Norme per la partecipazione alle scelte politiche regionali e locali

Capo I Principi e organo

Sezione I Principi

Art. 1 Principi
1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto;
la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.
2. La presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto:
a) articolo 3, in quanto predispone gli strumenti per garantire la partecipazione dei residenti e dei toscani all’estero alle scelte politiche regionali;
b) articolo 4, lettera m), in quanto, promuovendo soluzioni condivise sulle politiche di gestione del territorio, contribuisce alla sostenibilità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale;
c) articolo 4, lettera z), in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo imparzialità, trasparenza, equità;
d) articoli 58 e 59, sulla sussidiarietà sociale, in quanto favorisce l’iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali organizzati sia nei processi partecipativi che nella valorizzazione delle competenze diffuse nella comunità regionale;
e) articolo 62, sulla sussidiarietà istituzionale, in quanto prevede per gli enti locali sostegni e incentivi allo svolgimento di processi partecipativi per le loro politiche nonché la possibilità della gestione di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali da parte dei medesimi enti;
f) articolo 72, in quanto promuove la partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali.
3. La presente legge persegue altresì gli obiettivi di:
a) rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione di una cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emergere di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;
i) valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella società;
j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.
4. La presente legge non può essere interpretata come limitazione alle forme di partecipazione in essa non previste e nemmeno come limitazione della più ampia inclusività di tutti i processi partecipativi.
5. Nel finanziamento delle opere pubbliche, a parità di criterio di priorità, la Giunta regionale privilegia quelle opere per le quali sono stati realizzati processi partecipativi ai sensi della presente legge.

Art. 2 Partecipanti
1. Possono partecipare:
a) i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti in un territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano non occasionalmente nel territorio interessato;
c) i toscani residenti all’estero quando si trovano in Toscana.

Sezione II Organo

Art. 3 Autorità regionale
1. È istituita l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità, organo monocratico ricoperto da persona di riconosciuta competenza nell’ambito del diritto pubblico, delle scienze politiche e comunque di comprovata esperienza nelle metodologie, nelle pratiche e nelle tecniche partecipative, eventualmente anche di cittadinanza non italiana.
2. L’Autorità è eletta dal Consiglio regionale, scelto tra una rosa di idonei formata in base a previo avviso pubblico; l’elezione avviene dopo audizione pubblica in commissione dei candidati idonei.
3. All’Autorità si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse stabiliti dalla legge regionale ………….. (Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione e di rinnovo degli organi amministrativi regionali).
4. L’autorità riceve un compenso nella misura stabilita da una deliberazione della Giunta regionale.
5. L’Autorità:
a) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II e ne cura la gestione;
b) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi del capo IV;
c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi del capo IV;
d) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
e) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicità; il rapporto annuale riferisce, tra l’altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale;
f) assicura,anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi.
6. La diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte contribuisce alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.
7. L’Autorità ha sede presso la Giunta regionale e si avvale di personale regionale.

Capo II Dibattito pubblico sui grandi interventi

Art. 4 Grandi interventi
1. Per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, l’Autorità può organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti durante la fase preliminare della loro elaborazione.
2. L’Autorità agisce di intesa con il garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 25, n. 1 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificatadalla legge regionale 21 giugno 26, n. 24, nei casi di interventi con impatto ambientale e territoriale.

Art. 5 Domanda e ammissione
1. La domanda di organizzare un dibattito può essere avanzata da:
a) soggetto proponente il grande intervento, pubblico o privato;
b) soggetto che contribuisce in modo rilevante alla realizzazione;
c) enti locali territorialmente coinvolti;
d) almeno lo ,5 per cento dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nella Regione.
2. L’Autorità provvede con atto motivato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati; la mancata risposta degli enti entro il termine utile non impedisce la decisione dell’Autorità.
3. L’Autorità può chiedere ai proponenti approfondimenti e documentazione di carattere tecnico sul progetto oggetto del processo partecipativo.
4. Quando accoglie la domanda, l’Autorità valuta che l’impatto dell’intervento è rilevante e se il progetto è ancora in fase di elaborazione.

Art. 6 Svolgimento del dibattito pubblico
1. Con lo stesso atto che accoglie la domanda di dibattito pubblico, l’Autorità dispone l’apertura del
dibattito pubblico e:
a) stabilisce la durata del dibattito, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;
b) nomina il responsabile del dibattito pubblico;
c) stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti coinvolti e promuovere la partecipazione ed in modo da assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito.
2. L’apertura del dibattito pubblico, quando il proponente è un ente locale, sospende gli adempimenti amministrativi, limitatamente a quelli di competenza regionale e locale, connessi al progetto oggetto del processo partecipativo.
3. Se richiesta dagli enti locali che hanno presentato domanda di dibattito pubblico, l’Autorità indica gli atti sospesi, individuandoli in quelli la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del dibattito pubblico e con esclusione degli atti di procedimenti estranei all’oggetto del dibattito pubblico.

