L'articolo 118 accoglie e proietta verso il futuro i principi di partecipazione e sviluppo della persona

La missione costituzionale dell’articolo 3

Nel frattempo, però, una radicale trasformazione dal basso ha già  toccato il progetto iscritto nella Costituzione del ’48.

Com’è noto, l’art. 3 della Costituzione afferma che è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà  e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

In quella norma sta certamente il cuore della missione costituzionale della Repubblica. Le istituzioni, dalla fine della guerra in poi, sono state chiamate a garantire l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini. I due ‘indicatori’ dell’eventuale successo di questa norma programmatica erano due: lo sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti (allora si scrisse “lavoratori”, oggi si scriverebbe “cittadini”) alla vita pubblica. Non si può certamente negare che, in qualche modo, questo compito sia stato svolto. I livelli di benessere, istruzione e protezione della popolazione italiana sono certamente cresciuti nella seconda metà  del Novecento. Nonostante la grande fragilità  della nostra democrazia, i livelli di tutela dei diritti dei cittadini sono progressivamente aumentati. Almeno fino agli anni ‘7 un lungo ciclo di riforme a trazione pubblica-statale è stato messo in campo con il tentativo di offrire risposte generalizzate ai bisogni diffusi nel paese (sistema pensionistico, scuola pubblica, sanità  pubblica).

L’emersione delle società  civili

Dalla fine degli anni ‘7, però, (quasi) tutto cambia. A livello internazionale, nei mercati e nella società  civile, si affermano, nel bene e nel male, nuovi protagonisti. L’elemento comune di queste novità  risiede probabilmente in una maggiore autonomia del civile dal politico. Il ruolo programmatico degli Stati nazionali cede il passo, da un lato, ad una maggiore libertà  di iniziativa delle imprese nella ricerca di nuovi orizzonti di profitto, specie a livello finanziario, anche con le conseguenze nefaste che di recente abbiamo conosciuto; dall’altro, ad una maggiore libertà  di iniziativa dei cittadini, specie in forme associative e organizzate con l’obiettivo di raggiungere livelli di tutela più elevati in ambiti dove le istituzioni pubbliche non riescono o non vogliono più arrivare.

L’emersione di società  civili attive e la pluralizzazione delle forme di partecipazione organizzate ha progressivamente mutato i contesti politici e istituzionali. La stessa sorte è toccata alla nostra Costituzione. Le risposte standardizzate dell’apparato burocratico sono diventate insufficienti; in alcuni casi, addirittura, i diritti acquisiti sono diventati cittadelle di soggetti sociali divenuti sempre più soggetti corporativi. Le forme della rappresentanza tradizionale (partiti e sindacati) sono entrate in crisi.

Per attuare la missione dell’articolo 3 della Costituzione lo Stato non basta più, come non bastano i soggetti tradizionali della partecipazione politica e sindacale.

Le nuove frontiere dell’empowerment

“Lo sviluppo della persona” e “l’effettiva partecipazione di tutti alla vita pubblica” conoscono nuovi sentieri. Sono quelli nei quali si esprimono milioni di cittadini impegnati nelle organizzazioni della società  civile: volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, cooperazione internazionale, movimenti di advocacy, gruppi di autoriforma professionale, strutture di servizio. Si afferma una circolarità  virtuosa.

Da una parte, così, la norma costituzionale si invera nell’empowerment realizzato di soggetti civili autonomi: il rafforzamento avviene progressivamente attraverso disposizioni legislative, strumenti per lo sviluppo di conoscenze e saperi, bandi e progetti, risorse organizzative e finanziarie, ecc.

Dall’altra – e questa, forse, è la novità  più importante – gli obiettivi di sviluppo sociale, civile e ambientale iscritti nell’articolo 3, non sono più soltanto affare delle amministrazioni pubbliche, ma diventano oggetto di una elaborazione condivisa con i cittadini attivi, singoli o associati. L’articolo 118, ultimo comma della Costituzione, approvato nel 21, nell’ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, accoglie questa prospettiva, la consolida e la proietta verso il futuro, continuando il cammino aperto dall’articolo 3.

Dove si colloca la questione dei beni comuni

Se tutto questo è vero – se, cioè, cittadini e istituzioni concorrono e collaborano nella definizione dell’interesse generale, nella soluzione dei problemi della collettività  e, quindi, nella attuazione delle politiche pubbliche – siamo davvero fuori dalle tradizionali contrapposizioni ideologiche tra Stato e mercato. Viceversa, siamo completamente immersi in una nuova e concreta dimensione della democrazia nella quale si impone una libera iniziativa dei cittadini volta ad accrescere i livelli di uguaglianza, solidarietà  e libertà . L’oggetto di questa iniziativa dei cittadini è la cura dei beni comuni, anche in quanto beni strumentali per una più ampia tutela dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia come comunità . Ma se cosìè, la questione dei beni comuni va letta in chiave pragmatica e progressiva, fuori dallo schema stantio dell’alternativa tra approccio burocratico e approccio economico.

La nuova prospettiva aperta dalla combinazione – non soltanto giuridica, ma sociale e politica – tra le finalità  e gli strumenti suggeriti dall’articolo 3 e dall’articolo 118, dice che la questione dei beni comuni non si gioca nella dicotomia tra lo sfruttamento mercantile e il paternalismo amministrativo. Si tratta, dunque, di concepire sintesi più innovative nelle quali siano capaci di miscelarsi, tra l’altro, la libertà  e la responsabilità  dei singoli, l’equità  nella distribuzione delle risorse, l’efficacia dell’azione amministrativa.

In una fase in cui la crisi ha accresciuto le disuguaglianze sociali e depresso le risorse per l’attivismo civico, la strada segnata dalla Costituzione italiana appare ancora ricca di potenzialità . Purché sia interpretata nella sua chiave più avanzata.