "sicurezza urbana" (nel senso di "prevenzione e repressione dei reati") e non applicabili anche a situazioni di disagio sociale. In tal caso sarebbe più idoneo che le segnalazioni fossero indirizzate ad istituti ad hoc, organi preposti ai servizi sociali e non unicamente alla polizia.

Il sindaco di Varese bolla come "barzelletta" il distinguo operato dalla Consulta e riporta l’esempio dei City Angels e di associazioni simili alle quali non è possibile impedire di intervenire in situazioni critiche, di disagio sociale. Intanto, il titolare del Viminale, Roberto Maroni, si dice soddisfatto, anche se, non nasconde perplessità sulla parte bocciata dalla Corte e dichiara: "è assolutamente ininfluente ed è comunque una follia: non vedo perché se uno vede qualcuno che sta male non possa segnalarlo alle forze dell’ordine o al 118".