La sicurezza in senso "allargato"

"la sicurezza comprende la tutela dell ' interesse generale all ' incolumità  delle persone"

La sentenza


La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale sull’articolo 35, primo comma del decreto legge n.112 del 25 Giugno 28, a seguito di un ricorso promosso dalla regione Emilia-Romagna. Oggetto della contestazione è la previsione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sicurezza, ex articolo 117, comma secondo, lettera h, della Costituzione cui farebbe capo l’articolo 35 del decreto legislativo in esame.

Nello specifico, l’articolo 35, lettera b, predispone la definizione di un sistema di verifiche di impianti, all’interno degli edifici di abitazioni ad uso privato e per le imprese, con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti stessi garantendo loro una effettiva sicurezza.

Nel richiamare la pronuncia della Corte la motivazione, addotta dalla Regione, si basa sul presupposto che l’articolo 35 sarebbe lesivo della sfera di competenza regionale in materie affidate alla competenza legislativa concorrente, nella fattispecie del “governo del territorio” e “tutela della salute” (articolo 117 della Costituzione comma terzo). In via subordinata alla mancata incidenza sulle materie concorrenti del governo del territorio e della tutela della salute, si contesta che la previsione della norma denunciata non si occupi di fissare standard tecnici di sicurezza, ma solo della disciplina delle attività di installazione e dei sistemi di verifica. Inoltre è consolidata nella giurisprudenza costituzionale l’interpretazione che limita la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza alla prevenzione dei reati, per cui non sarebbe possibile ricondurre la norma impugnata all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

La difesa erariale, a sua volta, sostiene che lo scopo della norma in esame è quello di garantire la sicurezza degli impianti predisponendo misure relative alla realizzazione, gestione e manutenzione, riconducendola alla previsione del dettato costituzionale dell’articolo 117, comma secondo, lettera h, che riserva alla esclusiva competenza legislativa dello Stato la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. Secondo la difesa, infatti, la materia di sicurezza comprende “tutti i casi in cui sia interessata l’incolumità delle persone sia come singoli sia nelle comunità in cui si esplica la loro vita di relazione”. Pertanto le misure predisposte dalla norma sugli impianti negli edifici sarebbero riconducibili alla garanzia dei “diritti civili e sociali”, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come specificato alla lettera m, comma secondo, dell’articolo 117 della Costituzione.

La Corte, nel motivare la sentenza, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale, sostiene che la disposizione impugnata, attenendo a profili di sicurezza delle costruzioni collegati ad aspetti di pubblica incolumità, è riconducibile alla materia della sicurezza, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, la quale non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale all’incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Commento

La sentenza in commento merita risalto in quanto pone la delicata questione della definizione del concetto di “sicurezza”, della sua reale portata sul piano dell’applicazione del diritto, che letto in funzione della sussidiarietà si apre a nuovi spunti di riflessione.

La giurisprudenza consolidata in materia di sicurezza (sentenze n.47 del 22, n.6, n.162 e n.428 del 24, n.95 e n.383 del 25, n.222 del 26) era riferibile agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera h, della Costituzione. Ma la Corte, richiamando i precedenti (sentenza n. 51 del 28 e sentenza n. 18 del 29) in materia di sicurezza aeroportuale aveva già rilevato come determinate attività rientrano nella competenza statale esclusiva perché riguardanti misure atte a garantire la sicurezza, nella fattispecie del caso, dei passeggeri. Il filone giurisprudenziale esaminato induce a ritenere che la Corte tende a garantire, escludendo la competenza legislativa concorrente delle regioni, il più possibile la tutela dell’incolumità del cittadino, ricomprendendo determinate materie nella previsione costituzionale della lettera h, quale materia di sicurezza.

Ne consegue che, mentre precedentemente la Corte si era limitata a considerare la sicurezza in chiave difensiva, in questa decisione conferma chiaramente l’orientamento volto a riconsiderare in senso più ampio lo stesso concetto.

Pur considerando che la sussidiarietà, in questa decisione, non viene richiamata come principio ispiratore ex articolo 118 della Costituzione, in realtà nel momento in cui i diritti del cittadino e della comunità cui appartiene vengono riconosciuti concretamente, predisponendo le misure volte alla reale tutela, il principio trova riconoscimento. Inoltre si rileva l’importanza di una decisione che, pur riguardando un ambito di applicazione circoscritto, ha una valenza di grande portata non solo per l’autorevolezza dell’organo da cui proviene ma per il contributo notevole che dà al concetto della sicurezza in relazione alla sussidiarietà, non solo nell’ottica della prevenzione dei reati. La sicurezza, in relazione alla sussidiarietà, viene interpretata nel senso che non solo i cittadini devono prendersi cura dei beni comuni, ma è il legislatore che può attivare gli strumenti per contribuire a tale tutela, scongiurando il pericolo di interpretare il rapporto tra sicurezza e sussidiarietà come fenomeno di partecipazione attiva di manifestazioni che tendono a ristabilire impropriamente l’ordine pubblico nelle città.

La logica conclusione, della decisione in commento, riguarda quindi la possibilità concreta e giuridicamente valida di vedere effettivamente riconosciuto il principio secondo il quale, le istituzioni possono contribuire, assieme ai cittadini alla “cura del bene comune”, in un ottica più sensibile al pieno riconoscimento dei diritti del cittadino.



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