Anche Forlì è entrata nel novero di comuni italiani che hanno adottato un regolamento a favore della sussidiarietà orizzontale. Si tratta di un testo lineare, suddiviso in 30 articoli strutturati secondo i 7 capi del modello proposto da Labsus.

La definizione di beni comuni

Trattandosi di un regolamento sui beni comuni, è fondamentale prendere in esame, innanzitutto, la definizione che di tali beni viene fornita all’interno del testo di Forlì (in calce il documento completo). Il regolamento prevede, all’articolo 2.a, che si intendono beni comuni urbani “i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e
 l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva”. Particolarmente interessante la previsione di una categoria denominata beni digitali accanto ai beni materiali e immateriali. L’inserimento di questa categoria (che forse poteva includersi all’interno dei beni immateriali) potrebbe rappresentare una scelta di indirizzo a favore dell’innovazione digitale quale strumento particolarmente rapido e vicino alle nuove generazioni.

Aspetti virtuosi del regolamento

Partendo dal presupposto che ogni caso di adozione di un regolamento per la cura dei beni comuni rappresenta un moto di interesse e voglia di cambiamento (e quindi motivo di apprezzabilità), è interessante individuare gli aspetti maggiormente innovativi e particolari che ogni consiglio comunale traccia partendo dalle proprie esigenze.

Nel caso di Forlì, un aspetto particolarmente apprezzabile consiste nell’inclusione della rete civica fra le definizione base, in quanto strumento di trasparenza e comunicazione semplice e immediata; il regolamento, peraltro, dedica l’articolo 10 all’innovazione digitale e prevede la creazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale (art.12.9). Questo elevato livello di informatizzazione rappresenta un indubbio passo avanti verso la trasparenza e il coinvolgimento dei giovani. A tal proposito, suscita particolare la categoria dei beni comuni digitali di cui all’articolo 2.1 e 10. Sarebbe interessante approfondire i meccanismi partecipativi alla base di questa categoria e le modalità di innovazione digitale concretamente previste.
Il coinvolgimento dei Comitati di Quartiere (exart.5), infine, rappresenta un ulteriore aspetto di interesse. E’ positivo che i vari soggetti presenti sul territorio vengano inclusi nei meccanismi di cura del bene comune. Estendere il numero di soggetti significa infatti aumentare il potenziale flusso di idee, nonché incrementare il livello di conoscenza delle dinamiche locali, spesso particolarmente complicate. Ai sensi dell’articolo 4.5 i Comitati di Quartiere possono infatti proporre al comune patti di collaborazione coinvolgendo anche altri soggetti (cittadini e organizzazioni).
Molto lodevole, inoltre, l’art.9 dedicato alla promozione della creatività urbana. Creatività, arte, formazione e sperimentazione sono inclusi nelle regolari modalità di svolgimento di cura dei beni comuni, con un particolare riferimento al coinvolgimento dei giovani.
L’atteggiamento di sostegno della sussidiarietà orizzontale traspare, insomma, in varie sezioni del testo. In particolare, sembra essere confermato dalla previsione secondo la quale il comune può favorire la ricerca di finanziamenti dell’Unione Europea a sostegno della realizzazione delle attività (art.22.3),

Profili di riflessione

Ogni strumento nasce nella forma considerata migliore durante lo sforzo di innovazione. Inevitabilmente, solo esperienza e tempo possono offrire l’occasione per mettere alla prova questo strumento, riallineandolo costantemente con le nuove esigenze del presente. Così anche il regolamento di Forlì è sottoposto a un periodo di sperimentazione e valutazione che consentano di mettere in luce eventuali migliorie.

Da segnalare che all’interno del regolamento di Forlì è previsto che attività di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possano assumere un ruolo di riparazione del danno nei confronti dell’ente, ovvero rappresentare una misura alternativa alla pena pecuniaria e detentiva (art.4.8). A parere di Labsus, le iniziative di cittadinanza attiva si contraddistinguono proprio per lo spirito di spontaneità che ne sta alla base. Danno voce ad autonomia e libertà sociale. Per questo motivo, forse, inserire questa categoria di iniziative in meccanismi “obbligati”potrebbe condurre ad un impoverimento delle caratteristiche proprie della sussidiarietà orizzontale.

Forlì, deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 31 ottobre 2017