Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1

ARTICOLO 2

Principi dell’ordinamento e dell’azione regionale

1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.

2. La Regione:

a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo;

b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini;

c) riconosce e sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali;

d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale;

e) opera per superare le disuguaglianze sociali;

f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;

g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche;

h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza;

i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;

j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale;

k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione;

l) promuove un sistema di istituzione e formazione che favorisca la crescita del personale nell’intero arco della vita.

3. La Regione persegue l’integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.

 

ARTICOLO 68

Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro

1. Il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro è organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale.

2. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento.

3. Il Consiglio ha potestà d’iniziativa legislativa nell’ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale.

4. Il Consiglio è articolato in sessioni specializzate per competenze.