Il TAR Emilia-Romagna ha esaminato il rapporto tra principio di sussidiarietà orizzontale e affidamenti in house alla luce della riforma dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022)

Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale proponeva ricorso al fine di contestare la scelta delle amministrazioni resistenti di internalizzazione in house dei servizi svolti dalla ricorrente fino al 31 dicembre 2022. Con la sentenza 354/2023, il TAR Emilia-Romagna, attuando un’ampia ricognizione complessiva della disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e rigettato i ricorsi per motivi aggiunti.

La lamentata violazione del principio di sussidiarietà orizzontale

Nella sentenza in questione, la parte ricorrente aveva lamentato inter alia la violazione della nuova disciplina dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022), con particolare riferimento all’art. 10, che prevede l’obbligo di privilegiare la sussidiarietà orizzontale, e all’art. 17, secondo cui per l’affidamento in house è necessaria una motivazione qualificata e approfondita. Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato il motivo di ricorso infondato in ragione del principio tempus regit actum, essendo la riforma dei servizi pubblici locali entrata in vigore dopo l’adozione degli atti contestati, che hanno scandito il procedimento per l’affidamento in house dei servizi pubblici locali in questione.

Sussidiarietà orizzontale e affidamenti in house

Nonostante l’infondatezza del motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto di voler chiarire la portata dell’art. 10, che, al comma 2, prevede che “Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni”. Nella prospettiva della Corte, il principio di sussidiarietà, “sebbene immanente nella riforma dei servizi pubblici locali”, non preclude aprioristicamente la scelta da parte degli enti locali di privilegiare l’internalizzazione e l’auto-produzione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica e deve essere letto congiuntamente con quanto disposto dall’articolo 17 del medesimo decreto, secondo cui “Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016”.

Il punto di equilibrio tra sussidiarietà orizzontale e auto-organizzazione

Secondo la ricostruzione del TAR Emilia-Romagna, nell’attuale quadro normativo, il principio di sussidiarietà orizzontale e il principio di autorganizzazione sono dotati della medesima rilevanza ed è, dunque, necessario individuare un preciso punto di equilibrio tra i due principi, tenendo in considerazione che il recente codice dei contratti pubblici, a cui le disposizioni in materia di servizi pubblici locali rimandano, ha espressamente consacrato il carattere alternativo dell’affidamento in house, rispetto alla forma di gestione mediante esternalizzazione. Conclude la Corte affermando che le scelte di gestione dovranno, quindi, essere orientate all’applicazione dei parametri dettati dal legislatore.

Considerazioni conclusive

Nonostante la ricostruzione operata dal TAR Emilia-Romagna sul rapporto tra articolo 10 e articolo 17, si ritiene che il principio di sussidiarietà in materia di servizi pubblici locali possa essere più adeguatamente valorizzato e differenziato rispetto alla logica della concorrenza. Sebbene, infatti, operino in maniera simile, concorrenza e sussidiarietà non sono coincidenti, dal momento che la sussidiarietà “non attiene tanto al momento di scelta sulle modalità di gestione, ma viene ad incidere, a monte, sulla stessa opportunità di pervenire all’istituzione del servizio pubblico” (A. Moliterni, Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, in R. Chieppa, G. Bruzzone, A. Moliterni, La riforma dei servizi pubblici locali, Giuffrè, 2023).
Valorizzare tali specificità, anche nel rapporto con il comma 4 dell’art. 10, che, riconoscendo le potenzialità della comunità di auto-soddisfazione dei suoi bisogni, prevede che l’istituzione di un servizio di interesse economico generale da parte degli enti locali possa avvenire solamente qualora risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese operanti nel mercato o da parte dei cittadini sia inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni stessi delle comunità locali (si veda l’editoriale di Fabio Giglioni del 23 gennaio 2024), sembra essenziale per ricostruire l’effettiva portata del principio di sussidiarietà nell’ambito dei servizi pubblici locali.

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Immagine di copertina: Gabriella Clare Marino su Unsplash