Art. 7 Conclusione del dibattito pubblico
1. Al termine del dibattito pubblico il responsabile del dibattito consegna all’Autorità un rapporto che riferisce del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo.
2. L’Autorità verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico.
3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara pubblicamente se intende:
a) rinunciare a sostenere il progetto o sostenere un progetto alternativo;
b) proporre modifiche al progetto, indicando quali modifiche intende realizzare;
c) proseguire a sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta.
4. L’Autorità assicura adeguata pubblicità al rapporto del dibattito pubblico e alle dichiarazioni del comma 3.
5. La pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli adempimenti amministrativi regionali, o locali quando il proponente è un ente locale, relativi al progetto.

Capo III Strumenti

Sezione I Comunicazione

Art. 8 Informazione
1. L’informazione necessaria ai processi partecipativi assicura l’accessibilità e la diffusione tempestiva di tutti i contenuti a tutti i soggetti coinvolti nel processo partecipativo nonché l’accessibilità dell’intera documentazione predisposta dai medesimi soggetti.
2. L’informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

Art. 9 Modifiche alla l.r. 22/22
1. Nell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 25 giugno 22, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.) è aggiunta la seguente lettera g bis):
“g bis) fornire supporto ai processi partecipativi promossi ai sensi della legge regionale…………..
(Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).”.

Sezione II Attività di formazione

Art. 1 Formazione
1. Sentita l’Autorità, la Giunta regionale delibera a cadenza annuale o pluriennale, le attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:
a) corsi di formazione;
b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
c) progetti specifici;
d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative.
2. Nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva nazionale e decentrata, l’amministrazione regionale programma per i propri dipendenti obiettivi e iniziative formative in tema di metodologie partecipative:
a) nell’ambito delle linee per la formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale;
b) coordinate ed integrate con gli interventi previsti nei piani e programmi di formazione.
3. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di:
a) una cultura civica e della partecipazione specialmente tra le nuove generazioni;
b) una cultura della partecipazione all’interno dell’amministrazione regionale e locale e la diffusione della conoscenza delle tecniche partecipative.
4. Le attività formative coinvolgono gli amministratori pubblici e i dipendenti degli enti locali toscani.
5. Con particolare attenzione ai giovani,le attività formative coinvolgono altresì:
a) associazioni toscane, esperti ed operatori locali;
b) dirigenti scolastici e insegnanti;
c) studenti.
6. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.

Capo IV Sostegno regionale ai processi di partecipazione

Sezione I Soggetti e tipologie di sostegno

Art. 11 Soggetti e tipologie di sostegno
1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II:
a) almeno le seguenti percentuali di residenti negli ambiti territoriali, anche di più comuni o province, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:
1) il 5 per cento fino a mille abitanti;
2) il 3 per cento fino a cinquemila abitanti;
3) il 2 per cento fino a quindicimila abitanti;
4) l’1 per cento fino a trentamila abitanti;
5) lo ,5 oltre trentamila abitanti;
b) associazioni, con il sostegno dei soggetti di cui alla lettera a);
c) enti locali, singoli e associati, anche con il sostegno di cittadini, residenti e associazioni;
d) istituti scolastici, singoli o associati, anche senza il sostegno di cui alla lettera a) ed a seguito di deliberazione degli organi collegiali.
2. Nei soggetti di cui al comma 1 sono ricompresi i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti che hanno compiuto sedici anni.
3. Un’impresa può presentare domanda di sostegno ad un processo partecipativo solo su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica nel territorio interessato e con il sostegno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a); restano fermi i vincoli e i limiti stabiliti dalla l.r. 1/25 e dalla legge statale.
4. I cittadini, stranieri o apolidi di cui al comma 1, lettera a) possono presentare domanda di sostegno regionale per processi partecipativi su iniziative e progetti concernenti aspetti e fasi di determinate politiche pubbliche sulle quali lo Stato, la Regione o l’ente locale non hanno assunto alcuna decisione; restano fermi i vincoli e i limiti stabiliti dalla l.r. 1/25 e dalla legge statale.
5. Il sostegno regionale dei progetti ammessi dall’Autorità comprende anche uno soltanto dei seguenti interventi:
a) sostegno finanziario;
b) supporto metodologico;
c) assistenza nella comunicazione, anche mediante supporti informatici.

