Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale degli immigrati

ARTICOLO 1
Principi e finalità

1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalità di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l’affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.

2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare
all’attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:
a) dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo del 1 dicembre 1948;
b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954 n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
c) dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 199;
d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 2 novembre 1989);
e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 23 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai
capitoli A e B);
f) dalla Dichiarazione e dal Programma d’azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e
uomini);
g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2;
h) dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 2 marzo 23 n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
i) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio
24;
j) dalla Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

3. La presente legge garantisce le pari opportunità di accesso ai servizi, nonché il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere, al fine di rendere effettivo l’esercizio dei diritti.

4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati:
a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione;
b) valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed italiano;
c) garantire l’accoglienza e l’effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolti a donne e minori;
d) garantire pari opportunità di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all’istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all’abitazione;
e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all’estero;
f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità socio economica;
g) assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile;
h) garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati;
i) favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
j) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all’equilibrio di genere ed alle aree di provenienza;
k) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all’Unione europea, anche ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;
l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
m) favorire l’associazionismo diffuso tra le comunità migranti.

ARTICOLO 2
Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati.

2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

3. In conformità all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 286/1998, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell’Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

ARTICOLO 3
Funzioni della Regione

1. La Regione Liguria persegue la finalità di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l’esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle Province e ai Comuni ai sensi dell’articolo 4.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l’effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l’estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.

ARTICOLO 4
Funzioni delle Province e dei Comuni

1. Le Province e i Comuni promuovono ed attuano, nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell’identità culturale, all’integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Le Province e i Comuni favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria.

3. I Comuni svolgono in particolare, attraverso gli ambiti sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni:
a) predispongono ed attuano piani di ambito sociale;
b) programmano e realizzano progetti di integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire la ricerca di una soluzione abitativa per quelli regolarmente residenti in Liguria.

ARTICOLO 5
Piano regionale triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

1. Il Piano regionale triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine. Esso orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali. Il Piano regionale tiene conto delle indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all’articolo 25 della legge regionale 24 maggio 26 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

2. Il Piano regionale ha validità triennale e conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all’approvazione del successivo Piano.

3. Il progetto di Piano regionale è predisposto sulla base della proposta formulata dalla Consulta di cui all’articolo 7 e dei risultati forniti dalla Sezione dell’Osservatorio cui all’articolo 6. Su di esso viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 26 maggio 26 n. 13 (disciplina del
Consiglio delle Autonomie Locali).

4. All’attuazione del Piano regionale partecipano gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del servizio sanitario regionale, la rete regionale delle strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei Registri nazionali o regionali di riferimento, i soggetti privati che svolgono attività nel settore sociale iscritti nel Registro regionale di cui all’articolo 52 della l.r. 12/26 e gli organismi iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all’articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998.

5. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalità di cui alla presente legge: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed operanti nel campo di applicazione della presente legge.

6. Entro il 3 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

ARTICOLO 6
Sezione Immigrazione all’interno dell’Osservatorio delle Politiche Sociali

1. Nell’ambito dell’Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all’articolo 3 della l.r. 12/26 è istituita la Sezione Immigrazione, con il compito di monitorare ed analizzare l’attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.

2. La composizione e il funzionamento della Sezione Immigrazione sono disciplinati nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 12/26.

3. La Sezione Immigrazione, avvalendosi anche della rete informatizzata regionale che mette in collegamento le istituzioni aventi competenza in materia di immigrazione e di lavoro, raccoglie ed elabora dati ed informazioni di tipo statistico relativi alla presenza sul territorio regionale di cittadini stranieri immigrati, ai flussi migratori in entrata e uscita, alle situazioni di discriminazione, anche riferite alla prospettiva di genere, nonché ogni informazione utile ai fini dell’analisi dell’evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale e della valutazione dell’efficacia degli interventi attuati. Gli Enti locali forniscono alla Sezione Immigrazione tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze.

4. I dati raccolti dalla Sezione Immigrazione vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi con strumenti telematici.

