La tutela diffusa dell'ambiente

La sentenza è degna di nota perché finisce per fare entrare dalla finestra dell ' 'effetto indiretto ' ciò che non era possibile far entrare dalla porta dell ' efficacia diretta, e cioè un ampliamento della legittimazione per le associazioni ambientali

La sentenza  

La pronuncia della Corte di giustizia è stata emessa a seguito di un ricorso giurisdizionale promosso da un’associazione per la tutela dell’ambiente, Lesoochranà¡rske zoskupenie VLK.
L’associazione aveva richiesto al Ministero dell’ambiente slovacco di essere riconosciuta ‘parte’ in una serie di procedimenti amministrativi promossi, tra gli altri, da varie associazioni di cacciatori per la concessione di deroghe al regime di tutela previsto dalla Direttiva Habitat per alcune specie quali l’orso bruno. Il Ministero aveva respinto la richiesta dell’associazione, con la conseguenza che, in base al diritto slovacco, essa non poteva ricorrere avverso il provvedimento che concedeva le summenzionate deroghe. L’associazione aveva tuttavia proposto ricorso avverso il provvedimento, adducendo la violazione del diritto di partecipare al procedimento amministrativo, discendente dall’articolo 9 n. 3 della Convenzione di Aarhus, e sostenendo che a tale articolo dovesse riconoscersi efficacia diretta.
Tale articolo prevede l’obbligo per le parti contraenti di provvedere affinché i membri del pubblico abbiano accesso a procedure giurisdizionali od amministrative per contestare la legittimità  di atti che violino il diritto ambientale. A differenza dell’articolo 9 n. 2 della Convenzione, che e’ stato trasposto, inter alia, con la Direttiva 23/35/CE solo per quanto riguarda le norme di partecipazione ai procedimenti sulla valutazione di impatto ambientale, e che era al centro della sentenza Trianel, l’articolo 9 n. 3 della Convenzione ha una portata più generale, ma manca di una disciplina di recepimento a livello europeo. La Commissione ha infatti presentato una proposta di Direttiva sull’accesso alla giustizia in materia ambientale al fine di dare effetto all’articolo 9 n. 3 della Convenzione nell’ordinamento europeo, ma la direttiva non è stata ancora adottata.
La Corte di giustizia, nel decidere che l’articolo 9 n. 3 non può essere invocato direttamente dai singoli di fronte ai giudici nazionali, ha disatteso le speranze dell’associazione ricorrente. La Corte ha motivato la sua decisione nel presupposto che la norma in questione non contiene alcun obbligo chiaro e preciso idoneo a regolare direttamente la situazione giuridica dei cittadini, dato che la disposizione è subordinata, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore, che stabilisca i criteri per l’identificazione di coloro che sono legittimati ad esercitare i diritti contenuti nello stesso articolo 9 n. 3.
A questa prima statuizione ne segue tuttavia una seconda forse ancora più significativa, perché, se all’articolo 9 n. 3 viene negata un’efficacia diretta, ad esso viene conferito un potente ‘effetto indiretto’. La Corte ha infatti rilevato che questa disposizione, benché redatta in termini generali, ha il chiaro scopo di assicurare una tutela effettiva dell’ambiente e, sebbene abbia richiamato il principio dell’autonomia processuale nazionale, ha precisato che questo principio deve, in ogni caso, tenere conto della necessità  di assicurare una tutela effettiva ai diritti di fonte europea. Ciò implica, secondo la Corte, che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in materia ambientale, i giudici nazionali hanno il dovere di interpretare, nei limiti del possibile, la norme processuali nazionali in conformità    agli scopi previsti dall’articolo 9 n. 3 della Convenzione. La Corte di giustizia, tuttavia, non ha solo reiterato il noto obbligo di interpretazione conforme ma ha, in qualche modo, anche ‘direzionato’ il risultato dell’esercizio interpretativo, nello statuire che l’interpretazione delle norme processuali deve essere tale da permettere ad un’organizzazione che opera per la tutela dell’ambiente di contestare in giudizio la conformità  di un provvedimento con il diritto ambientale europeo. Il risultato che non poteva essere ottenuto con l’efficacia diretta (cioè la possibilità  per il giudice nazionale di disapplicare le norme processuali ritenute in violazione dell’articolo 9 n. 3 e riconoscere la legittimazione processuale delle associazioni ambientali direttamente sulla base dell’articolo 9 n. 3) viene dunque imposto dalla Corte ai giudici nazionali tramite un obbligo interpretativo.

 

Il commento

Questa decisione della Corte di giustizia deve essere letta in stretto collegamento con un’altra sentenza emessa recentemente e commentata in questa sede. Entrambe queste sentenze rafforzano in modo significativo la possibilità  di accesso alla giustizia per le organizzazioni che operano a tutela dell’ambiente.
Esse possono senza dubbio essere inserite in un filone giurisprudenziale che ha visto come prima tappa la sentenza Djurgà¥rden, in cui la Corte ha sostenuto che l’imposizione per un ente di avere un determinato numero di soci per acquistare la qualità  di ‘pubblico interessato’ era da considerarsi in violazione della Direttiva concernente la procedura di valutazione di impatto ambientale.La sentenza Trianel ha poi statuito che l’accesso alla giustizia non deve essere eccessivamente restrittivo per le associazioni aventi diritto di partecipazione alle procedure di impatto ambientale. Laddove infine le associazioni che operano a tutela dell’ambiente lamentino la violazione che norme diverse da quelle soggette ai requisiti di partecipazione previsti dalla Direttiva concernente la procedura di valutazione di impatto ambientale, i giudici nazionali dovranno tenere in considerazione l’articolo 9 n. 3 della Convenzione di Aarhus e la sentenza in esame.
Con questa sentenza infatti la Corte affida ai giudici nazionali il compito di interpretare le norme processuali nazionali sulla legittimazione in modo da assicurare il rispetto della convenzione di Aarhus. Questo passaggio della sentenza è degno di nota perché in sostanza finisce per fare entrare dalla finestra dell’ ‘effetto indiretto’ ciò che non era possibile far entrare dalla porta dell’efficacia diretta, e cioè un ampliamento della legittimazione per le associazioni ambientali che hanno l’obiettivo di prendersi cura di interessi collettivi. In tal modo, la Corte ha confermato non solo la portata dell’obbligo di interpretazione conforme, ma anche il ruolo dei giudici nazionali nella tutela dei diritti di fonte europea. Questi ultimi infatti hanno il compito di garantire una tutela effettiva di tali diritti anche disapplicando o, come queste sentenza suggerisce, più o meno arditamente, interpretando le norme processuali nazionali.
Come è stato già  sostenuto nel commento alla sentenza Trianel, cui si rimanda, anche per questa sentenza l’importanza risiede nel fatto che essa contribuisce a facilitare l’accesso alla giustizia per i cittadini che si prendono cura di interessi collettivi e comuni. In questo caso, il ruolo di ‘garante processuale’ della sussidiarietà  orizzontale è ricoperto dalle giurisdizioni nazionali cui spetta il potere/dovere di interpretare le proprie norme processuali nazionali in linea con l’obiettivo di garantire un ampio accesso alla giustizia.



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