Approvato (in prima lettura) dall ' Assemblea il 6 agosto 2004

ARTICOLO 2

Autonomia e partecipazione

1. La Regione opera nell’ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita la propria autonomia per realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l’associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

5. La Regione predispone indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.

ARTICOLO 3

Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell’associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all’attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l’associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

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ARTICOLO 62

Programmazione regionale

1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.

2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l’impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.

3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.

4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.

5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l’azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.

6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.

7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all’acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l’oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.