Discussione sulla legge 69 del 2008 della Regione Toscana

La legge sulla partecipazione per equilibrare tra loro istituti di democrazia rappresentativa e partecipativa

Citando le parole di Antonio Floridia, dirigente dell’ufficio politiche per la partecipazione della Regione Toscana, che ha aperto con il suo intervento l’evento in esame, “le giornate di Montaione vogliono essere un appuntamento annuale in cui si faccia il punto su tutte le novità che si registrano intorno e sulla democrazia e partecipazione”, dal momento che “la democrazia non è un modello statico ma qualcosa che si costruisce, si elabora, si sperimenta; qualcosa che va difeso ma anche rinnovato”. Chiarito qual è il “filo rosso” che ha mosso le fila dell’intero incontro (dalla durata di due giorni), sposteremo la nostra attenzione su uno dei momenti cardine dell’evento, che ha occupato gran parte della prima giornata: lo spazio aperto di valutazione partecipata, volto a promuovere una riflessione collettiva sui primi due anni di applicazione della legge 69 del 28 della Regione Toscana, meglio nota come legge sulla partecipazione.

Cosa prevede la legge

L’idea di una legge regionale sulla partecipazione nasce in seguito alla crisi di legittimazione delle istituzioni della democrazia rappresentativa e con la volontà di trovare un nuovo equilibrio tra questa e gli istituti della democrazia partecipativa, che si esplica in tutte quelle forme attraverso cui i cittadini possono concorrere al governo della cosa pubblica.

In particolare, la legge poggia su due pilastri principali: in primo luogo, viene istituito il dibattito pubblico regionale, per aprire un confronto pubblico su grandi interventi, opere pubbliche e questioni di rilevante impatto ambientale, organizzato e condotto sotto l’autorità di un organo terzo; in secondo luogo, è prevista la possibilità per un ente locale o un gruppo di cittadini, associazioni, imprese, istituzioni scolastiche, di presentare un progetto di processo partecipativo, intorno ad un oggetto definito e circoscritto, rispettando una serie di prerequisiti, mentre all’Autorità regionale per la partecipazione spetta il compito di operare una valutazione e ammissione dei progetti presentati.

Come ricorda Iolanda Romano, membro del team Avventura Urbana, la durata della legge è limitata nel tempo, essendo prevista una sua scadenza per il 212, e “si estinguerà automaticamente, a meno che non siano apertamente riconosciuti la sua efficacia e gli interventi correttivi necessari a migliorarla”. Le due sessioni di cui si componeva lo spazio aperto di valutazione partecipata si sono poste così lo scopo di indagare quali sono i punti di forza e le criticità della legge, alla ricerca dei possibili correttivi, finalizzati ad apportare i dovuti miglioramenti.

Punti di forza e criticità della legge

Alle due sessioni hanno preso parte soggetti appartenenti a diverse categorie (enti pubblici, cittadini, associazioni, comitati, esperti e professionisti che hanno offerto le loro consulenze). In linea di massima, sono stati espressi giudizi positivi sulla legge, a cui va dato il merito di incentivare ad un governo partecipato tra amministrazione e cittadini, introducendo un’innovazione nelle procedure e nelle funzionalità della pubblica amministrazione e rimettendo il cittadino al centro delle politiche pubbliche. Insomma, una via funzionale al progressivo rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale.

Ma la stessa legge presenta anche alcuni punti di criticità, tra cui, in primis, la complessità delle procedure richieste per l’accesso ai finanziamenti nonché l’incapacità della legge di chiedere conto dei risultati dei processi, sia in termini di ricadute reali, sia rispetto ad indicatori di risultato per il monitoraggio e la valutazione degli esiti stessi. Si lamenta, inoltre, una scarsa pubblicità della legge, conosciuta solo da pochi addetti ai lavori, nonché la diffusa riluttanza da parte della Pa a portare avanti percorsi partecipativi promossi dal basso. Infine, l’esperienza mostra come i temi affrontati dai progetti non abbiano quasi mai toccato questioni sensibili e potenzialmente conflittuali ma solo temi perlopiù marginali.

Proposte di modifica

Allora, tra le possibili modifiche che potrebbero essere apportate alla legge, emergono in particolare tre proposte: la prima è quella che chiede che sia data una maggiore visibilità ai risultati dei processi, inserendo la tracciabilità del percorso dalla partecipazione alla realizzazione del progetto; la seconda fa leva sulla necessità di rafforzare la macchina amministrativa nella sua capacità di gestione dei processi; la terza, infine, rimarca l’opportunità di creare una connessione della legge con altre normative di settore (come quella sul governo del territorio e sulle valutazioni ambientale e strategica) che già prevedono l’attuazione di processi partecipativi. Tra le altre proposte, di natura più tecnica, emerge invece quella volta a ridefinire la composizione e alcune funzioni dell’Autorità regionale per la partecipazione.

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