ARTICOLO 7
Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

1. E’ istituita la Consulta Regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi dell’articolo 5;
b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione e formula proposte di intervento;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l’adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;
f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6 del d.lgs. 286/1998.

ARTICOLO 8
Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede presso il Dipartimento competente in materia di immigrazione, rimane i carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato dall’Assessore regionale competente in materia
di immigrazione;
c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle Comunità di immigrati, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale;
d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell’assistenza agli immigrati;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
g) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall’ANCI Liguria (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia);
i) un rappresentante delle Province designato dall’URPL (Unione delle Province liguri);
j) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall’UNCEM Liguria (Unione Nazionale Comunità Enti Montani);
k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche dell’accoglienza designato dall’Osservatorio regionale sul volontariato di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);
l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano nella cooperazione internazionale.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.

3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.

4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.

5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente.

6. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, dell’Agenzia Sanitaria Regionale, delle A.S.L., dell’Università, dell’Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello Stato presenti nei Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, il Difensore civico. Può altresì invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.

7. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa.).

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore competente in materia di immigrazione.

9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e vengono sostituiti.

ARTICOLO 9
Conferenza strategica sull’immigrazione

1. Al fine di definire le strategie generali delle politiche migratorie regionali ed attuare un coordinamento permanente dei migranti, la Regione convoca almeno ogni tre anni una Conferenza strategica sull’immigrazione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato, quale luogo aperto di confronto e scambio fra tutti i cittadini immigrati ed i cittadini italiani, anche emigrati, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni del Terzo Settore, le rappresentanze del mondo economico e sindacale.

2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano sia la Consulta regionale per l’Emigrazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l’emigrazione), sia la Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 7.

3. La Conferenza strategica sull’immigrazione affronta in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, temi specifici o argomenti di rilevante interesse per la definizione delle linee di programmazione, che possono essere proposti dalla Giunta regionale, dalla Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, dalla Sezione Immigrazione dell’Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all’articolo 6, dagli Enti locali, dalle organizzazioni del Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ARTICOLO 1
Recupero delle persone assoggettate a forme di schiavitù o violenza

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone italiane e straniere presenti sul territorio regionale, che siano assoggettate a forme di schiavitù o violenza, la Regione, anche su segnalazione del Garante di cui all’articolo 27, comma 4, pone in atto misure a favore di tali persone, mediante azioni coordinate con gli Enti locali, con le associazioni di volontariato, del Terzo Settore e della cooperazione internazionale.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni per l’inserimento lavorativo anche mediante tirocini professionalizzanti o altri interventi formativi previsti dall’ordinamento giuridico regionale.

3. La Regione, in accordo con le Autorità statali competenti, assicura la propria collaborazione per favorire il reinserimento sociale delle persone che abbiano contribuito alla individuazione degli autori dei reati di riduzione in schiavitù o che siano stati realizzati attraverso comportamenti violenti. La Regione assume, altresì, nei confronti delle Autorità statali competenti, azioni mirate ad assicurare condizioni di tutela e sicurezza alle persone di cui al presente comma, ivi compreso, laddove necessario, l’avvio degli atti d’asilo nel territorio dello Stato ai sensi della normativa
statale vigente.

ARTICOLO 11
Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali

1. Qualora si verifichino disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale, può disporre, informandone il Consiglio, un Piano straordinario di interventi, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Il Piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati e prevede misure di protezione temporanea in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del d.lgs. 286/1998.

ARTICOLO 12
Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine

1. La Regione, anche nell’ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene ed attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all’articolo 5.

ARTICOLO 13
Coordinamento degli interventi di settore

1. Gli interventi di cui al presente Capo sono attuati di regola in forma integrata nell’ambito del sistema dei servizi sociali.

2. La Regione, le Province e i Comuni promuovono, specie nell’ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, il coordinamento e l’integrazione degli interventi settoriali di cui al presente Capo, finalizzati all’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e al soddisfacimento di esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

3. La Regione promuove, specie nell’ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, interventi di integrazione sociale in particolare nei Comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri immigrati sensibilmente superiore alla percentuale media regionale, al fine di rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa e di realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato e integrati con le reti dei servizi.

