La discrezionalità dell’amministrazione pubblica sull’uso dei beni demaniali può essere limitata dall’esperienza di gestione pregressa per fini di utilità sociale? Il Tar Lazio, sezione di Latina, offre una risposta con la sentenza n. 15 del 2021

Il giudice amministrativo laziale di primo grado è stato chiamato a valutare la delibera del Comune di Terracina che disponeva lo sgombero di un bene demaniale da parte di un’associazione sportiva a cui era scaduto il titolo di concessione da due anni.

La controversia

A dispetto di questa condizione formale l’associazione ricorrente presentava alcuni motivi del ricorso in cui riteneva illegittima la pretesa dell’amministrazione comunale. In particolare, l’associazione contestava che il comune avesse proceduto allo sgombero senza prima verificare la qualità dei servizi resi dalla ricorrente e senza aver dato seguito alla richiesta di rinnovo dalla stessa avanzata, ritenendo altresì che così facendo l’amministrazione violasse il principio di economicità, garantito dall’utilità sociale dell’attività resa dalla ricorrente, e, perfino, il principio di sussidiarietà orizzontale perché finiva per impedire l’iniziativa di un’associazione di cittadini.
Il giudice ha però respinto tutti i motivi del ricorso, considerando legittima l’azione del comune. Ha difatti eccepito nella sostanza che, una volta scaduto il titolo di legittimazione dell’originaria concessionaria, non sia possibile limitare la discrezionalità dell’amministrazione nel determinare la nuova destinazione del bene demaniale e quindi la scelta di procedere a un’assegnazione diversa. Sottolinea anzi il giudice che eventualmente limiti alla discrezionalità possono essere rintracciati in una direzione contraria a quanto auspicato dalla ricorrente, visto che ragioni che possono giustificare la riassegnazione o la prosecuzione del precedente titolo di concessione sono da considerare eccezionali. In effetti, il giudice ha avuto modo di sottolineare che appare corretta la decisione, che ha proceduto l’ordine di sgombero, di determinare la riassegnazione attraverso una nuova procedura pubblica di selezione, a cui, peraltro, la ricorrente non ha partecipato senza neppure impugnare la decisione. Quanto alla violazione del principio di sussidiarietà orizzontale, in modo lapidario il giudice evidenzia che la suddetta procedura selettiva è comunque finalizzata alla selezione di un nuovo concessionario privato cui attribuire la manutenzione e la cura del bene demaniale e, in questo senso, appare perfettamente coerente con il principio costituzionale definito dall’art. 118, comma 4.

Il commento

La sentenza concerne un tema che spesso è stato affrontato nella sezione diritto di Labsus, ovvero se le esperienze sociali di interesse generale, anche quando abbiano perduto l’originario titolo di legittimazione, possono determinare un condizionamento della discrezionalità della pubblica amministrazione. Gli orientamenti dei giudici sul punto sono piuttosto oscillanti.
C’è una tendenza, ribadita in più occasioni dal giudice contabile del Lazio, che, ad esempio, afferma che il valore sociale di alcune esperienze, anche quando prive di titoli di legittimazione, possono essere considerate giuridicamente rilevanti e, quindi, in grado di qualificare le fattispecie giuridiche al di là del mero dato formale.
Il giudice amministrativo, viceversa, è più cauto ad assumere posizioni di questa natura. Spesso ha rimarcato l’inidoneità del principio di sussidiarietà orizzontale a condizionare la discrezionalità amministrativa, specie quando la contrapposizione si è posta rispetto a procedure garanti della trasparenza e concorrenza, come il caso citato in questa sentenza dimostra. Tuttavia, neppure il giudice amministrativo ha mancato di assumere posizioni più disponibili a un ragionamento di compromesso. Nella sentenza relativa all’isola di Poveglia, ad esempio, la riaffermazione dello spazio discrezionale è stata utilizzata per non considerare scontato l’obbligo dell’amministrazione di procedere a privatizzazioni. Quindi, in quel caso, la discrezionalità è stata difesa per lasciare un margine ampio di scelta per l’amministrazione. Stessa cosa è avvenuta in una recente sentenza del Consiglio di giustizia della regione siciliana, dove appunto la discrezionalità è stata difesa per la tutela di interessi generali anche a dispetto di un interesse al legittimo affidamento.
Non mancano, infine, esempi del giudice penale che esenta da responsabilità esperienze sociali prive di legittimazione formale, quando la contestazione delle autorità pubbliche sia tardiva e successiva a un periodo lungo di inerzia o quando la contestazione si basi su ragioni puramente formali.
Nel caso qui commentato il giudice ha preferito seguire un approccio che privilegia le ragioni della concorrenza rispetto ad altri possibili ragionamenti. È una posizione che, alla luce di quanto ricordato, merita rispetto, anche se presenta un’interpretazione del principio di sussidiarietà orizzontale piuttosto restrittiva.

Foto di copertina: Markus Spiske su Pixabay