Testo della deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale all ' unanimità  in prima deliberazione nella seduta del 18 ottobre 2011.

"...l ' intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità  di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali"

Articolo 5 – Principi fondamentali.


1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà  fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità  veneta, l’affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà , sancito nell’articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l’intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità  di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell’identità  e dell’autonomia di ogni soggetto.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività  di interesse generale della collettività . Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà  cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà  di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà  nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l’integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità  accogliente e solidale.

6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà  e l’uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità ; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità , possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Articolo 9 – Partecipazione.


1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

2. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un’informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività .



ALLEGATI (1):