Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno

CAPO I
FINALITA’ E DESTINATARI

ARTICOLO 1

Finalità

1. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione dei giovani all’elaborazione di una politica condivisa a loro destinata, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
a) promuove la formazione di organismi di rappresentanza che, ai diversi livelli istituzionali, offrano la possibilita’ di partecipare attivamente alla vita della propria comunita’ e di esprimere le proprie istanze;
b) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani che agevolino la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d’interesse;
c) sostiene la capacita’ progettuale e creativa dei giovani;
d) favorisce le iniziative volte ad assicurare spazi e strutture da destinare a luogo d’incontro e di attivita’ per i giovani e promuove la formazione di associazioni e di aggregazioni dei giovani.

2. La Regione realizza la piena integrazione degli interventi presenti nella legislazione vigente che hanno ricadute sulla condizione giovanile, con la programmazione, attuata con il Piano triennale delle politiche giovanili, alla quale concorrono enti locali e associazioni giovanili.

ARTICOLO 2

Destinatari degli interventi

1. Le iniziative promosse ai sensi della presente legge si rivolgono agli adolescenti e giovani, di eta’ compresa tra i quattordici e i ventinove anni, anche non cittadini italiani, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dagli enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, intese come gruppi non formalmente costituiti, che abbiano la capacita’ di realizzare attivita’, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE E SOGGETTI ATTUATORI DELLE POLITICHE GIOVANILI

ARTICOLO 3

Programmazione e coordinamento

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e di coordinamento degli interventi e dei soggetti che operano per la realizzazione delle politiche giovanili al fine di perseguire l’integrazione delle politiche di protezione sociale, sanitarie, abitative, educative, formative, del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero, e altri interventi finalizzati al miglioramento della condizione giovanile. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) sostenere servizi per l’autonomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, la creativita’ giovanile, tenuto conto anche delle attivita’ integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;
b) promuovere e sostenere interventi orientati alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e all’effettivo inserimento dei giovani nella societa’, con particolare riguardo al mondo del lavoro, delle professioni e dell’imprenditorialita’, incentivando la creazione di attivita’ economiche;
c) contrastare le forme di disagio e di devianza dei giovani con progetti e iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio;
d) promuovere interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarita’ piena dopo l’obbligo;
e) promuovere servizi socio assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, all’educazione, alla salute, all’informazione in campo sessuale e alla sicurezza stradale;
f) favorire l’aggregazione e l’associazionismo tra i giovani, promuovendo reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, come definite all’articolo 2, comma 1;
g) valorizzare la creativita’ e le produzioni culturali e artistiche dei giovani mediante l’organizzazione e la partecipazione a eventi artistici, favorendo l’incontro tra produzione artistico-creativa e societa’, e promuovendo la realizzazione di banche dati e raccolte nelle diverse discipline;
h) promuovere le politiche della pace, l’interculturalita’, la mobilita’ e gli scambi internazionali tra giovani;
i) sostenere le attivita’ di volontariato e di servizio civile;
j) riconoscere le pari opportunita’, anche con attenzione al rispetto tra i generi e dell’orientamento sessuale al fine di prevenire discriminazioni e violenze;
k) sostenere la formazione specifica degli operatori impegnati nell’attuazione delle politiche giovanili.

ARTICOLO 4

Azioni regionali per i giovani

1. Per conseguire le finalita’ di cui all’articolo 1, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore con i giovani, con le famiglie, con gli enti locali, con le strutture formative, con i soggetti pubblici e privati, del mondo economico e del lavoro, promuovendo e coordinando gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani.