Sezione II Condizioni e criteri di ammissione

Art. 12 Condizioni per l’ammissione
1. L’Autorità ammette i progetti partecipativi che presentano le seguenti condizioni:
a) l’oggetto del processo partecipativo è definito in modo preciso;
b) indicazione della fase del processo decisionale relativo all’oggetto del processo partecipativo;
c) tempi certi di svolgimento, con una durata complessiva non superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per casi motivati ammessi dall’Autorità e per non oltre tre mesi;
d) strumenti e metodologie partecipative congruenti con le finalità del processo e del contesto in cui si svolge;
e) gestione del processo affidata a un soggetto neutrale e imparziale o comunque modalità di gestione del processo partecipativo che assicurano neutralità e imparzialità;
f) inclusività delle procedure con particolare attenzione alle condizioni che assicurano la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
g) inclusione di gruppi sociali o culturali diversi;
h) azioni specifiche per diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini sia prima dell’inizio del processo partecipativo, sia durante e sia dopo;
i) una previsione delle spese del processo partecipativo proposto;
l) indicazione della persona fisica responsabile dell’attuazione del progetto di partecipazione.
2. Nel caso di progetti partecipativi la cui natura e finalità richiedono lo svolgimento su tempi superiori a quanto indicato nel comma 1, lettera b), costituisce condizione di ammissione l’indicazione precisa dei tempi e delle fasi di articolazione del processo proposto.
3. Le domande dei cittadini e residenti, istituti scolastici e imprese sono ammesse se presentano, oltre alle condizioni elencate nel comma 1, le seguenti ulteriori condizioni:
a) sottoscrizione del numero minimo di cittadini o residenti indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera a), salvo istituti scolastici;
b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, comprese eventuali competenze specifiche.
4. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre alle condizioni elencate nel comma 1, le seguenti ulteriori condizioni:
a) dichiarazione con cui l’ente competente di impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento;
b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all’articolo 23;
c) dichiarazione dell’ente competente di sospensione degli atti la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo;
d) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
e) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative;
f) quando si tratta di strumenti di pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio, il parere del garante della comunicazione.

Art. 13 Criteri di priorità
1. Tra le domande ammesse sulla base delle condizioni indicate all’articolo 12, l’Autorità opera la selezione tenendo conto che i progetti ammessi:
a) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente
abili;
b) hanno svolgimento su territori che presentano particolari motivi di disagio sociale o territoriale;
c) hanno per oggetto opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente.
d) si fanno carico di agevolare, attraverso spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con gli abitanti che consentonoa questi ultimi di interloquire attivamente nelle diverse fasi del processo;
g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima dell’articolo 11, comma 1, lettera a).
2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l’Autorità opera la selezione tenendo conto che i progetti ammessi, oltre a quanto stabilito dal comma 1:
a) si propongono di dare continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell’ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione del regolamento locale sulla partecipazione;
b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;
d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 24, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;
e) rendono disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese versioni semplici e sintetiche;
f) offrono forme di comunicazione, anche in via telematica, gratuita e periodica delle attività dell’ente locale e sui processi partecipativi in corso.

Sezione III Ammissione e modalità di sostegno

Art. 14 Ammissione e modalità di sostegno
1. L’Autorità provvede con atto motivato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di:
a) condizionare l’accoglimento della domanda a modifiche del progetto, secondo le condizioni e i criteri di ammissione;
b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
c) promuovere il coordinamento di progetti simili o analoghi;
d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.
2. Quando esamina progetti proposti da cittadini, residenti, scuole, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l’Autorità tiene conto del parere dell’amministrazione competente e ne accerta la disponibilità a considerare i risultati dei processi partecipativi o, in alternativa, a motivarne il mancato o parziale accoglimento.
3. Il sostegno ai progetti ammessi è:
a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b) subordinato alla presentazione:
1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
2) della documentazione analitica dei costi;
c) sospeso in caso di cattiva applicazione delle condizioni e dei criteri di ammissione, in attesa di regolarizzazione;
d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

Capo V
Partecipazione all’attività legislativa della Giunta e alla programmazione regionale

Sezione I Partecipazione all’attività legislativa della Giunta regionale

Art. 15 Partecipazione all’attività legislativa della Giunta regionale
1. La Giunta regionale favorisce, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all’articolo 8, la più ampia conoscenza del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente alle proposte di legge di propria iniziativa, nonché delle motivazioni, finalità e strumenti delle stesse, prima dell’approvazione del documento preliminare contenente tali elementi.