ARTICOLO 14
Servizi territoriali

1. La Regione, anche ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 12/26, promuove, all’interno della rete dei servizi ed interventi sociali:
a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;
b) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
c) servizi di mediazione linguistico-culturale;
d) attività di assistenza e tutela legale e di segnalazione di forme di discriminazione;
e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori, anche facilitando l’apprendimento della lingua italiana;
f) snellimento delle pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e carta di soggiorno e di nulla-osta al ricongiungimento familiare e della cittadinanza italiana, sulla base di Protocolli operativi con le competenti autorità governative.

2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati anche a favore degli immigrati detenuti.

ARTICOLO 15
Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

1. La Regione promuove l’integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede contributi agli Enti locali nonché alle organizzazioni del Terzo Settore, ai soggetti privati e agli organismi iscritti nei Registri di cui all’articolo 5, comma 4, per la realizzazione
dei seguenti interventi:
a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
b) gestione di centri di aggregazione;
c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all’immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;
d) scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;
e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica;
f) interventi di mediazione socio-culturale, con appositi finanziamenti destinati agli enti pubblici;
g) iniziative per l’affermazione delle pari opportunità.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Regione e le Province sostengono corsi per la formazione e l’aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e delle associazioni ed enti operanti nel campo dell’immigrazione.

4. A meri fini di pubblicità, le Province istituiscono un elenco in cui sono iscritti tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al comma 3, conseguendo l’attestato finale.

ARTICOLO 16
Politiche abitative

1. In attuazione dell’articolo 4 del d.lgs. 286/1998, la Regione promuove politiche abitative a favore degli immigrati come parte integrante delle politiche di accoglienza, attraverso le seguenti forme di intervento:
a) centri di accoglienza, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs.
286/1998;
b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del d.lgs. 286/1998;
c) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani;
d) attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell’ambito della rete dei servizi socio assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l’accesso all’alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati;
e) promozione di iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l’offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.

2. I centri di accoglienza di cui al comma 1, lettera a) sono destinati anche a consentire l’alloggio temporaneo a quanti necessitino di soccorso ed assistenza o siano in condizioni di disagio.

3. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 1, lettera d) riguardano l’intermediazione per agevolare l’accesso alle locazioni abitative, il recupero e l’acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del d.lgs. 286/1998.

4. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (A.R.T.E.). La Regione può disciplinare con specifico atto le modalità organizzative relative all’esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.

5. Nell’attuazione delle politiche abitative, le A.R.T.E., le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera.

6. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 giugno 24 n. 1 (norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.

7. La Regione determina con proprio atto amministrativo i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altresì i vincoli di destinazione d’uso.

ARTICOLO 17
Progetti e strutture finalizzati all’incontro tra i popoli

1. La Regione, al fine di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, concede contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli Enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni d’incontro tra cittadini di diverse nazionalità.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, determinando, tra l’altro, la misura massima del contributo erogabile che, in ogni caso, non potrà superare il cinquanta per cento della spesa.

ARTICOLO 18
Assistenza sanitaria

1. La Regione promuove le azioni necessarie per favorire l’accesso da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale ai servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.

2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonché quelli relativi all’erogazione
di cure essenziali. Sono comunque garantiti, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del d.lgs. 286/1998:
a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l’accesso ai consultori familiari, in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine italiane;
b) la tutela della salute del minore garantendo una completa assistenza sociosanitaria anche ai minori in attesa di regolarizzazione;
c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

3. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, quali complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.

4. La Regione assicura ai minori extracomunitari in affidamento temporaneo per vacanze terapeutiche, l’iscrizione al servizio sanitario regionale per la durata del permesso di soggiorno.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle prestazioni previste dalla normativa vigente, in particolare delle cure essenziali e continuative, in coerenza con la programmazione regionale, fermo restando il divieto di segnalazione di cui all’articolo 35, comma 5, del d.lgs. 286/1998.