2. Per perseguire le finalita’ di cui al comma 1 la Regione:
a) attiva, con le modalita’ indicate nel capo III, un forum permanente dei soggetti che coordinano e promuovono le politiche giovanili;
b) favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della comunita’, anche a livello istituzionale, come espressione dell’esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
c) esamina, anche con il concorso dei soggetti e degli organismi individuati nel presente capo, la situazione della condizione giovanile nel territorio regionale, rilevando i bisogni, le aspettative e i disagi espressi dai giovani e, in particolare, mettendo in atto le azioni che ne favoriscono l’emersione;
d) sostiene la realizzazione di strutture e di servizi informativi per i giovani nelle realta’ che ne sono sprovviste e provvede alla qualificazione di quelli gia’ attivati, tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi, favorendo la loro messa in rete e il loro coordinamento;
e) sostiene la comunicazione tra i giovani, anche tramite il portale dei giovani, coinvolgendoli nell’elaborazione e nella gestione dello stesso e nell’utilizzo di altri strumenti di comunicazione e di informazione;
f) sostiene i progetti per i giovani;
g) favorisce la diffusione di spazi e di strutture che svolgano la funzione di centri di aggregazione giovanile;
h) promuove l’adozione della Carta giovani;
i) promuove la collaborazione con universita’ e istituti scolastici al fine di realizzare le finalita’ della presente legge;
j) promuove interventi per favorire l’orientamento dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione promuove la Conferenza regionale e le Assemblee provinciali, coinvolgendo scuole, universita’ ed enti locali.

ARTICOLO 5

Piano triennale per le politiche giovanili

1. Il Piano triennale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi intersettoriali delle azioni rivolte ai giovani.

2. Il Piano e’ elaborato dal Comitato tecnico interdirezionale di cui all’articolo 6, tenendo conto delle proposte dei soggetti di cui agli articoli 8 e 1 ed e’ approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il Piano triennale delle politiche giovanili e i relativi aggiornamenti sono predisposti in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, tenendo conto degli interventi realizzati negli anni precedenti.

ARTICOLO 6

Comitato tecnico interdirezionale

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico interdirezionale, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, composto dai rappresentanti delle Direzioni centrali coinvolte negli obiettivi di politica giovanile.

2. Il Comitato e’ costituito con decreto del Presidente della Regione e ha compiti di:
a) consulenza e supporto alle esigenze del Forum regionale dei giovani;
b) analisi degli interventi realizzati dalle strutture regionali a favore dei giovani in relazione ai programmi di livello regionale, nazionale ed europeo;
c) predisposizione del Piano triennale per le politiche giovanili.

3. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attivita’ finanziate ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 7

Osservatorio sulla condizione giovanile

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l’Osservatorio sulla condizione giovanile che provvede a:
a) promuovere la conoscenza delle tematiche giovanili;
b) rilevare i bisogni, le aspettative e le tendenze dei giovani, in collaborazione con gli enti locali;
c) censire le risorse presenti nel territorio e gli interventi realizzati e quelli in corso di attuazione;
d) gestire una banca dati sulla condizione giovanile, anche in collegamento con le strutture e le banche dati operative nel settore.

2. I risultati dell’attivita’ dell’Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale da trasmettersi alla Giunta regionale e al Forum regionale dei giovani.

3. Le funzioni dell’Osservatorio possono essere affidate a soggetti terzi pubblici e privati.

ARTICOLO 8

Ruolo delle Province e dei Comuni

1. Le Province e i Comuni concorrono all’attuazione della presente legge; in particolare, partecipano alla definizione del Piano triennale per le politiche giovanili e alla realizzazione delle azioni di cui al capo IV, secondo le previsioni del Piano triennale stesso.

2. Le Province e i Comuni esercitano le funzioni di propria competenza con risorse proprie e con quelle previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9

Ruolo delle associazioni

1. Le associazioni attive in ambito giovanile o costituite da giovani collaborano all’attuazione dei programmi a favore dei giovani.

2. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni di cui al comma 1, riconoscendo loro un ruolo nella elaborazione del Piano triennale per le politiche giovanili.

CAPO III
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 1

Forum regionale dei giovani

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituisce il Forum regionale dei giovani che realizza il coordinamento e la collaborazione tra Forum provinciali e locali, enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fini di lucro e aggregazioni giovanili di cui all’articolo 2, comma 1, operanti nel Friuli Venezia Giulia.

