Si consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la ratio dell’accesso agli atti generalizzato sta nel consentire la partecipazione di tutti alla cura dei beni comuni

Nella sentenza del 14 luglio 2021 n. 8419, il Tar Lazio, sez. terza quater, nel decidere su ricorso volto ad impugnare un diniego di accesso agli atti opposto dall’Agenzia italiana del farmaco, ribadisce le caratteristiche dell’accesso agli atti generalizzato come strumento di cura dei beni comuni a fini di interesse generale.

Il diniego di accesso agli atti dell’AIFA

Il Comitato per il Diritto alla Cura Tempestiva Domiciliare nell’epidemia Covid-19 nasce con lo scopo di porre in essere iniziative volte alla tutela del diritto alla cura dei cittadini e dei malati di Covid-19 nel corso della pandemia virale, con particolare riferimento al diritto a ricevere cure adeguate a livello domiciliare da parte del Servizio Sanitario Nazionale in ogni regione italiana. Il Comitato aveva inviato all’AIFA istanza formale di accesso agli atti dopo aver appreso da un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale che, in data 29 ottobre 2020, si era svolta una riunione presso l’Agenzia del farmaco avente ad oggetto la possibilità di avviare in Italia la sperimentazione gratuita di un farmaco – sviluppato da un’azienda farmaceutica statunitense – che avrebbe dimostrato di ridurre i rischi di ospedalizzazione per malattia da Covid-19 dal 72 al 90%. A suddetta istanza di accesso l’agenzia aveva però opposto diniego. Il Comitato decideva pertanto di presentare ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego e l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti.

Il Tar Lazio accoglie il ricorso

L’AIFA giustifica il diniego all’istanza di accesso, in relazione all’ostensione dei verbali, di altri eventuali documenti e informazioni relativi alla predetta riunione del 29 ottobre 2020, facendo valere l’eccezione posta al diritto di accesso codificata dall’art. 5 bis, con esplicito riferimento agli interessi economici e commerciali dell’azienda farmaceutica presente alla riunione, e soprattutto al suo diritto a mantenere il segreto commerciale. Tuttavia, ad avviso del collegio giudicante, tale rilievo è meramente assertivo e non spiega, nel dettaglio, i motivi che condurrebbero alla decisione di diniego né per quale motivo sarebbe preclusa la strada dell’esibizione con eventuale oscuramento dei soli contenuti indispensabili a salvaguardare gli interessi economici e commerciali della summenzionata società farmaceutica.

Peculiarità dell’accesso civico rispetto alle altre forme di accesso

Soprattutto – con una puntuale ricostruzione dell’istituto – il Tar ricorda che l’accesso civico generalizzato, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 che ha novellato l’art. 5, d.lgs. n. 33/2013 (il c.d. decreto trasparenza), nonostante alcuni punti di contatto di tipo “testuale”, si pone su un piano diverso rispetto all’accesso documentale di cui alla l. n. 241/1990. Quest’ultimo, infatti, rimane caratterizzato da un rapporto qualificato del richiedente con i documenti che si intendono conoscere; il nuovo accesso civico, d’altro canto, attiene alla cura dei beni comuni a fini di interesse generale. Esso si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line di cui al decreto trasparenza del 2013 e all’accesso agli atti amministrativi del 1990, consentendo, del tutto coerentemente con la ratio che lo ha ispirato, l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli e associati, in modo da far assurgere la trasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione.

Il diritto alla salute ha un nuovo strumento di tutela

È molto interessante che il giudice amministrativo del Lazio confermi in questa propria sentenza quanto già sostenuto dal Tar Lombardia nel 2020, poiché ci permette di affermare che ci sia un orientamento fra i giudici amministrativi che si va consolidando. Al momento questo è sicuramente vero per le controversie inerenti un bene comune immateriale come la tutela della salute dei cittadini ed è un segnale molto incoraggiante se si pensa che ciò consentirà a chiunque di esercitare una penetrante forma di controllo sul bilanciamento degli interessi operato dai pubblici poteri nell’esercizio dell’azione amministrativa. Ora la strada è aperta per nuove interessanti applicazioni dell’accesso civico generalizzato.



ALLEGATI (1):