6. Le prestazioni di cui al comma 5 sono erogate nell’ambito delle strutture di medicina del territorio e dei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

7. La Giunta regionale promuove l’attività di tutela sanitaria e socio sanitaria svolta dalle associazioni non lucrative regolarmente iscritte ai registri regionali di cui all’articolo 53 della l.r. 12/26 nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge.

8. La Giunta regionale provvede:
a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
b) alla predisposizione di proposte ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, di interventi di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare, di proposte relative all’opportunità di organizzare, presso gli enti del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari, servizi di mediazione linguistica e culturale, con particolare attenzione al genere.

9. Ai sensi dell’articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n.449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, la Giunta regionale, nell’ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione, autorizza, d’intesa con il Ministero della sanità, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino nel programma assistenziale per alta specializzazione approvato
dalla Giunta stessa a favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria.

ARTICOLO 19
Servizi sociali

1. La Regione, al fine di favorire l’integrazione sociale, promuove l’accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in conformità alla l.r.12/26.

2. La Regione, ai fini del comma 1, concede incentivi per la realizzazione, da parte degli Enti locali nonché delle organizzazioni del Terzo Settore, dei soggetti privati e degli organismi iscritti nei Registri di cui all’articolo 5, comma 4, di progetti di supporto all’accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge, in coerenza
con le disposizioni di cui alla l.r. 12/26.

3. La Regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini extracomunitari indigenti, deceduti nel territorio regionale.

4. Le modalità e i criteri per gli interventi di cui al comma 1, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta regionale.

ARTICOLO 2
Istruzione ed educazione interculturale

1. I minorenni cittadini stranieri presenti sul territorio regionale accedono in condizioni di parità rispetto ai minorenni cittadini italiani ai servizi per l’infanzia e ai servizi scolastici.

2. In attuazione dei principi di cui all’articolo 38 del d.lgs. 286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono e favoriscono iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

3. L’insegnamento e l’apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine la Regione e gli enti locali promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.

4. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all’educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative e a contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. La Regione e gli enti locali attuano specifici interventi in materia di diritto allo studio e per favorire relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate. Tali interventi sono diretti alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori immigrati al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

5. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:
a) la formazione alla cittadinanza e l’apprendimento della lingua italiana;
b) l’attività di mediazione linguistica e culturale;
c) la formazione e l’educazione interculturale dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
d) la formazione di docenti per l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;
e) l’introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;
f) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
g) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;
h) la creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

6. Gli incentivi di cui al comma 5 sono estesi ai servizi per la prima infanzia.

7. La Regione promuove iniziative ed interventi rivolti ai cittadini stranieri adulti, per favorire l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

8. In materia di istruzione universitaria, i cittadini stranieri hanno diritto alla parità di trattamento rispetto agli studenti universitari cittadini italiani.

9. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) di cui all’articolo 39 della legge regionale 8 giugno 26 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e l’Università.

ARTICOLO 21
Formazione e riqualificazione professionale

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all’acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, ed opera altresì per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all’estero.

3. La Regione promuove corsi di formazione per l’organizzazione delle attività a favore dei cittadini stranieri immigrati svolte dalle organizzazioni del Terzo Settore, dai soggetti privati e dagli organismi iscritti nei Registri di cui all’articolo 5, comma 4, operanti nel campo di applicazione della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengono conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire. Essa favorisce altresì la formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzata in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l’acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché i soggetti di cui al comma 3.

6. Al fine di agevolare l’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, la Regione può individuare specifiche iniziative dirette a rafforzare le loro conoscenze e competenze, che possono essere realizzate anche nei Paesi di origine, tenendo conto della prospettiva di genere.

7. Nell’ambito della normativa statale in materia, la Regione stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all’ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro. La Regione promuove e sostiene altresì progetti che prevedono corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata ad inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a progetti rivolti alle lavoratrici immigrate.

ARTICOLO 22
Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell’orientamento, nell’inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. La Regione e le Province, nell’ambito delle proprie competenze, favoriscono l’inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera i), del d.lgs. 286/1998, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali.

4. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali, con gli Enti di patronato e con gli Enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza ai lavoratori immigrati, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all’informazione, tutela e sostegno dei lavoratori.

5. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell’assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 3 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

6. Le Province individuano i Centri per l’impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

ARTICOLO 23
Rafforzamento delle pari opportunità

1. Il Piano regionale definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a prevenire e a contrastare la violenza tra i sessi.

2. Nell’ambito della programmazione delle attività di cui agli articoli 21 e 22, la Regione individua adeguati interventi diretti a risolvere alcuni problemi specifici delle donne immigrate lavoratrici, quali:
a) la difficoltà di essere raggiunte dagli interventi pubblici, da affrontare mediante l’individuazione di appropriati percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo;
b) la difficoltà del loro continuo mantenimento in formazione, da fronteggiare mediante specifiche misure di sostegno e di accompagnamento che ne facilitino la presenza costante ai corsi o alle altre iniziative programmate;
c) la difficoltà di inserimento nel contesto sociale regionale, legata, in particolare, alla scarsa conoscenza della lingua italiana, dei servizi e delle opportunità disponibili, da superare mediante opportune integrazioni degli interventi delle istituzioni scolastiche e dei servizi sociali.

3. Nei settori di attività costituenti il bacino di riferimento delle donne immigrate, quali la cura delle persone, l’assistenza delle persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, il lavoro domestico ed i servizi in genere, la Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, la rete dei servizi per l’orientamento e la formazione professionale e i Centri per l’impiego, programma i seguenti interventi:
a) azioni di qualificazione professionale delle lavoratrici, specie nella loro opera di assistenza e cura delle persone;
b) azioni dirette a favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro domestico, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti;
c) azioni di assistenza alle famiglie che ricorrono alle cittadine straniere immigrate, al fine di consentire una corretta gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, anche da un punto di vista economico;
d) azioni dirette a sostenere l’emersione del lavoro sommerso e irregolare.

ARTICOLO 24
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
a) utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 22 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 26., in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.17 “Fondo speciale di parte corrente” e di quota pari a euro 7., dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.27 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 26 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 27 dell’U.P.B. 11.15 “Interventi a favore di immigrati” con lo stanziamento di euro 26., in termini di competenza e dell’U.P.B. 11.25 “Investimenti per l’integrazione sociale degli immigrati” con lo stanziamento di euro 7., in termini di ompetenza;
b) gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale alle Aree:
– VII – Edilizia;
– IX – Sanità;
– X – Persona, famiglia, associazioni;
– XI – Istruzione, formazione, lavoro;
– XII – Cultura, sport, tempo libero;
– XVIII – Gestionale – U.P.B. 18.12 “Spesa di funzionamento” e U.P.B. 18.14 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 25
Modifiche alla l.r. 1/24

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/24, è inserito il
seguente:
“1 bis. La Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui al comma 1, lettera b), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.”.

ARTICOLO 26
Norme di prima applicazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:
a) costituire la Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 7;
b) insediare la Sezione Immigrazione di cui all’articolo 6;
c) predisporre il Piano regionale di cui all’articolo 5.

2. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 27
Norma transitoria

1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all’articolo 7, il Piano regionale è approvato prescindendo dalla proposta della Consulta medesima.

2. Fino a quando non sono disponibili i dati della Sezione Immigrazione di cui all’articolo 6, si tiene conto, ai fini della predisposizione del Piano regionale, di altre informazioni comunque in possesso dell’Amministrazione regionale inerenti il fenomeno dell’immigrazione.

3. Fino all’emanazione del provvedimento regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati sono designati congiuntamente, in numero di tre per provincia, dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell’assistenza agli immigrati.

4. La Regione Liguria, tramite l’adozione di una propria legge, provvederà all’istituzione dell’Ufficio del Garante regionale delle persone private della libertà personale, prevedendone un’articolazione dedicata alle problematiche delle vittime degli atti di violenza.

ARTICOLO 28
Abrogazione di norme

1. La legge regionale 9 febbraio 199 n. 7 (consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie) è abrogata.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria.

Data a Genova addì 2 febbraio 27
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)