2. Il Forum regionale dei giovani ha funzioni propositive, consultive e di verifica.

3. Il Forum regionale dei giovani formula alla Giunta regionale proposte per:
a) il raccordo con soggetti attivi nelle politiche giovanili operanti nelle altre regioni, a livello europeo ed extra europeo;
b) la diffusione, tramite il portale dei giovani e altri mezzi idonei, delle informazioni relative all’attivita’ del Forum regionale dei giovani, delle proposte avanzate dalle istituzioni in ambito regionale, nazionale, europeo e dalle loro interconnessioni, dell’offerta culturale, associativa,
ricreativa, aggregativa, sportiva e religiosa nel settore giovanile, e dei dati relativi al mondo giovanile;
c) le indagini sulla condizione giovanile affidate all’Osservatorio sulla condizione giovanile;
d) i criteri per la selezione dei progetti di sostegno alle iniziative giovanili e i relativi strumenti di monitoraggio e verifica;
e) il Piano triennale per le politiche giovanili.

4. Il Forum regionale dei giovani esprime pareri alla Giunta regionale in merito:
a) al Piano triennale per le politiche giovanili adottato;
b) al regolamento di cui all’articolo 15, comma 4.

5. Il Forum regionale dei giovani esprime le linee di indirizzo sull’impostazione generale e sui contenuti del portale dei giovani.

6. Il Forum regionale dei giovani convoca e partecipa alle Assemblee provinciali e alla Conferenza regionale.

ARTICOLO 11

Composizione e funzionamento del Forum regionale dei giovani

1. Con regolamento da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, dopo un’ampia consultazione dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, disciplina la composizione del Forum regionale dei giovani, assicurando la rappresentanza di genere, delle minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e di tutte le realta’ giovanili presenti nel territorio. Il medesimo atto definisce le norme per il funzionamento del Forum regionale dei giovani in fase di primo avvio.

2. I componenti del Forum regionale dei giovani devono avere un’eta’ compresa tra i quattordici e i ventinove anni ed essere rappresentanti di associazioni e organizzazioni senza fine di lucro, degli studenti e delle aggregazioni giovanili di cui all’articolo 2, comma 1, composte in maggioranza da persone di eta’ compresa tra i quattordici e ventinove anni.

3. La composizione del Forum regionale dei giovani puo’ essere modificata per consentire la partecipazione dei rappresentanti delle realta’ di cui al comma 2, sorte dopo la costituzione del Forum.

4. Il Forum regionale dei giovani dura in carica tre anni e svolge la propria attivita’ avvalendosi del supporto della Direzione generale della Regione.

5. Il Forum regionale dei giovani elegge al proprio interno l’organo esecutivo.

6. Il Forum regionale dei giovani elabora e approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento, nonche’ la composizione, il numero, i poteri, le modalita’ di elezione e di controllo dell’organo esecutivo.

ARTICOLO 12

Forum provinciali e locali

1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione delle giovani generazioni, promuove l’istituzione, da parte delle Province e dei Comuni, singoli o associati, di Forum provinciali e locali aperti alla popolazione giovanile con compiti di coordinamento delle iniziative provinciali e locali a favore dei giovani e di proposta verso il Forum regionale dei giovani, favorendo la partecipazione dei giovani, degli enti senza fine di lucro e delle aggregazioni di cui all’articolo 2, comma 1.

ARTICOLO 13

Assemblee provinciali e Conferenza regionale

1. Le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale rappresentano un’occasione di incontro e di dibattito sulle questioni giovanili e si svolgono almeno ogni due anni. Le Assemblee provinciali e la Conferenza regionale sono aperte alla partecipazione dei giovani di eta’ compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

2. Le Assemblee provinciali sono convocate dal Forum regionale dei giovani, in accordo con i Forum provinciali e locali, e si svolgono altresi’ con la partecipazione dell’Assessore regionale e dell’Assessore provinciale per le politiche giovanili.

3. La Conferenza regionale e’ convocata dal Forum regionale dei giovani e si svolge altresi’ con la partecipazione dell’Assessore regionale per le politiche giovanili. La Conferenza regionale recepisce le risultanze delle Assemblee provinciali e verifica l’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.

4. Il Forum regionale dei giovani tiene conto degli esiti della Conferenza regionale per la formulazione di proposte e di pareri alla Giunta regionale.

5. Al fine di favorire la massima partecipazione alle Assemblee provinciali e alla Conferenza regionale, la Regione individua le forme di promozione piu’ adeguate.