Sezione II Partecipazione alle attività di programmazione regionale

Art. 16 Modifica alla l.r. 49/1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 15 novembre 24, n. 61, è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. I piani e programmi regionali destinano, mediante indicazione specifica, una quota delle risorse disponibili allo svolgimento di processi partecipativi adeguata ad un loro svolgimento efficace;
la partecipazione sui piani e programmi regionali è promossa solo dalla Giunta regionale.”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 49/1999 dopo le parola «ambiente» sono aggiunte le seguenti parole: “e della legge regionale ………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 49/1999 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Il NURV valuta le procedure di partecipazione promosse esclusivamente dalla Giunta regionale, anche sulla base delle condizioni e dei criteri di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 della l.r…………”.

Capo VI Modifiche a leggi regionali
Art. 17 Modifiche alla l.r. 1/25 Territorio
1. Nel comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 1/25, dopo le parole “la consultazione del pubblico,” sono inserite le seguenti parole: “i processi partecipativi ai sensi della legge regionale ………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la consultazione”.
2. Nel comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 1/25, dopo la parola “interessati” sono inserite le seguenti parole: “ed attiva processi partecipativi ai sensi della l.r……………………”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 1/25 è inserito il seguente comma 2 bis:
“2. bis. Il garante della comunicazione monitora i processi partecipativi attivati dal responsabile del procedimento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 19 della l.r. 1/25 come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente comma 2 ter:
“2 ter. Qualora il garante, in sede di monitoraggio ai sensi del comma 2 bis, rileva carenze nei processi partecipativi secondo i criteri della l.r…………., segnala al responsabile del procedimento gli opportuni interventi.”.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 1/25, la partecipazione alla elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale riguarda in modo particolare lo statuto del territorio.

Art. 18 Modifiche alla l.r. 4/25 Sanità
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 25, n. 4 (Disciplina del servizio sanitario regionale), da ultimo modificata dalla l.r. 22 dicembre 26, n. 64, è aggiunta la seguente lettera f bis):
“f bis) partecipazione mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).”.

Art. 19 Modifiche alla l.r. 41/25 Sociale
1. Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 25, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)”.

Art. 2 Modifiche alla l.r. 25/1998 Rifiuti
1. Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 26, n. 64, dopo le parole “gestione dei rifiuti” sono aggiunte le seguenti parole: “e la sostiene la anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Art. 21 Modifiche alla l.r. 1/24 Rete telematica
1. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r 1/24 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “e partecipativa.” .
2. Nell’articolo 16, comma 1 della l.r. 1/24, dopo la parola “regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “e promuovere la partecipazione di cittadini”.
3. Nell’articolo 16, dopo il comma 2 dell’articolo 16 è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis). Il Comitato strategico individua a far parte dell’Osservatorio anche un esperto di riconosciuta competenza nell’uso della rete a fini partecipativi”.
4. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 1/24, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “, dell’uso della rete a fini partecipativi.”.

Capo VII Norme finali

Art. 22 Durata
1. La presente legge ha una durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 28.
2. La presente legge cessa i propri effetti a decorrere a decorrere dal 1 gennaio 213.
3. Nei primi tre mesi del 212, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:
a) l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge;
b) la conferma o la modifica della presente legge, fermo restando l’articolo 4 dello Statuto.

Art. 23 Protocollo Regione – enti locali
1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge e l’accettazione volontaria delle procedure in essa previste.
3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell’informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative; l’adozione di un regolamento sulla partecipazione è indice di tale stabilità.

Art. 24 Dibattito pubblico sui grandi interventi e referendum consultivo
1. Qualora sia stata ammessa una proposta di dibattito pubblico sui grandi interventi di cui al capo II della presente legge non è ammesso il referendum consultivo dell’articolo 76 dello Statuto che abbia oggetto anche in parte coincidente.

Art. 25 Norma transitoria
1. Negli anni 28 e 29 il dibattito pubblico previsto dal capo II può essere organizzato anche per progetti di grandi interventi non più in fase di progettazione preliminare, ad esclusione degli interventi di cui sia stato già approvato il progetto esecutivo.
2. L’apertura del dibattito pubblico di cui al comma 1 non sospende alcun adempimento amministrativo.

Art. 26 Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.. per ciascuno degli anni 28 e 29 cui si fa fronte mediante gli stanziamenti della UPB 131 “attività di carattere istituzionale-spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 27-29, annualità 28 e 29.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 27-29, annualità 28 e 29, è apportata la seguente variazione, per sola competenza:
anno 28
a) in diminuizione UPB 741 “fondi-spese correnti” euro 1..;
b) in aumento UPB 131 “attività di carattere istituzionale-spese correnti” euro 1..;
anno 29
c) in diminuizione UPB 741 “fondi-spese correnti” euro 1..;
d) in aumento UPB 131 “attività di carattere istituzionale-spese correnti” euro 1..;
3. Per gli anni 21 e 211 provvede la legge di bilancio.

Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 28.