Norme in materia di edilizia sociale

L'housing sociale, una risposta all'emergenza abitativa

L’emergenza abitativa è all’ordine del giorno anche in Piemonte, in particolare nell’area metropolitana torinese e nella provincia cuneese. Già  nell’articolo 1 della l.r. 3/21 si riconosce il diritto all’abitazione, da assicurare ” mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali ” . Per questo si interviene per disciplinare il sistema dell’intervento pubblico nel settore dell’edilizia sociale, individuando le modalità  di assegnazione degli alloggi, riordinando gli enti operanti nel settore e definendo i criteri per la vendita delle case.



Le novità  riguardano i requisiti per l’accesso: per tutti, italiani e stranieri, occorreranno tre anni di residenza o di lavoro nel Comune che emette il bando di concorso. Proprio i bandi saranno emanati almeno ogni quattro anni. Gli alloggi di diverse metrature verranno assegnati adeguatamente al numero di componenti il nucleo famigliare e considerando la situazione economica ISEE del nucleo stesso. La legge regionale prevede anche la trasformazione delle ATC (ovvero Agenzie territoriali per la casa) in enti pubblici economici, presso i quali viene tra l’altro istituita una Commissione Utenza per tutelare maggiormente i diritti e gli interessi degli assegnatari degli alloggi. Particolare attenzione viene infine riservata alla vendita delle case, consentita solo per quelle vecchie di almeno 3 anni. La legge lancia poi il Mutuo sociale, ovvero una formula di vendita dell’appartamento con rate di riscatto del mutuo che non potranno superare il 25% del reddito della famiglia assegnataria.



Lasciando il Piemonte, si può affermare come in generale le politiche abitative del nostro Paese abbiano sempre e solo privilegiato gli incentivi alla proprietà  e come ancora oggi sembri mancare un vero Piano nazionale per la casa, che vada incontro alle esigenze delle fasce più deboli e delle giovani famiglie. Chissà  che l’housing sociale, già  affermato nel resto d’Europa e ora rilanciato da molte nostre Regioni, non possa dare una risposta efficace all’emergenza abitativa, contribuendo contemporaneamente all’inclusione sociale e, perché no, alla riqualificazione di aree urbane abbandonate.  







Ecco  gli articoli più importanti della legge:





Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità  ed oggetto
1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
2. La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso:
a) l'individuazione delle modalità  di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
b) l'ordinamento degli enti operanti in materia;
c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.
Capo II.
MODALITà€ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Articolo 3 – Requisiti per l'assegnazione
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:
a) essere residente o prestare attività  lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà , in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;
b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà  o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A1 ubicato nel territorio regionale;
c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà  o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a: 1) 4 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
2) 6 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
3) 8 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
4) 1 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà  o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità , salvo che il debito conseguente a morosità  sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 19 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.
3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.
Capo III. ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE
Articolo 28 – Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
1. Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermate nella medesima natura giuridica e continuano ad esercitare le funzioni loro già  attribuite, come integrate dai disposti della presente legge.
2. Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, su richiesta di ogni singola ATC, può autorizzarne con deliberazione la trasformazione in ente pubblico economico, disciplinandone, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, i conseguenti aspetti organizzativi e contabili. Data la natura pubblica degli enti trasformati, l'accesso continua ad avvenire tramite concorso. Per i dipendenti delle ATC in servizio alla data della trasformazione, ove con questa sia previsto un diverso contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), il passaggio deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia della mobilità  nel comparto pubblico senza limiti temporali, secondo un inquadramento contrattuale equivalente a quello posseduto al momento della trasformazione;
b) in caso di mobilità  verso aziende costituite in forma societaria da enti pubblici, il passaggio deve garantire un livello contrattuale almeno uguale o livello analogo in caso sia previsto un diverso CCNL a quello in cui il dipendente risulta inquadrato al momento della mobilità .
4. L'ATC di Novara, il cui ambito di competenza si estende anche al territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, provvede all'apertura ed alla gestione di uno sportello con sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, al fine di garantire ai propri assegnatari residenti in tale provincia servizi di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia sociale.
5. Le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
6. I comuni ed i loro consorzi, oltre alle ATC, sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale.
7. Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di edilizia sociale di loro proprietà .
Articolo 29 – Competenze delle ATC
1. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 28, comma 2, amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni.
2. Le ATC attuano inoltre interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:
a) l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti ed istituzioni;
b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;
c) la partecipazione a consorzi o società  miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati;
d) l'attuazione, al pari delle cooperative edilizie, dei loro consorzi e delle imprese private, degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.
3. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito di competenza di cui all'articolo 28, comma 2, espletano i compiti che possono essere loro affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati od altra ATC comunque denominata.
Capo IV. ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
Articolo 45 – Piano di vendita
1. La Giunta regionale formula, su proposta degli enti proprietari, un piano di vendita finalizzato a rendere alienabili gli alloggi di edilizia sociale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
2. Gli enti proprietari, d'intesa con gli enti gestori del patrimonio, predispongono le proposte di vendita al fine di favorire l'accesso alla proprietà  degli assegnatari aventi titolo che ne manifestano la propensione e di consentire lo sviluppo e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia sociale.
3. Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno trenta anni.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con il regolamento dell'alienazione degli alloggi di edilizia sociale da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità  di presentazione ed i contenuti delle proposte di vendita.
5. In fase di prima applicazione, le proposte di vendita da parte degli enti proprietari devono pervenire alla Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al comma 4.
6. Il piano di vendita è aggiornato annualmente, sulla base delle proposte pervenute alla Regione dagli enti proprietari entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 46 – Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
1. La Giunta regionale dà  mandato alle ATC di utilizzare fino al 2 per cento dei fondi trasferiti per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sociale con la formula del mutuo sociale o del riscatto. Tali alloggi verranno costruiti principalmente nei capoluoghi di provincia su terreni di proprietà  della regione, delle pubbliche amministrazioni o del demanio dello Stato, e saranno messi in vendita con la forma, per l'acquirente, del mutuo sociale a rate fisse senza interessi applicati alle rateizzazioni. La priorità  di vendita è assegnata a favore delle famiglie più deboli, che acquisteranno la proprietà  dell'immobile all'estinzione del mutuo sociale. La rata di riscatto del mutuo sociale non potrà  superare il 25 per cento del reddito del nucleo familiare assegnatario.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento prevede priorità  di assegnazione, reddito massimo per poter accedere a tale beneficio, soggetti beneficiari, modalità  di progettazione e costruzione.