CAPO IV
AZIONI DI POLITICA PER I GIOVANI

ARTICOLO 14

Comunita’ digitale per i giovani

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e gli Informagiovani, attiva un portale per i giovani per consentire un facile e rapido accesso ai siti e alle banche dati di interesse giovanile e in particolare ai siti delle varie organizzazioni giovanili che potranno essere ospitati nel portale. Il portale per i giovani svolge anche la funzione di informazione delle deliberazioni del Forum regionale dei giovani e dei Forum provinciali e locali, e di conoscenza delle iniziative nazionali ed europee che riguardano il mondo giovanile.

2. La Regione mette a disposizione strumenti per la creazione di una comunita’ digitale in cui i giovani sono protagonisti della comunicazione, attraverso l’uso di uno spazio gratuito.

ARTICOLO 15

Sostegno di progetti per i giovani

1. La Regione favorisce, mediante supporto tecnico o con appositi contributi, la realizzazione di progetti espressamente finalizzati a promuovere l’autonoma capacita’ ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le persone fisiche di eta’ compresa tra i quattordici e i ventinove anni, gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili di cui all’articolo 2, comma 1, che siano residenti, abbiano la propria sede o svolgano abitualmente e prioritariamente la propria attivita’ in regione. Gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili che accedono ai contributi sono composti prevalentemente da persone residenti o presenti nel territorio regionale, per ragioni di studio o di lavoro, da almeno un anno, e di eta’ compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

3. I progetti sono valutati da una commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale.

4. Con regolamento regionale, sentito il Forum regionale dei giovani, sono definiti la composizione della commissione giudicatrice, gli indirizzi di priorita’, i requisiti di ammissibilita’ dei progetti e dei beneficiari, i termini per la presentazione delle istanze di contributo e i criteri di verifica dei risultati raggiunti, nonche’ le modalita’ di finanziamento del progetto la cui realizzazione e’ prevista entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.

5. La Regione assicura l’informazione relativa alle azioni di cui al presente articolo presso gli sportelli Informagiovani, le universita’ e le scuole, anche con la stipula di convenzioni e con il concorso delle associazioni attive sul territorio.

ARTICOLO 16

Centri di aggregazione giovanile

1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, tenendo conto della marginalita’ sociale e di quella geografica, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. La Regione riconosce come centri di aggregazione giovanile gli spazi, ivi compresi gli oratori e i ricreatori, dove vengono svolte attivita’ di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani, gestite in forma pubblica, privata o autogestita da organizzazioni giovanili a prevalente partecipazione attiva dei giovani. Nei centri di aggregazione giovanile puo’ essere prestato servizio civile nazionale, solidale ed europeo.

3. Le attivita’ di cui al comma 2 sono realizzate senza fini di lucro, con continuita’, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere fra i giovani l’assunzione di responsabilita’, lo sviluppo di abilita’ organizzative e imprenditoriali, la maturazione della coscienza civica, la relazione con enti istituzionali, lo sviluppo dell’autonomia personale, la socializzazione, l’espressione delle idee, la creativita’, la progettualita’ giovanile e la partecipazione attiva.

4. Le Province sostengono le attivita’ di cui ai commi 2 e 3 mediante la concessione di contributi annuali ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 27 novembre 26, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport), secondo criteri, modalita’ e termini stabiliti con proprio regolamento.

5. La Regione promuove la messa in rete dei centri di aggregazione giovanile con gli Informagiovani e la connessione degli stessi con il portale dei giovani.

6. La Regione concede contributi annuali o pluriennali, non superiori a venti anni, erogabili anche in via anticipata, a Province, Comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l’acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell’acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per le politiche giovanili, sulla base delle domande presentate, predispone un programma organico degli interventi. Per la concessione ed erogazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico). Sugli immobili oggetto di contributo e’ costituito un vincolo di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 2 marzo 2, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso).

