Leggendo in sequenza gli artt. 114, primo comma e 118, ultimo comma della Costituzione risulta evidente il favor costituzionale nei confronti delle “autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale”. L’art. 114, primo comma dispone infatti che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Mentre l’art. 118, ultimo comma, com’è noto, dispone che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
L’elenco dei soggetti pubblici che nell’art. 118, ultimo comma costituisce il soggetto del verbo favoriscono coincide con l’elenco di cui all’art. 114, primo comma (che individua i soggetti che costituiscono la Repubblica italiana) e quindi può essere sostituito con un unico termine: Repubblica.
Di conseguenza l’art. 118, ultimo comma si può leggere così: “La Repubblica favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Quali soggetti compongono la “Repubblica”?
Questa sostituzione di termini, che può apparire un mero escamotage semantico, ha invece il merito di rendere evidente l’importanza che la Costituzione attribuisce all’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Nei primi articoli della Costituzione è infatti ricorrente il riferimento alla Repubblica come soggetto cui i nostri Padri e Madri Costituenti hanno voluto attribuire compiti considerati di fondamentale importanza per l’intera comunità nazionale.
L’art. 2, innanzitutto, in cui si afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo….”. L’art. 5, secondo cui “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali…”. L’art. 9, che afferma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Ma soprattutto l’art. 3, secondo comma, che attribuisce alla Repubblica il compito fondamentale di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
In questi (così come negli altri) articoli della Costituzione in cui il soggetto della disposizione costituzionale è la Repubblica, questo termine deve intendersi sempre come riferito non solo ai poteri pubblici che compongono l’apparato istituzionale (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), ma anche all’insieme dei soggetti pubblici e privati che compongono la comunità nazionale.
Sono dunque Repubblica, in questa prospettiva, tutti i corpi intermedi, cioè le autonomie funzionali (Università, Scuole, Camere di commercio); le organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici degli associati ( organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, ordini professionali); le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative sociali e quelle di consumo; le fondazioni originate da atti di legge e infine, importantissimi dal punto di vista di Trame di partecipazione, tutti i soggetti che perseguono scopi di natura sociale, culturale e religiosa attraverso attività di interesse generale.
Ne deriva che dal punto di vista della Costituzione gli enti del Terzo Settore quando svolgono attività di interesse generale sono “cittadini associati”, quindi destinatari del sostegno dei soggetti pubblici ai sensi dell’art. 118, ultimo comma. Dall’altro lato, però, essendo Repubblica, in quanto corpi intermedi di fondamentale importanza nella composizione della comunità nazionale spetta anche ad essi, sempre ai sensi 3 dell’art. 118, ultimo comma, il compito di “favorire” le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Anche il Terzo Settore deve favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini
In un certo senso, è come se gli enti del Terzo Settore fossero bifronti. Da un lato sono cittadini associati che la Repubblica (intesa come apparato istituzionale) deve sostenere quando svolgono attività di interesse generale. Dall’altro lato, cioè dal punto di vista dei cittadini attivi, sono “Repubblica” e quindi devono essi stessi “favorire” le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Il progetto Trame di partecipazione è espressione di questo secondo modo di intendere il ruolo degli enti del Terzo Settore, che in questa prospettiva si assumono una responsabilità pubblica, alla pari con i soggetti pubblici, per l’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà.
Ne deriva che il sostegno che i soggetti pubblici (in questo caso, la Regione Lombardia) forniscono agli enti del Terzo Settore intesi come Repubblica per consentire loro di adempiere a tale responsabilità nei confronti dei cittadini attivi costituisce per tali soggetti pubblici uno dei modi con cui essi possono dare attuazione al principio di sussidiarietà. Anziché sostenere direttamente i cittadini attivi, sostengono gli enti del Terzo Settore che in vari modi (fra cui quelli indicati nel progetto) “favoriscono” le autonome iniziative dei cittadini attivi per lo svolgimento di attività di interesse generale.