Sussidiarietà  orizzontale, giudice amministrativo e modelli partecipativi

Si è sviluppata una commistione tra due principi strettamente legati tra loro ma in realtà  non coincidenti: quello della partecipazione e della sussidiarietà  orizzontale

Punto di partenza di una riflessione cosìampia e particolare, è l’analisi di quattro sentenze, che trovate in allegato, riguardanti il principio della sussidiarietà  orizzontale sancito dall’articolo 118 della Costituzione, che pur accumunate da linee comuni evidenziano anche delle differenze tipiche di un processo di consolidamento non ancora avvenuto del tutto.

 

Sotto questo punto di vista, la stessa autrice sottolinea come a dieci anni dalla modifica costituzionale del 21, e in particolare dalla riformulazione dell’articolo 118, la giurisprudenza in materia sia ancora esigua e rimangano ” ancora incerti l’ambito di applicazione della disposizione costituzionale e le modalità  attraverso cui i pubblici poteri sono chiamati ad adempiere al compito loro assegnato di  favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività  di interesse generale ” .

 

Uno dei punti critici è inoltre l’uso che si è fatto del principio di sussidiarietà , divenuto nel tempo uno strumento ” di tutela più forte delle dinamiche concorrenziali e della libertà  di iniziativa economica e, infine, di una valorizzazione dei momenti partecipativi mediante i quali gli amministrati entrano in contatto con il farsi delle decisioni amministrative che, più o meno direttamente, li riguardano ” .

 

Si è sviluppata, dunque, una sorta di commistione tra due principi strettamente legati tra loro, quello della partecipazione e della sussidiarietà  orizzontale,  ma quest’ultima in realtà  ” attiene principalmente al lato del fare amministrativo quando questo sia diretto all’assolvimento dei servizi di interesse generale, mentre la partecipazione riguarda quello del decidere e del discutere per addivenire a soluzioni concordate e comuni ” .

 

Nonostante le critiche, questa impostazione sembra condurre comunque ad una diversa impostazione da parte del giudice del rapporto tra pubblica amministrazione e privati. Si tratta, dunque, di un processo in divenire, che non potrà  che affinarsi con l’affermazione sempre più netta del principio di sussidiarietà  orizzontale.

 

Citazione suggerita:

Pellizzari S., Sussidiarietà  orizzontale, giudice amministrativo e modelli partecipativi, in Labsus Papers (211), Paper N.23



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