ARTICOLO 17

Carta giovani

1. La Regione promuove l’adozione di una carta servizi denominata Carta giovani che consente l’accesso, in forma agevolata, a iniziative, attivita’ e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione, per i giovani nella fascia di eta’ compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

2. La Regione favorisce altresi’ l’integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale.

ARTICOLO 18

Informagiovani

1. La Regione favorisce la creazione e sostiene la qualificazione degli Informagiovani dislocati nel territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici e privati con questi convenzionati, che svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e di raccolta di dati sulla condizione giovanile, nonche’ di centro servizi per i giovani.

2. La Regione incentiva la messa in rete degli Informagiovani e il loro coordinamento, e favorisce il loro collegamento con i centri di aggregazione giovanile.

3. La Regione sostiene la connessione degli Informagiovani con il portale dei giovani.

4. Con regolamento regionale sono definiti i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che possono aderire alla rete di cui al comma 2 e beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

ARTICOLO 19

Attivita’ di formazione

1. La Regione, al fine di assicurare una costante qualificazione delle attivita’ rivolte ai giovani, promuove, anche mediante l’intervento delle universita’ e di altre istituzione pubbliche e private, programmi di formazione rivolti agli operatori impegnati nell’attuazione degli interventi rivolti ai giovani.

2. Il programma di attivita’ e’ compreso nel Piano triennale per le politiche giovanili.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 2

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell’attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono le modalita’ e gli strumenti posti in essere per garantire l’apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;
b) quali sono le concrete modalita’ di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficolta’ sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell’adesione dei giovani;
c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all’articolo 15, qual e’ la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;
d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l’uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;
e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l’efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell’atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.

2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell’attivita’ di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l’esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l’aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.

ARTICOLO 21

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 28.

ARTICOLO 22

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) commi 21 e 22 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2, n. 2 (Legge finanziaria 2);
b) commi 66 e 67 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 21, n. 4 (Legge finanziaria 21);
c) commi 64, 65, 67, 68, 69, 7, 73, 74, 75 e 76 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 22, n. 3 (Legge finanziaria 22);
d) commi 175 e 176 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 25, n. 1 (Legge finanziaria 25).

ARTICOLO 23

Norme finanziarie

1. Per le finalita’ di cui agli articoli 1, 12 e 13 e’ autorizzata la spesa complessiva di 5. euro a carico dell’unita’ previsionale di base 8.6.3.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 27-29 e del bilancio per l’anno 27, con riferimento al capitolo 6191 (1.1.162.2.8.9) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 3 – Servizio n. 196 – Attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione <> e con lo stanziamento di 5. euro per l’anno 27.

2. Per le finalita’ di cui agli articoli 14, 17, 18 e 19 e’ autorizzata la spesa complessiva di 25. euro a carico dell’unita’ previsionale di base 8.6.3.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 27-29 e del bilancio per l’anno 27, con riferimento al capitolo 6192 (1.1.162.2.8.9) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 3 – Servizio n. 196 – Attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione <> e con lo stanziamento di 25. euro per l’anno 27.

3. Per le finalita’ di cui all’articolo 15, e’ autorizzata la spesa complessiva di 73.652 euro a carico dell’unita’ previsionale di base 8.6.3.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 27-29 e del bilancio per l’anno 27, con riferimento al capitolo 6193 (1.1.162.2.8.9) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 3 – Servizio n. 196 – Attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione <> e con lo stanziamento di 73.652 euro per l’anno 27.

4. Agli oneri per complessivi 373.652 euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa per l’anno 27 disposte con i commi 1, 2 e 3, si fa fronte come di seguito indicato:
a) per 3. euro mediante prelievo di pari importo dall’unita’ previsionale di base 53.6.25.1.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 27-29 e del bilancio per l’anno 27, con riferimento al capitolo 97 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento e’ ridotto di pari importo per l’anno 27;
b) per 73.652 euro mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 8.6.3.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 27-29 e del bilancio per l’anno 27, con riferimento al capitolo 619 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento e’ ridotto di pari importo per l’anno 27, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Per le finalita’ di cui all’articolo 16, comma 6, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 8.6.3.2.165 dello stato di previsione della spesa per gli anni 27-29, e’ istituito < > il capitolo 6174 (2.1.242.5.8.9) del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla Rubrica n. 3 – Servizio n. 196 – Attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, con la denominazione <>.