Delibera di Consiglio comunale del 20 maggio 2019

Dopo un lungo percorso di avvicinamento ai temi dell’amministrazione condivisa, la città di Milano ha approvato il proprio regolamento. Si tratta di una scelta orgogliosamente maturata attraverso un percorso di sperimentazione concreta, nell’ambito di più progetti, tra cui ‘Luoghicomuni’ che ha visto protagonisti i cittadini di alcuni quartieri di Milano e Labsus, nell’ambito del programma “LaCittàIntorno” di Fondazione Cariplo. Adriano, Chiaravalle e Corvetto sono alcuni dei quartieri palcoscenico di una gestazione del modello di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani affatto semplice, per via dell’elevato livello di complessità che contraddistingue questi luoghi. E tuttavia hanno permesso di testare, con risultati sorprendentemente positivi, il potenziale sociale e culturale dei patti di collaborazione per la costruzione di un senso di appartenenza e solidarietà, in comunità che in partenza erano fortemente disaggregate.

Particolarità frutto del contesto

Questo cappello introduttivo sul contesto è doveroso per passare a un esame consapevole del testo del regolamento, approvato per rispondere a una spinta sociale urgente catalizzata da una estesa sperimentazione. In effetti, leggendo il regolamento di Milano sulla disciplina dei cittadini attivi all’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani, non mancano alcune particolarità certamente ascrivibili al contesto e all’iter della sua elaborazione e approvazione. Circostanze che non escludono ma anzi potenzialmente aprono le porte ad evoluzioni e adattamenti con il maturare di ulteriori, nuove esperienze.

Quale sussidiarietà?

Dall’esame del testo spicca come l’immancabile riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 3, c. 1, del regolamento) è sovrabbondante di richiami a un lista di norme costituzionali pur mancando invece un preciso riferimento al comma 4 dell’art. 118 Cost. In effetti, quest’ultimo, con il suo obbligo istituzionale di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, non viene mai menzionato in tutto il regolamento, sebbene la differenza con la sussidiarietà verticale, di cui ai commi precedenti del medesimo articolo 118 della costituzione, sia implicitamente richiamata dal favore espresso nei confronti dei municipi, quali articolazioni comunali di riferimento per l’amministrazione condivisa.

Grandi poteri e grandi responsabilità

A fianco a questa apparente disattenzione si potrebbero ravvisare anche alcune contraddizioni. Ad esempio, l’esiguità delle forme di aiuto e sussidio all’attività dei cittadini attivi, che sono chiamati a sostenere indipendentemente i costi delle proprie iniziative e che possono tutt’al più usufruire di agevolazioni nei termini di semplificazioni amministrative, di beni strumentali o, nella migliore delle ipotesi, della copertura assicurativa. In quest’ottica, sembra che le misure di sostegno di cui si fa carico il Comune verso i cittadini attivi siano un po’ ridotte rispetto ai complessi e numerosi oneri – amministrativi ed economici – stabiliti per avviare i patti di collaborazione, specie i più complessi. Si pensi, ad esempio, al lungo elenco di responsabilità che ricade esclusivamente sui cittadini attivi ai sensi dell’art. 6 del regolamento, come quello di assicurare la regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e la conformità degli interventi alle regole d’arte. Sono prescrizioni esigenti che avrebbero richiesto quanto meno l’impegno ad un prolungato affiancamento e una condivisione su basi stabili di competenze e responsabilità da parte degli uffici comunali di settore.

Patti, nessun rinnovo

Inoltre, a fronte della previsione di progetti di rigenerazione particolarmente ambiziosi, il cui valore può arrivare fino ai 100.000 euro (art. 9, c. 1), appare forse un po’ troppo rigida l’esclusione totale della possibilità anche di un solo rinnovo del patto di collaborazione (art. 7, c. 1), la cui durata per di più non può normalmente superare i tre anni. Si tratta di disposizioni che sicuramente sono rivolte ad escludere in maniera assoluta l’ingiustificato consolidarsi di interessi privati rispetto a beni di uso pubblico, ma potrebbero essere ammorbidite, specie in un’ottica di sostegno e promozione di interventi di valorizzazione economica i cui risultati accedono al patrimonio comunale senza onere alcuno (art. 9, c. 4).

La scommessa è la costruzione di comunità

D’altra parte, sono anche numerose le disposizioni degne di lode, come la volontà istituzionale di orientare l’utilizzo dei patti di collaborazione a scopi educativi, rieducativi, inclusivi e di community building. Infatti, nel regolamento si dà ampio spazio al ruolo dei patti di collaborazione nelle scuole, per il coinvolgimento di persone destinatarie di provvedimenti sanzionatori penali o dei giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale.
La sensazione complessiva è senz’altro positiva: si ha davanti agli occhi un regolamento con un elevato grado di concretezza, immediatamente operativo e applicabile, che consente di dare un quadro giuridico certo e stabile alle numerose esperienze già operative di patti di collaborazione. Mancava all’amministrazione condivisa nella città di Milano solo una cornice normativa e ora, finalmente, non manca più neanche quella.

LEGGI ANCHE:

Milano: dopo la sperimentazione, il Regolamento dei Beni Comuni è ufficialmente approvato
Milano, approvata la delibera Beni Comuni: i patti per includere e rigenerare
Mompiani, Corvetto: la via di Milano che rinasce grazie agli abitanti

Luoghicomuni a Milano: inizia un grande viaggio collettivo