Articolo 1 Criteri e principi fondamentali
La provincia di Gorizia esercita la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria di entrata e di spesa entro l’unità della Repubblica Italiana e nell’Unione europea sulla base dei principi della costituzione, di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza secondo il presente statuto, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia. Nella provincia è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna. La provincia di Gorizia riconosce, altresì, la presenza della minoranza slovena e della realtà linguistica friulana, di quelle culturali bisiaca e gradese, di cui assume la tutela e la valorizzazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo le modalità fissate dalle leggi.